XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 956
Onorevoli Colleghi! - In alcune regioni italiane si
verifica un fenomeno estremamente deleterio per l'economia
nazionale e locale: l'acquisto del carburante negli Stati
vicini da parte dei cittadini residenti nelle zone di
confine.
Soprattutto in Lombardia un numero considerevole di
persone si approvvigiona di carburante nella vicina Svizzera
con grave danno per i rivenditori italiani e per il fisco, che
perde somme considerevoli per i mancati introiti delle
accise.
Il problema nasce dal grosso divario di prezzo del
carburante nei due Paesi confinanti. Dalla fine del 1995, con
il rafforzamento della lira italiana sul franco svizzero, la
differenza di prezzo è divenuta sempre maggiore, spingendo
così gli automobilisti a rifornirsi oltre confine, poiché su
un pieno di carburante il risparmio per un'auto di media
cilindrata è di decine di migliaia di lire.
Negli ultimi anni si è registrata una grossa flessione
nelle vendite di carburante erogato dai distributori italiani,
flessione che, ovviamente, non si ripercuote solo sui gestori,
ma anche sulle entrate dello Stato. Secondo calcoli molto
attendibili, la perdita per l'erario è stata, nel solo 1996,
in Lombardia pari a circa lire 100 miliardi. Una possibile
soluzione potrebbe essere quella già sperimentata nella
regione Friuli-Venezia Giulia, dove i residenti dei comuni
nella fascia di confine godono di una cospicua riduzione sul
prezzo del carburante; adottando questo sistema per le zone di
confine della regione Lombardia, si potrebbe arrivare ad una
riduzione di 500 lire per litro, limitando così sensibilmente
la differenza con i prezzi d'oltre confine e, pertanto,
facendo venire meno l'interesse a rifornirsi nella vicina
Svizzera.
Occorre ricordare come i rivenditori lombardi di
carburante vivano attualmente una situazione di estrema crisi,
essendo del resto anche impossibilitati a fronteggiare la
concorrenza svizzera con gli strumenti propri di un'economia
di mercato, quale, per esempio, prezzi più vantaggiosi, dato
che circa il 65 per cento del prezzo delle benzine è
costituito da accise statali. Per consentire loro, quindi, di
operare in una situazione di parità con i distributori d'oltre
confine occorre, come già detto, che lo Stato intervenga con
delle agevolazioni sul prezzo che, per evitare speculazioni,
devono andare a beneficio solo dei residenti nelle zone di
confine.
Pertanto, l'articolo 1 della presente proposta di legge
prevede che le rivendite di benzine, allocate nelle zone della
Lombardia e individuate con apposito decreto ministeriale,
possano ottenere un contributo statale pari allo sconto
praticato alla vendita, comunque non superiore a lire 500 per
ogni litro di carburante venduto, da corrispondere mediante il
mancato versamento delle accise per il corrispondente
importo.
L'articolo 2 dispone che possano acquistare le benzine al
prezzo agevolato di cui all'articolo 1 soltanto le persone
residenti nelle zone individuate con il predetto decreto
ministeriale. A tal fine, la regione Lombardia, attraverso le
province territorialmente competenti, rilascia agli aventi
diritto un tesserino personalizzato che consente l'acquisto
del carburante a prezzo agevolato. Al momento della vendita
delle benzine, il rivenditore deve riportare su un apposito
registro gli estremi del tesserino nonché la quantità di
benzine vendute.
L'articolo 3 disciplina l'emanazione del- le norme di
attuazione della legge.
L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria.