XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 955
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il
comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo
può essere sempre concluso, tranne che nei seguenti casi:
a) per le qualifiche di esiguo contenuto
professionale, individuate come tali dai contratti collettivi
nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa
utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi;
b) per la sostituzione di lavoratori che
esercitano il diritto di sciopero;
c) presso unità produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle
mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la fornitura
avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti
con il diritto alla conservazione del posto;
d) presso unità produttive nelle quali sia
operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione
salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni
cui si riferisce la fornitura;
e) a favore di imprese che non dimostrano alla
direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza
medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali".
2. All'articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come
modificato dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia i
contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono introdotti in
via sperimentale, previa intesa tra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro circa le aree
e le modalità della sperimentazione. La predetta limitazione
non trova applicazione con riferimento ai lavoratori
appartenenti alla categoria degli impiegati".
3. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, è abrogato.
Art. 2.
1. All'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il
comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La società che intenda richiedere
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo deve presentare alla
direzione regionale del lavoro competente un'apposita domanda
redatta secondo il modello di cui alla tabella A allegata alla
presente legge, nonché un documento che certifichi il deposito
di una cauzione di importo minimo di lire 200 milioni sotto
forma di fideiussione prestata da un istituto bancario od
assicurativo".
2. All'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al
comma 2, lettera a), le parole: "l'acquisizione di un
capitale versato non inferiore a un miliardo di lire" sono
sostituite dalle seguenti: "l'acquisizione di un capitale
versato di lire 200 milioni, che dall'inizio del terzo anno di
attività deve essere incrementato di un minimo del 10 per
cento del fatturato dell'anno precedente, fino al
raggiungimento del valore minimo di lire 500 milioni".
3. All'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al
comma 2, lettera b), le parole da: "nonchè" fino a
"regioni" sono soppresse.
4. All'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al
comma 2, lettera c), le parole: "deposito cauzionale di
lire 700 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "deposito
cauzionale ovvero fideiussione bancaria di 200 milioni" e le
parole: "in luogo della cauzione" sono soppresse.
5. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997,
n.196, è abrogato.
Art. 3.
1. L'articolo 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è
sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo). - 1. E' obbligo delle imprese fornitrici far
frequentare ai prestatori di lavoro temporaneo assunti con il
contratto di cui all'articolo 3 corsi di formazione
professionale presso le strutture di cui all'articolo 5 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, per un periodo minimo pari al
2 per cento delle ore lavorative.
2. Qualora le imprese fornitrici non adempiano
all'obbligo di cui al comma 1, sono soggette ad una sanzione
amministrativa pecuniaria proporzionale al numero delle ore di
mancata frequenza dei corsi professionali.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate da
una commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. La commissione, che opera senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è composta da un
esperto nella materia della formazione professionale, con
funzioni di presidente, da un membro in rappresentanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un membro
in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale e
da un membro delle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle imprese fornitrici".
Art. 4.
1. All'articolo 6 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo
il comma 7, è aggiunto il seguente:
"7-bis. Ai prestatori di lavoro temporaneo sono
estese le garanzie del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2
della legge 29 maggio 1982, n. 297, e agli articoli 1 e 2 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80".
Art. 5.
1. All'articolo 8 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.
Art. 6.
1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, è annessa la tabella
A allegata alla presente legge.
Annesso
"Tabella A.
(articolo 2)
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA'
DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO
... (omissis) ...
... (omissis) ...