XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 954




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intendono salvaguardare gli interessi dei creditori dei numerosi consorzi agrari che oggi si trovano in liquidazione coatta amministrativa e che data la natura del loro credito non si trovano tutelati dalla normativa vigente. Si tratta, in particolare, di tutti coloro che hanno lasciato in deposito somme di denaro presso il consorzio poi messo in liquidazione e che non godono di alcuna forma di tutela e di privilegio. Rientrano in questa categoria di creditori chirografari, e cioè non privilegiati, gli ex dipendenti del consorzio e quei soci che hanno lasciato in deposito presso il consorzio stesso le loro retribuzioni, il trattamento di fine rapporto (TFR) spettante alla fine del rapporto di lavoro (di fatto mai incassato) o comunque i loro risparmi personali o di famiglia.
        Ora è noto che nel caso di liquidazione con insolvenza, non essendo sufficienti le attività per pagare tutti i creditori, è importante distinguere tra quelli privilegiati (che avranno maggiori probabilità di vedere soddisfatto il loro credito) e quelli che tali non sono, i cosiddetti "chirografari".
        E' altrettanto noto che generalmente i lavoratori che non hanno ricevuto la retribuzione dal datore di lavoro fallito sono creditori privilegiati nel fallimento, così come i lavoratori che non hanno ricevuto il TFR sono tutelati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che corrisponde loro le somme dovute e si surroga come creditore privilegiato, mentre i depositari a risparmio presso gli istituti di credito sono tutelati secondo le norme bancarie vigenti.
        Nel caso di specie, invece, gli ex dipendenti del consorzio e i soci che hanno lasciato in deposito presso il consorzio stesso retribuzioni, TFR e risparmi si trovano sprovvisti di qualsiasi forma di tutela.
        Si propone dunque una modifica al codice civile ed in particolare all'articolo 2751-bis che individua i crediti privilegiati; l'articolo è peraltro già stato ripetutamente novellato e integrato da nuove categorie di creditori che il legislatore ha riconosciuto di volta in volta meritevoli di particolare tutela.
        In coerenza con questa impostazione si ritiene dunque opportuno, o meglio necessario, inserire tra i crediti privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile, anche quelli sopra individuati e cioè quelli derivanti dal deposito presso consorzi, in liquidazione coatta amministrativa o in fallimento, di somme di denaro da parte di ex dipendenti e soci.
        Si prevede poi che la legge si applichi alle procedure in corso alla data della sua entrata in vigore, modificando corrispondentemente lo stato passivo, fatti salvi gli effetti dei riparti già effettuati, precisazione, quest'ultima, opportuna per evitare il problema di chiedere il rimborso di somme già eventualmente distribuite sulla base di regolari piani di reparto, con il rischio di paralizzare le procedure.




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