XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 959




        Onorevoli Colleghi! - Resta in noi tuttora viva l'emozione per l'attentato agli Uffizi di Firenze ed il compiacimento per l'eccezionale intervento da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali che consentì in tempi brevissimi la riapertura di diverse sale. Ma l'emozione più forte, perché impensata, fu determinata da quelle immagini, trasmesse dalla televisione, di migliaia di cittadini che, pazientemente, attendevano il momento di poter nuovamente accedere agli Uffizi. Attendere non tanto per rivedere opere d'arte già note, ma per un omaggio, per una dimostrazione, per quel sentimento - forse indefinito - che coinvolge tanti di noi, e probabilmente tutti, nel mondo della cultura. Patrimonio comune che ci qualifica nel nostro vivere civile.
        Ma accanto a questa splendida manifestazione di civismo offerta dal singolo ed anonimo cittadino, si eleva, in contrapposizione, "l'atonia" di tanti enti pubblici. Infatti, per promuovere la cultura dell'arte, in Italia, sin da prima dell'ultima guerra, era stata varata una legge dall'allora Ministro Bottai che imponeva, per le costruzioni o per le ristrutturazioni di pubblici edifici, la decorazione con opere d'arte e ne precisava il finanziamento nell'ammontare del 2 per cento della spesa globale delle costruzioni. Fu un provvedimento di estremo interesse per la decorazione degli edifici pubblici, tanto da venir ripreso da alcuni Stati esteri e, a Los Angeles, anche per l'edilizia civile.
        Quasi subito dopo la guerra, il 29 luglio 1949, il Governo italiano, mentre si era avviata la ricostruzione del nostro Paese, approvava la legge n. 717 del 1949, che, riprendendo il vecchio concetto, dettava norme aggiornate "per l'arte negli edifici pubblici".
        Successivamente, il 3 marzo 1960, il Governo dell'epoca, con la legge n. 237 del 1960, integrava la citata legge n. 717 del 1949. Ma da quel momento si dovette assistere ad una progressiva non applicazione delle norme da parte di molti enti pubblici. In genere le norme sono state disattese e lo sono sempre di più dai comuni, dalle province, dalle regioni, quasi che, avendo conseguita l'autonomia, tali enti fossero legittimati a non applicare questa legge dello Stato.
        Di fronte ad una situazione di fatto che penalizza la creatività degli artisti, come tutti possono riscontrare nelle rispettive città, si ritiene necessario ed opportuno presentare questa proposta di legge, in cui il limite per la spesa di opere d'arte è contenuto nel limite del 2 per cento della spesa totale prevista per il progetto, ma rapportato ai valori medi delle nuove costruzioni o ristrutturazioni.
        Al fine di presentare un contesto di norme immediatamente comprensive si sono riprodotte nel testo presentato princìpi e formule delle disposizioni precedenti e, contemporaneamente, si propone l'abrogazione sia della legge 29 luglio 1949, n. 717, sia della legge 3 marzo 1960, n. 237, in modo da consegnare all'approvazione degli onorevoli colleghi un testo organico e privo di fastidiosi rinvii.




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