XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 955
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intende attuare uno snellimento delle procedure richieste
dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nota come "pacchetto
Treu", per facilitare l'accesso al mondo del lavoro. Come è
noto, la finalità della normativa citata era proprio quella di
consentire una maggiore flessibilità del mercato del lavoro,
anche attraverso la previsione di prestazioni di lavoro
temporaneo. Sennonché, ferma restando la bontà
dell'iniziativa, soprattutto per avere finalmente abolito il
divieto delle attività di mediazione tra domanda e offerta di
lavoro, il lavoro cosiddetto "interinale" in essa previsto è
rimasto soggetto a innumerevoli vincoli e regole, che di fatto
lo rendono di difficile attuazione.
Con l'intenzione, dunque, di snellire il più possibile le
procedure di "incontro" tra domanda e offerta di lavoro, con
l'articolo 1, commi 1 e 3, della presente proposta di legge si
è capovolta la logica di accesso al contratto di lavoro
interinale, sottraendolo alle previsioni specifiche
individuate dalla legge n. 196 del 1997 e rendendolo
sostanzialmente libero, con la sola eccezione dei divieti
esplicitamente individuati.
Il comma 2 dell'articolo 1, invece, modifica la legge n.
196 del 1997 nella parte in cui limita l'applicazione dei
contratti di fornitura di lavoro temporaneo nel settore
agricolo, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo
dell'agricoltura biologica. Se infatti è già riduttivo il
fatto che questi contratti siano adottabili, nel settore
agricolo, solo in via sperimentale, la previsione del
privilegio delle attività rivolte allo sviluppo
dell'agricoltura biologica è ancor più limitativo.
Viene poi anticipato, al momento della presentazione della
domanda di autorizzazione, il termine in cui le imprese
possono iniziare la loro attività purché abbiano versato un
deposito cauzionale di importo non inferiore a lire 200
milioni; importo che dopo il terzo anno di attività deve
essere commisurato al 10 per cento del fatturato, a garanzia
dei crediti dei lavoratori.
Viene inoltre modificato l'articolo 5 della legge n. 196
del 1997, che prevede il passaggio delle risorse destinate
alla formazione professionale attraverso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, oggi Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, prevedendo piuttosto l'obbligo, a
carico delle imprese fornitrici, di iscrivere i lavoratori a
corsi di formazione professionale per un minimo di ore pari al
2 per cento delle ore lavorative.
I rimanenti articoli contengono infine le necessarie
modifiche alla legge n. 196 del 1997 per coordinarla con le
novità introdotte dalla presente proposta di legge, che si
auspica venga approvata in tempi brevi, al fine di dare un po'
di respiro alle centinaia di migliaia di disoccupati che non
chiedono altro che di potersi guadagnare da vivere.