XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 960




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce, con proprio decreto, il comprensorio dei comuni rivieraschi del Lario, comprendente i comuni di: Como, Cernobbio, Moltrasio, Carate Urio, Laglio, Brienno, Argegno, Colonno, Sala, Ossucio, Lenno, Mezzegra, Tramezzo, Griante, Menaggio, S. Abbondio, S. Maria Rezzonico, Cremia, Pianello Lario, Musso, Dongo, Consiglio di Rumo, Gravedona, Domaso, Vercana, Trezzone, Montemezzo, Gera Lario, Sorico, Colico, Dorio, Dervio, Bellano, Perledo, Varenna, Lierna, Mandello Lario, Abbadia Lariana, Lecco, Malgrate, Valmadrera, Valbrona, Oliveto Lario, Bellagio, Lezzeno, Nesso, Pognana, Faggeto Lario, Torno, Blevio.
        2. I comuni di cui al comma 1 sono costituiti in consorzio obbligatorio interprovinciale tra le province di Como e Lecco e denominato consorzio del Lario.
        3. Al consorzio del Lario si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        4. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni del consorzio del Lario, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
        5. Il consorzio dell'Adda è soggetto al pagamento a favore del consorzio del Lario:

                a) di un sovracanone annuo di lire 15.940 per ogni chilowatt/ora di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione alle varie utenze dell'Adda sublacuale e indicate nella tabella A, parte I, annessa alla presente legge;
                b) di un sovracanone annuo di lire 5 per ogni metro cubo di acqua utilizzata dalle utenze irrigue consociate indicate nella tabella A, parte II, annessa alla presente legge.

        6. Il pagamento del sovracanone di cui al comma 5 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'atto della decorrenza del sovracanone cessano gli obblighi di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
        7. Il riparto dei sovracanoni di cui al comma 5 è stabilito annualmente dal consorzio del Lario, secondo la esigenza delle singole zone ed i danni da esse subìti, in relazione alla regimazione del lago, nonché per la realizzazione delle opere di sistemazione delle rive e dei relativi manufatti ivi esistenti, per i quali occorrono manutenzione ordinaria e straordinaria, per le innovazioni rese necessarie o reputate utili al fine del migliore uso delle rive stesse, per la tutela da eventuali danni, nonché per le opere di depurazione delle acque.
        8. Il consorzio del Lario predispone annualmente il programma degli interventi previsti dalla legge e lo sottopone all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.



Tabella A
(v. art. 1, comma 5)



Parte I

            società Selm: per le centrali di Calusco, Paderno, Cornate;
            ENEL: per la centrale di Trezze;
            società Italcementi: per la centrale di Vaprio;
            società Leglertex: per la centrale di Crespi d'Adda;
            società Linificio e Canapificio nazionale: per le centrali di Fara e Cassano;


Parte II


            consorzio Villoresi: per il canale Martesana;
            consorzio della Roggia Vailata;
            consorzio del canale Retorto;
            comune di Rivolta d'Adda: per la regione rivoltana;
            consorzio di Muzza;
            consorzio irrigazioni cremonesi: per il canale Marzano o Vacchelli;
            consorzio della media pianura bergamasca e dell'isola;
            società La Zerbaglia.



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