XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 955




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende attuare uno snellimento delle procedure richieste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nota come "pacchetto Treu", per facilitare l'accesso al mondo del lavoro. Come è noto, la finalità della normativa citata era proprio quella di consentire una maggiore flessibilità del mercato del lavoro, anche attraverso la previsione di prestazioni di lavoro temporaneo. Sennonché, ferma restando la bontà dell'iniziativa, soprattutto per avere finalmente abolito il divieto delle attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, il lavoro cosiddetto "interinale" in essa previsto è rimasto soggetto a innumerevoli vincoli e regole, che di fatto lo rendono di difficile attuazione.
        Con l'intenzione, dunque, di snellire il più possibile le procedure di "incontro" tra domanda e offerta di lavoro, con l'articolo 1, commi 1 e 3, della presente proposta di legge si è capovolta la logica di accesso al contratto di lavoro interinale, sottraendolo alle previsioni specifiche individuate dalla legge n. 196 del 1997 e rendendolo sostanzialmente libero, con la sola eccezione dei divieti esplicitamente individuati.
        Il comma 2 dell'articolo 1, invece, modifica la legge n. 196 del 1997 nella parte in cui limita l'applicazione dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo nel settore agricolo, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica. Se infatti è già riduttivo il fatto che questi contratti siano adottabili, nel settore agricolo, solo in via sperimentale, la previsione del privilegio delle attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica è ancor più limitativo.
        Viene poi anticipato, al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, il termine in cui le imprese possono iniziare la loro attività purché abbiano versato un deposito cauzionale di importo non inferiore a lire 200 milioni; importo che dopo il terzo anno di attività deve essere commisurato al 10 per cento del fatturato, a garanzia dei crediti dei lavoratori.
        Viene inoltre modificato l'articolo 5 della legge n. 196 del 1997, che prevede il passaggio delle risorse destinate alla formazione professionale attraverso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, oggi Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo piuttosto l'obbligo, a carico delle imprese fornitrici, di iscrivere i lavoratori a corsi di formazione professionale per un minimo di ore pari al 2 per cento delle ore lavorative.
        I rimanenti articoli contengono infine le necessarie modifiche alla legge n. 196 del 1997 per coordinarla con le novità introdotte dalla presente proposta di legge, che si auspica venga approvata in tempi brevi, al fine di dare un po' di respiro alle centinaia di migliaia di disoccupati che non chiedono altro che di potersi guadagnare da vivere.




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