XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 955




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere sempre concluso, tranne che nei seguenti casi:

                a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate come tali dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;

                b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

                c) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la fornitura avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con il diritto alla conservazione del posto;

                d) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;

                e) a favore di imprese che non dimostrano alla direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

                f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".
        2. All'articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come modificato dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono introdotti in via sperimentale, previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro circa le aree e le modalità della sperimentazione. La predetta limitazione non trova applicazione con riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati".

        3. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è abrogato.


Art. 2.

        1. All'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. La società che intenda richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo deve presentare alla direzione regionale del lavoro competente un'apposita domanda redatta secondo il modello di cui alla tabella A allegata alla presente legge, nonché un documento che certifichi il deposito di una cauzione di importo minimo di lire 200 milioni sotto forma di fideiussione prestata da un istituto bancario od assicurativo".

        2. All'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al comma 2, lettera a), le parole: "l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire" sono sostituite dalle seguenti: "l'acquisizione di un capitale versato di lire 200 milioni, che dall'inizio del terzo anno di attività deve essere incrementato di un minimo del 10 per cento del fatturato dell'anno precedente, fino al raggiungimento del valore minimo di lire 500 milioni".
        3. All'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al comma 2, lettera b), le parole da: "nonchè" fino a "regioni" sono soppresse.

        4. All'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al comma 2, lettera c), le parole: "deposito cauzionale di lire 700 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "deposito cauzionale ovvero fideiussione bancaria di 200 milioni" e le parole: "in luogo della cauzione" sono soppresse.

        5. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n.196, è abrogato.


Art. 3.

        1. L'articolo 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:

        "Art. 5. - (Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo). - 1. E' obbligo delle imprese fornitrici far frequentare ai prestatori di lavoro temporaneo assunti con il contratto di cui all'articolo 3 corsi di formazione professionale presso le strutture di cui all'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per un periodo minimo pari al 2 per cento delle ore lavorative.
            2. Qualora le imprese fornitrici non adempiano all'obbligo di cui al comma 1, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionale al numero delle ore di mancata frequenza dei corsi professionali.
            3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate da una commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La commissione, che opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è composta da un esperto nella materia della formazione professionale, con funzioni di presidente, da un membro in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un membro in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da un membro delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative delle imprese fornitrici".


Art. 4.

        1. All'articolo 6 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

        "7-bis. Ai prestatori di lavoro temporaneo sono estese le garanzie del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80".


Art. 5.

        1. All'articolo 8 della legge 24 giugno 1997, n. 196, comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.


Art. 6.

        1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, è annessa la tabella A allegata alla presente legge.



Annesso


"Tabella A.
(articolo 2)



RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA'
DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO

... (omissis) ...

... (omissis) ...



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