XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 956




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Agevolazioni sulle benzine).

        1. Le rivendite di benzine, situate nelle zone della Lombardia individuate con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, possono ottenere un contributo statale pari allo sconto praticato alla vendita, comunque non superiore a lire 500 per ogni litro di carburante venduto, da corrispondere mediante il mancato versamento delle accise per il relativo importo.


Art. 2.

(Modalità di applicazione delle
agevolazioni).

        1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Lombardia, sono individuate le zone all'interno delle quali le benzine possono essere vendute al prezzo agevolato di cui all'articolo 1.
        2. Possono acquistare le benzine al prezzo agevolato di cui all'articolo 1 soltanto le persone residenti nelle zone individuate ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine la regione Lombardia, attraverso le province territorialmente competenti, rilascia agli aventi diritto un tesserino personalizzato che consente l'acquisto del carburante a prezzo agevolato. Al momento della vendita delle benzine il rivenditore riporta su un apposito registro gli estremi del tesserino di cui al presente comma e la quantità di benzine vendute.


Art. 3.

(Disposizioni attuative).

        1. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono emanate, altresì, le disposizioni attuative della presente legge.

Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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