XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 960




        Onorevoli Colleghi! - La necessità di costituire in consorzio obbligatorio i cinquanta comuni rivieraschi del Lario è giustificata, anzi imposta, da importanti motivi:
                a) il Lario costituisce una risorsa idrica sulla quale si regge un'importante parte dell'economia lombarda. Infatti, tramite il suo emissario, fiume Adda, soddisfa il fabbisogno degli utenti idroelettrici e precisamente:
            società Selm: per le centrali di Calusco, Paderno, Cornate;
            ENEL: per la centrale di Trezze;
            società Italcementi: per la centrale di Vaprio;
            società Leglertex: per la centrale di Crespi d'Adda;
            società linificio e canapificio nazionale: per le centrali di Fara e Cassano;

                b) soddisfa, inoltre, il fabbisogno degli utenti irrigui, facenti parte di otto consorzi irrigui, e precisamente:
            consorzio Villoresi: per il canale Martesana;
            consorzio della Roggia Vailata;
            consorzio del canale Retorto;
            comune di Rivolta d'Adda: per la regione rivoltana;
            consorzio di Muzza;
            consorzio irrigazioni cremonesi: per il canale Marzano o Vacchelli;
            consorzio della media pianura bergamasca e dell'isola;
            società La Zerbaglia;

                c) per il soddisfacimento di tali esigenze è stato creato il consorzio dell'Adda. Esso ha il compito di manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. E a ciò provvede mediante la regolazione (regimazione) del lago tra i livelli di centimetri -50 e +120 sullo zero dell'idrometro del fortilizio.
            Tale regimazione, indispensabile per il corretto esercizio, avviene mediante doppio invaso e doppio svaso annuale: il che comporta rilevanti problemi per i comuni rivieraschi; problemi che sono rappresentati da:

            danni per esondazioni periodiche;

            danni per fenomeni di subsidenza;

            danni per il crollo di muri d'argine (delle rive, di porticcioli, di darsene, eccetera);

            danni per affioramento e deterioramento di fognature nei periodi di magra;

            danni diretti per allagamenti di proprietà edilizie e di manufatti stradali;

            danni indiretti per interruzione del traffico stradale, e conseguenti ostacoli allo svolgimento delle attività economiche.

        Appare evidente che la regimazione del lago rappresenta, da un lato, l'aspetto necessario ed utile al consorzio dell'Adda per la tutela e la promozione degli interessi dei suoi utenti, dall'altro è, invece, fonte costante di danni diretti ed indiretti per i territori rivieraschi del Lario. Tali danni sono stati, sino ad oggi, o sopportati dai comuni stessi o dai privati; solo ultimamente sono stati parzialmente indennizzati dallo Stato.
        Tutto ciò non corrisponde a criteri di giustizia: neppure, se ben si riflette, sotto l'aspetto di accollare allo Stato oneri ed incombenze spettanti alla sfera dell'economia privata.
        Soccorre, in proposito, l'articolo 6 del disciplinare degli obblighi e condizioni della concessione, protocollo numero 2309, al consorzio dell'Adda con il quale si stabiliscono disposizioni sulla concessione fatta con salvezza dei diritti dei terzi; il consorzio dovrà rispondere di ogni danno che possa derivare ai terzi per effetto della concessione, anche durante l'esercizio.
        Soccorrono, inoltre, quale legittimazione dell'istituendo consorzio del Lario, i seguenti princìpi sanciti dalla Costituzione:

            l'articolo 2, laddove stabilisce che la Repubblica richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà (...) economica e sociale. Cosicché, a fronte dei rilevanti benefìci tratti dal consorzio dell'Adda a favore dei suoi utenti, giustizia vuole che i comuni lariani traggano un equo ristoro per i danni (occasionali o permanenti) che a loro derivano per effetto della regimazione del lago;

            l'articolo 9, secondo comma, che tutela il paesaggio;

            l'articolo 41, per il quale l'iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno; e perché l'attività economica possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali;

            l'articolo 44, per cui la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane (ed è da rilevare che alcuni comuni lariani comprendono anche vaste zone improduttive di montagna).


        Soccorre, ovviamente, la convinzione della collettività (i "laghee" sono oltre 240.000) che la soluzione proposta sia "equa e ragionevole".
        I succitati princìpi giustificano, pertanto, la creazione del consorzio del Lario, il quale, attraverso l'imposizione di un sovracanone per l'uso dell'acqua a scopo idroelettrico o irriguo, deve poter beneficiare annualmente di fondi da utilizzare per:

            il risarcimento dei danni sopra richiamati;

            le innovazioni che si possono rendere utili o necessarie per l'efficace difesa delle rive lariane, e per il loro miglioramento sotto l'aspetto statico e della tutela paesaggistico-ambientale;

            la depurazione delle acque a seguito di inquinamento da immissioni industriali e domestiche.

        Va infine tenuto presente che diversi comuni, specie dell'alto Lario, sono considerati ad economia depressa.




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