XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 954
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intendono salvaguardare gli interessi dei creditori dei
numerosi consorzi agrari che oggi si trovano in liquidazione
coatta amministrativa e che data la natura del loro credito
non si trovano tutelati dalla normativa vigente. Si tratta, in
particolare, di tutti coloro che hanno lasciato in deposito
somme di denaro presso il consorzio poi messo in liquidazione
e che non godono di alcuna forma di tutela e di privilegio.
Rientrano in questa categoria di creditori chirografari, e
cioè non privilegiati, gli ex dipendenti del consorzio e
quei soci che hanno lasciato in deposito presso il consorzio
stesso le loro retribuzioni, il trattamento di fine rapporto
(TFR) spettante alla fine del rapporto di lavoro (di fatto mai
incassato) o comunque i loro risparmi personali o di
famiglia.
Ora è noto che nel caso di liquidazione con insolvenza,
non essendo sufficienti le attività per pagare tutti i
creditori, è importante distinguere tra quelli privilegiati
(che avranno maggiori probabilità di vedere soddisfatto il
loro credito) e quelli che tali non sono, i cosiddetti
"chirografari".
E' altrettanto noto che generalmente i lavoratori che non
hanno ricevuto la retribuzione dal datore di lavoro fallito
sono creditori privilegiati nel fallimento, così come i
lavoratori che non hanno ricevuto il TFR sono tutelati
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che
corrisponde loro le somme dovute e si surroga come creditore
privilegiato, mentre i depositari a risparmio presso gli
istituti di credito sono tutelati secondo le norme bancarie
vigenti.
Nel caso di specie, invece, gli ex dipendenti del
consorzio e i soci che hanno lasciato in deposito presso il
consorzio stesso retribuzioni, TFR e risparmi si trovano
sprovvisti di qualsiasi forma di tutela.
Si propone dunque una modifica al codice civile ed in
particolare all'articolo 2751-bis che individua i
crediti privilegiati; l'articolo è peraltro già stato
ripetutamente novellato e integrato da nuove categorie di
creditori che il legislatore ha riconosciuto di volta in volta
meritevoli di particolare tutela.
In coerenza con questa impostazione si ritiene dunque
opportuno, o meglio necessario, inserire tra i crediti
privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice
civile, anche quelli sopra individuati e cioè quelli derivanti
dal deposito presso consorzi, in liquidazione coatta
amministrativa o in fallimento, di somme di denaro da parte di
ex dipendenti e soci.
Si prevede poi che la legge si applichi alle procedure in
corso alla data della sua entrata in vigore, modificando
corrispondentemente lo stato passivo, fatti salvi gli effetti
dei riparti già effettuati, precisazione, quest'ultima,
opportuna per evitare il problema di chiedere il rimborso di
somme già eventualmente distribuite sulla base di regolari
piani di reparto, con il rischio di paralizzare le
procedure.