XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 961
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Naturismo).
1. La presente legge disciplina la pratica del naturismo e
la realizzazione di aree ad essa destinate.
2. Si definisce naturismo l'insieme delle pratiche di vita
all'aria aperta che, nel rispetto di se stessi, degli altri,
della natura e dell'ambiente circostante, utilizzano il
nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale
attraverso il contatto diretto con la natura.
Art. 2.
(Aree destinate al naturismo).
1. La pratica del naturismo è consentita esclusivamente in
ambienti e spazi delimitati, riconoscibili e segnalati,
secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei princìpi
della presente legge.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano definiscono i criteri secondo cui i comuni possono
individuare, attraverso gli ordinari strumenti urbanistici, le
aree pubbliche o private da destinare alla pratica del
naturismo, anche su richiesta di organizzazioni, associazioni,
società o altri soggetti privati interessati a progettare e
gestire le relative strutture.
3. Nel caso in cui il comune non abbia provveduto ad
individuare aree da destinare alla pratica del naturismo, i
proprietari o i gestori di aree destinate all'esercizio di
attività turistico-ricettive possono chiedere
all'amministrazione comunale competente l'autorizzazione ad
adibire tali aree alla pratica del naturismo.
L'amministrazione deve inviare risposta scritta e motivata
entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.
Art. 3.
(Aree demaniali).
1. Ai fini della realizzazione di strutture destinate alla
pratica del naturismo in aree demaniali, la gestione delle
aree può essere concessa a privati, ad associazioni o ad
organizzazioni.
2. La concessione individua il canone dovuto dai soggetti
gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo da garantirne
il buon funzionamento e la fruizione.
Art. 4.
(Delimitazioni e segnalazioni delle aree).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano definiscono i criteri in base ai quali i comuni
disciplinano l'obbligo dei proprietari o dei gestori di
delimitare e segnalare le aree destinate alla pratica del
naturismo.
2. La delimitazione delle aree deve essere segnalata ed
assicurare un'adeguata identificazione che le distingua da
spazi pubblici o privati frequentati da cittadini che non
praticano il naturismo.
3. Gli accessi alle aree devono essere segnalati tramite
l'affissione di cartelli, o altri analoghi strumenti, recanti
l'indicazione che si tratta di aree destinate alla pratica del
naturismo.
Art. 5.
(Applicabilità della disciplina sul turismo).
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente
legge, alle aree destinate alla pratica del naturismo e ai
loro proprietari o gestori si applicano le disposizioni che
disciplinano il settore turistico.