XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 956
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Agevolazioni sulle benzine).
1. Le rivendite di benzine, situate nelle zone della
Lombardia individuate con il decreto di cui all'articolo 2,
comma 1, possono ottenere un contributo statale pari allo
sconto praticato alla vendita, comunque non superiore a lire
500 per ogni litro di carburante venduto, da corrispondere
mediante il mancato versamento delle accise per il relativo
importo.
Art. 2.
(Modalità di applicazione delle
agevolazioni).
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la regione Lombardia, sono individuate le zone
all'interno delle quali le benzine possono essere vendute al
prezzo agevolato di cui all'articolo 1.
2. Possono acquistare le benzine al prezzo agevolato di
cui all'articolo 1 soltanto le persone residenti nelle zone
individuate ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal
fine la regione Lombardia, attraverso le province
territorialmente competenti, rilascia agli aventi diritto un
tesserino personalizzato che consente l'acquisto del
carburante a prezzo agevolato. Al momento della vendita delle
benzine il rivenditore riporta su un apposito registro gli
estremi del tesserino di cui al presente comma e la quantità
di benzine vendute.
Art. 3.
(Disposizioni attuative).
1. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono
emanate, altresì, le disposizioni attuative della presente
legge.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.