XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 959
Onorevoli Colleghi! - Resta in noi tuttora viva
l'emozione per l'attentato agli Uffizi di Firenze ed il
compiacimento per l'eccezionale intervento da parte del
Ministero per i beni culturali e ambientali che consentì in
tempi brevissimi la riapertura di diverse sale. Ma l'emozione
più forte, perché impensata, fu determinata da quelle
immagini, trasmesse dalla televisione, di migliaia di
cittadini che, pazientemente, attendevano il momento di poter
nuovamente accedere agli Uffizi. Attendere non tanto per
rivedere opere d'arte già note, ma per un omaggio, per una
dimostrazione, per quel sentimento - forse indefinito - che
coinvolge tanti di noi, e probabilmente tutti, nel mondo della
cultura. Patrimonio comune che ci qualifica nel nostro vivere
civile.
Ma accanto a questa splendida manifestazione di civismo
offerta dal singolo ed anonimo cittadino, si eleva, in
contrapposizione, "l'atonia" di tanti enti pubblici. Infatti,
per promuovere la cultura dell'arte, in Italia, sin da prima
dell'ultima guerra, era stata varata una legge dall'allora
Ministro Bottai che imponeva, per le costruzioni o per le
ristrutturazioni di pubblici edifici, la decorazione con opere
d'arte e ne precisava il finanziamento nell'ammontare del 2
per cento della spesa globale delle costruzioni. Fu un
provvedimento di estremo interesse per la decorazione degli
edifici pubblici, tanto da venir ripreso da alcuni Stati
esteri e, a Los Angeles, anche per l'edilizia civile.
Quasi subito dopo la guerra, il 29 luglio 1949, il Governo
italiano, mentre si era avviata la ricostruzione del nostro
Paese, approvava la legge n. 717 del 1949, che, riprendendo il
vecchio concetto, dettava norme aggiornate "per l'arte negli
edifici pubblici".
Successivamente, il 3 marzo 1960, il Governo dell'epoca,
con la legge n. 237 del 1960, integrava la citata legge n. 717
del 1949. Ma da quel momento si dovette assistere ad una
progressiva non applicazione delle norme da parte di molti
enti pubblici. In genere le norme sono state disattese e lo
sono sempre di più dai comuni, dalle province, dalle regioni,
quasi che, avendo conseguita l'autonomia, tali enti fossero
legittimati a non applicare questa legge dello Stato.
Di fronte ad una situazione di fatto che penalizza la
creatività degli artisti, come tutti possono riscontrare nelle
rispettive città, si ritiene necessario ed opportuno
presentare questa proposta di legge, in cui il limite per la
spesa di opere d'arte è contenuto nel limite del 2 per cento
della spesa totale prevista per il progetto, ma rapportato ai
valori medi delle nuove costruzioni o ristrutturazioni.
Al fine di presentare un contesto di norme immediatamente
comprensive si sono riprodotte nel testo presentato princìpi e
formule delle disposizioni precedenti e, contemporaneamente,
si propone l'abrogazione sia della legge 29 luglio 1949, n.
717, sia della legge 3 marzo 1960, n. 237, in modo da
consegnare all'approvazione degli onorevoli colleghi un testo
organico e privo di fastidiosi rinvii.