XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 956




        Onorevoli Colleghi! - In alcune regioni italiane si verifica un fenomeno estremamente deleterio per l'economia nazionale e locale: l'acquisto del carburante negli Stati vicini da parte dei cittadini residenti nelle zone di confine.
        Soprattutto in Lombardia un numero considerevole di persone si approvvigiona di carburante nella vicina Svizzera con grave danno per i rivenditori italiani e per il fisco, che perde somme considerevoli per i mancati introiti delle accise.
        Il problema nasce dal grosso divario di prezzo del carburante nei due Paesi confinanti. Dalla fine del 1995, con il rafforzamento della lira italiana sul franco svizzero, la differenza di prezzo è divenuta sempre maggiore, spingendo così gli automobilisti a rifornirsi oltre confine, poiché su un pieno di carburante il risparmio per un'auto di media cilindrata è di decine di migliaia di lire.
        Negli ultimi anni si è registrata una grossa flessione nelle vendite di carburante erogato dai distributori italiani, flessione che, ovviamente, non si ripercuote solo sui gestori, ma anche sulle entrate dello Stato. Secondo calcoli molto attendibili, la perdita per l'erario è stata, nel solo 1996, in Lombardia pari a circa lire 100 miliardi. Una possibile soluzione potrebbe essere quella già sperimentata nella regione Friuli-Venezia Giulia, dove i residenti dei comuni nella fascia di confine godono di una cospicua riduzione sul prezzo del carburante; adottando questo sistema per le zone di confine della regione Lombardia, si potrebbe arrivare ad una riduzione di 500 lire per litro, limitando così sensibilmente la differenza con i prezzi d'oltre confine e, pertanto, facendo venire meno l'interesse a rifornirsi nella vicina Svizzera.
        Occorre ricordare come i rivenditori lombardi di carburante vivano attualmente una situazione di estrema crisi, essendo del resto anche impossibilitati a fronteggiare la concorrenza svizzera con gli strumenti propri di un'economia di mercato, quale, per esempio, prezzi più vantaggiosi, dato che circa il 65 per cento del prezzo delle benzine è costituito da accise statali. Per consentire loro, quindi, di operare in una situazione di parità con i distributori d'oltre confine occorre, come già detto, che lo Stato intervenga con delle agevolazioni sul prezzo che, per evitare speculazioni, devono andare a beneficio solo dei residenti nelle zone di confine.
        Pertanto, l'articolo 1 della presente proposta di legge prevede che le rivendite di benzine, allocate nelle zone della Lombardia e individuate con apposito decreto ministeriale, possano ottenere un contributo statale pari allo sconto praticato alla vendita, comunque non superiore a lire 500 per ogni litro di carburante venduto, da corrispondere mediante il mancato versamento delle accise per il corrispondente importo.
        L'articolo 2 dispone che possano acquistare le benzine al prezzo agevolato di cui all'articolo 1 soltanto le persone residenti nelle zone individuate con il predetto decreto ministeriale. A tal fine, la regione Lombardia, attraverso le province territorialmente competenti, rilascia agli aventi diritto un tesserino personalizzato che consente l'acquisto del carburante a prezzo agevolato. Al momento della vendita delle benzine, il rivenditore deve riportare su un apposito registro gli estremi del tesserino nonché la quantità di benzine vendute.
        L'articolo 3 disciplina l'emanazione del- le norme di attuazione della legge.
        L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria.




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