XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 959
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni e tutti gli altri
enti pubblici che procedono alla costruzione o
ristrutturazione di edifici pubblici devono destinare al loro
abbellimento, mediante opere d'arte, una quota non inferiore
al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto.
2. I progetti di cui alla presente legge devono contenere
l'indicazione di massima delle opere d'arte per l'abbellimento
ed il computo del relativo importo.
3. Quando le costruzioni o le ristrutturazioni sono
eseguite per lotti o in momenti successivi nel tempo, il
computo dell'importo delle opere d'arte di abbellimento è
fatto sul totale della spesa prevista nel progetto.
4. Dagli obblighi di cui alla presente legge sono escluse
le costruzioni e le ristrutturazioni di edifici ad uso
industriale o di edilizia popolare, nonchè gli edifici a
qualsiasi uso destinati che importano una spesa non superiore
a 300 milioni di lire.
5. Gli importi previsti per opere di decorazione generale
non concorrono nel calcolo della quota di cui al comma 1.
6. Quando il progetto architettonico non prevede
l'esecuzione in sito di opere d'arte pittoriche o di scultura,
la quota di cui al comma 1 è devoluta per l'acquisto o per
l'ordinazione di opere d'arte mobili ad integrazione della
decorazione degli interni.
Art. 2.
1. Quando l'importo complessivo delle spese per le opere
d'arte non supera i 50 milioni di lire, l'amministrazione sul
cui bilancio è iscritta la spesa per la costruzione o
ristrutturazione dell'edificio, in concorso con il progettista
o con il sovrintendente competente o con un artista da questi
designato, procede alla scelta dell'artista o degli artisti
per l'esecuzione delle opere d'arte di abbellimento.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il
valore di 50 milioni di cui ai commi 1 e 3 è annualmente
rivalutato in base all'indice di variazione del costo della
vita elaborato dall'ISTAT.
3. Nel caso in cui l'opera di abbellimento superi
complessivamente l'importo di 50 milioni di lire,
l'amministrazione competente indìce un concorso nazionale,
dandone avviso su non meno di cinque quotidiani a diffusione
nazionale e su non meno di tre riviste specialistiche d'arte e
di pittura, scelte fra quelle a maggior tiratura.
4. Per l'espletamento del concorso di cui al comma 3,
l'amministrazione competente nomina una commissione
giudicatrice composta da:
a) un rappresentante dell'amministrazione, che
ricopre la carica di presidente;
b) il progettista della costruzione o della
ristrutturazione;
c) il sovrintendente territorialmente competente
in relazione all'ubicazione della costruzione o della
ristrutturazione;
d) quattro artisti scelti dalle associazioni
sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente
rappresentative, fra gli iscritti residenti nella regione dove
è ubicata la costruzione o la ristrutturazione.
Art. 3.
1. Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni di cui
alla presente legge il collaudatore deve accertare, sotto la
propria responsabilità, l'adempimento degli obblighi di cui
all'articolo 1.
2. Nel caso in cui il controllo di cui al comma 1 dia
esito negativo, la costruzione deve essere dichiarata non
collaudabile, fino a quando gli obblighi di cui al medesimo
comma 1 non siano stati adempiuti o l'amministrazione
inadempiente non abbia versato la somma relativa alle opere
mancanti maggiorata di una quota pari al 5 per cento alla
sovrintendenza competente per territorio, la quale si
sostituisce alla amministrazione interessata per l'adempimento
degli obblighi di legge.
Art. 4.
1. Sugli importi destinati ad opere d'arte figurativa, di
cui al comma 1 dell'articolo 1, e da liquidarsi, dopo regolare
collaudo e nulla osta da parte della competente
sovrintendenza, agli artisti esecutori, è trattenuto il 2 per
cento a favore dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per
i pittori e gli scultori, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 ottobre 1953, n. 1282.
2. La trattenuta di cui al comma 1 si applica anche sugli
importi destinati ad acquisti ed ordinazioni di cui al comma
6
dell'articolo 1.
3. Il versamento a favore dell'Ente di cui al comma 1 è
fatto direttamente dall'amministrazione sul cui bilancio grava
la spesa della costruzione o della ricostruzione.
Art. 5.
1. La legge 29 luglio 1949, n. 717, e la legge 3 marzo
1960, n. 237, sono abrogate.