XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 960
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali,
stabilisce, con proprio decreto, il comprensorio dei comuni
rivieraschi del Lario, comprendente i comuni di: Como,
Cernobbio, Moltrasio, Carate Urio, Laglio, Brienno, Argegno,
Colonno, Sala, Ossucio, Lenno, Mezzegra, Tramezzo, Griante,
Menaggio, S. Abbondio, S. Maria Rezzonico, Cremia, Pianello
Lario, Musso, Dongo, Consiglio di Rumo, Gravedona, Domaso,
Vercana, Trezzone, Montemezzo, Gera Lario, Sorico, Colico,
Dorio, Dervio, Bellano, Perledo, Varenna, Lierna, Mandello
Lario, Abbadia Lariana, Lecco, Malgrate, Valmadrera, Valbrona,
Oliveto Lario, Bellagio, Lezzeno, Nesso, Pognana, Faggeto
Lario, Torno, Blevio.
2. I comuni di cui al comma 1 sono costituiti in consorzio
obbligatorio interprovinciale tra le province di Como e Lecco
e denominato consorzio del Lario.
3. Al consorzio del Lario si applicano le disposizioni del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione
delle deliberazioni del consorzio del Lario, riguardanti opere
pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono
adottati previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
5. Il consorzio dell'Adda è soggetto al pagamento a favore
del consorzio del Lario:
a) di un sovracanone annuo di lire 15.940 per ogni
chilowatt/ora di potenza nominale media risultante dall'atto
di concessione alle varie utenze dell'Adda sublacuale e
indicate nella tabella A, parte I, annessa alla presente
legge;
b) di un sovracanone annuo di lire 5 per ogni
metro cubo di acqua utilizzata dalle utenze irrigue consociate
indicate nella tabella A, parte II, annessa alla presente
legge.
6. Il pagamento del sovracanone di cui al comma 5 decorre
dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'atto
della decorrenza del sovracanone cessano gli obblighi di cui
all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775.
7. Il riparto dei sovracanoni di cui al comma 5 è
stabilito annualmente dal consorzio del Lario, secondo la
esigenza delle singole zone ed i danni da esse subìti, in
relazione alla regimazione del lago, nonché per la
realizzazione delle opere di sistemazione delle rive e dei
relativi manufatti ivi esistenti, per i quali occorrono
manutenzione ordinaria e straordinaria, per le innovazioni
rese necessarie o reputate utili al fine del migliore uso
delle rive stesse, per la tutela da eventuali danni, nonché
per le opere di depurazione delle acque.
8. Il consorzio del Lario predispone annualmente il
programma degli interventi previsti dalla legge e lo sottopone
all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
Tabella A
(v. art. 1, comma 5)
Parte I
società Selm: per le centrali di Calusco, Paderno,
Cornate;
ENEL: per la centrale di Trezze;
società Italcementi: per la centrale di Vaprio;
società Leglertex: per la centrale di Crespi d'Adda;
società Linificio e Canapificio nazionale: per le
centrali di Fara e Cassano;
Parte II
consorzio Villoresi: per il canale Martesana;
consorzio della Roggia Vailata;
consorzio del canale Retorto;
comune di Rivolta d'Adda: per la regione rivoltana;
consorzio di Muzza;
consorzio irrigazioni cremonesi: per il canale Marzano o
Vacchelli;
consorzio della media pianura bergamasca e
dell'isola;
società La Zerbaglia.