XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 961
Onorevoli Colleghi! - Il nostro Paese è l'unico in
Europa a non avere, ancora oggi, una normativa che riconosca e
garantisca ai propri cittadini la libertà di esercitare
liberamente, nel proprio territorio, la pratica del naturismo
e del nudismo ad esso collegato.
Il naturismo, movimento nato alla fine del XIX secolo per
opporsi agli eccessi dell'urbanesimo, è un modo di vivere e di
pensare l'ambiente nel rispetto delle leggi fondamentali della
natura, intesa in tutti i suoi aspetti e nel rigetto di ogni
forma di prevaricazione, ed ha alla base del suo essere il
culto della salute psico-fisica e sociale dell'uomo.
Il naturismo professa la ginnità integrale, cioè la
pratica del nudismo, come condizione necessaria per una
armoniosa espansione delle forze psichiche e fisiche. Il
nudismo inteso come nudità integrale in promiscuità di sessi e
di età fra persone consenzienti ha carattere "sociale", non è
immorale, è spontaneo ed educativo.
Già da un'indagine statistica Doxa del 1989 e da una
rilevazione dell'Istituto di studi politici, economici e
sociali emergeva che gli italiani, pur non conoscendo che cosa
fosse il naturismo, accettavano a grande maggioranza il nudo
integrale sia femminile sia maschile, purché praticato in zone
appartate o ufficialmente destinate a tale uso. Solo in Europa
si calcolano oltre 17 milioni di naturisti con oltre 700
strutture turistiche con possibilità di soggiorno ed
innumerevoli palestre, piscine, saune, eccetera, a loro
riservate.
La diffusione del nudismo è un aspetto della modifica nel
costume e nella cultura che si collega alla più complessa
esigenza di un migliore rapporto con la natura e con un
ambiente tutelato, la cui fruizione è attuata con il medesimo
rispetto.
Negli ultimi venticinque anni il naturismo si è diffuso
anche in Italia con la nascita di numerose associazioni, anche
in gemellaggio con quelle straniere, le quali reclamano "oasi
naturistiche" che consentano ai propri associati, fornendo
loro precise regole di comportamento ed apposite strutture, di
esporsi liberamente al sole. L'attuale condizione di
indeterminatezza che si verifica sulle spiagge italiane e che
è continuo motivo di imbarazzo per i naturisti e per coloro
che non lo sono costringe la forza pubblica ad interventi in
cui deve valutare se il comportamento riscontrato è contrario
o meno al codice penale. A tale proposito, anche se una vasta
parte della giurisprudenza, comprendente sentenze assolutorie
di giudici e di pretori nei confronti di naturisti-nudisti
denunciati per il reato di atti contrari alla pubblica
decenza, ai sensi dell'articolo 726 del codice penale, è
dichiaratamente a favore dell'idea naturista nel senso che il
nudo in sé non va contro la legge, purtroppo non è stata
mantenuta una costante linea interpretativa sull'argomento e
ciò ha determinato un grave intralcio alla soluzione
definitiva del problema. Occorre, quindi, procedere a un
definitivo chiarimento della questione, garantendo la pratica
del naturismo e del nudismo a norma di legge e consentendo
l'organizzazione e la delimitazione di spazi e campi riservati
alla pratica naturista, nonché la realizzazione di strutture
atte all'esercizio di tale pratica. La proposta di legge
individua aree da destinare a campi naturisti, da attrezzare
con servizi, per un utilizzo di tipo residenziale-turistico.
E' prevista altresì la individuazione di aree pubbliche da
destinare, previa delimitazione tabellare, alla pratica del
naturismo.
L'articolo 1 della proposta di legge riconosce e
garantisce la pratica del naturismo e l'articolo 2 limita
l'esercizio del nudismo in ambienti e spazi appositamente
individuati.
L'articolo 3 prevede che la gestione delle aree demaniali
destinate alla pratica del naturismo possa essere concessa a
privati, associazioni od organizzazioni.
L'articolo 4 affida alle regioni ed alle province autonome
di Trento e di Bolzano la definizione dei criteri in base ai
quali i comuni disciplinano l'obbligo di delimitazione e
segnalazione delle aree destinate al naturismo.
L'articolo 5, in fine, dispone che per quanto non
diversamente stabilito dalla legge si applicano le
disposizioni vigenti in materia di turismo. Il testo che si
propone è il testo unificato approvato nella scorsa
legislatura dalla commissione affari sociali della Camera dei
deputati (atto camera n. 529) e giunto ad un passo dalla
approvazione.