XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 959




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e tutti gli altri enti pubblici che procedono alla costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici devono destinare al loro abbellimento, mediante opere d'arte, una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto.
        2. I progetti di cui alla presente legge devono contenere l'indicazione di massima delle opere d'arte per l'abbellimento ed il computo del relativo importo.
        3. Quando le costruzioni o le ristrutturazioni sono eseguite per lotti o in momenti successivi nel tempo, il computo dell'importo delle opere d'arte di abbellimento è fatto sul totale della spesa prevista nel progetto.
        4. Dagli obblighi di cui alla presente legge sono escluse le costruzioni e le ristrutturazioni di edifici ad uso industriale o di edilizia popolare, nonchè gli edifici a qualsiasi uso destinati che importano una spesa non superiore a 300 milioni di lire.
        5. Gli importi previsti per opere di decorazione generale non concorrono nel calcolo della quota di cui al comma 1.
        6. Quando il progetto architettonico non prevede l'esecuzione in sito di opere d'arte pittoriche o di scultura, la quota di cui al comma 1 è devoluta per l'acquisto o per l'ordinazione di opere d'arte mobili ad integrazione della decorazione degli interni.


Art. 2.

        1. Quando l'importo complessivo delle spese per le opere d'arte non supera i 50 milioni di lire, l'amministrazione sul cui bilancio è iscritta la spesa per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio, in concorso con il progettista o con il sovrintendente competente o con un artista da questi designato, procede alla scelta dell'artista o degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte di abbellimento.
        2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il valore di 50 milioni di cui ai commi 1 e 3 è annualmente rivalutato in base all'indice di variazione del costo della vita elaborato dall'ISTAT.
        3. Nel caso in cui l'opera di abbellimento superi complessivamente l'importo di 50 milioni di lire, l'amministrazione competente indìce un concorso nazionale, dandone avviso su non meno di cinque quotidiani a diffusione nazionale e su non meno di tre riviste specialistiche d'arte e di pittura, scelte fra quelle a maggior tiratura.
        4. Per l'espletamento del concorso di cui al comma 3, l'amministrazione competente nomina una commissione giudicatrice composta da:

                a) un rappresentante dell'amministrazione, che ricopre la carica di presidente;

                b) il progettista della costruzione o della ristrutturazione;

                c) il sovrintendente territorialmente competente in relazione all'ubicazione della costruzione o della ristrutturazione;

                d) quattro artisti scelti dalle associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative, fra gli iscritti residenti nella regione dove è ubicata la costruzione o la ristrutturazione.


Art. 3.

        1. Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni di cui alla presente legge il collaudatore deve accertare, sotto la propria responsabilità, l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.
        2. Nel caso in cui il controllo di cui al comma 1 dia esito negativo, la costruzione deve essere dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi di cui al medesimo comma 1 non siano stati adempiuti o l'amministrazione inadempiente non abbia versato la somma relativa alle opere mancanti maggiorata di una quota pari al 5 per cento alla sovrintendenza competente per territorio, la quale si sostituisce alla amministrazione interessata per l'adempimento degli obblighi di legge.


Art. 4.

        1. Sugli importi destinati ad opere d'arte figurativa, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e da liquidarsi, dopo regolare collaudo e nulla osta da parte della competente sovrintendenza, agli artisti esecutori, è trattenuto il 2 per cento a favore dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1953, n. 1282.
        2. La trattenuta di cui al comma 1 si applica anche sugli importi destinati ad acquisti ed ordinazioni di cui al comma 6
dell'articolo 1.
        3. Il versamento a favore dell'Ente di cui al comma 1 è fatto direttamente dall'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione o della ricostruzione.


Art. 5.

        1. La legge 29 luglio 1949, n. 717, e la legge 3 marzo 1960, n. 237, sono abrogate.



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