XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 954
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 2751-bis del codice civile, al primo
comma, dopo il numero 5-ter) è aggiunto il seguente:
"5-quater) i crediti dei prestatori di lavoro
subordinato e dei soci di società cooperative in liquidazione
coatta amministrativa o in fallimento per somme di denaro
affidate in deposito alle stesse".
Art. 2.
1. La presente legge si applica alle procedure in corso
alla data della sua entrata in vigore, fatti salvi gli effetti
dei riparti già effettuati alla medesima data.