XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 954




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 2751-bis del codice civile, al primo comma, dopo il numero 5-ter) è aggiunto il seguente:

            "5-quater) i crediti dei prestatori di lavoro subordinato e dei soci di società cooperative in liquidazione coatta amministrativa o in fallimento per somme di denaro affidate in deposito alle stesse".


Art. 2.

        1. La presente legge si applica alle procedure in corso alla data della sua entrata in vigore, fatti salvi gli effetti dei riparti già effettuati alla medesima data.



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