XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 941
Onorevoli Colleghi! - La famiglia è la cellula
fondamentale dello Stato ed è indiscutibile l'importanza che
riveste un sano ambiente familiare per la crescita di un
individuo, quell'individuo che sarà il cittadino del
domani.
Proprio per proteggere questo indiscutibile ruolo della
famiglia è doveroso da parte dello Stato punire più
severamente chi commette i reati a sfondo sessuale
approfittando della relazione parentale, affettiva o comunque
educativa con il minore. A tale fine con l'articolo 1 della
presente proposta di legge si intende modificare l'articolo
609-quinquies del codice penale, prevedendo un'ipotesi
aggravante per cui la pena è aumentata se il fatto è commesso
dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal coniuge,
dal convivente del coniuge, da affini entro il secondo grado,
da parenti fino al quarto grado, dal tutore o da persona cui
il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione,
istruzione, vigilanza, custodia o lavoro.
Un'altra novità che si intende introdurre, con l'articolo
2, è, poi, la procedibilità d'ufficio per i reati a sfondo
sessuale commessi ai danni dei minori; il reato che vede come
vittima un minore è comunque un reato gravissimo, e come tale
va sempre punito. Dunque, lo strumento punitivo apprestato
dallo Stato non può essere lasciato nella disponibilità di un
privato, anche se costui è la persona offesa.
La formulazione vigente dell'articolo 609-septies
del codice penale, che ammette la querela di parte per alcune
fattispecie criminali, non considera che le vittime e i loro
familiari possano trovarsi spesso in balìa della pressione
psicologica del violentatore o siano condizionati da
pregiudizi culturali, da sentimenti di vergogna o da quanto
altro possa indurli a preferire tacere piuttosto che
denunciare le condotte criminose perpetrate ai loro danni.
Si stabilisce, infine, l'esclusione dell'applicabilità
dell'istituto del cosiddetto "patteggiamento" di cui
all'articolo 444 del codice di procedura penale; non può,
infatti, trovare posto, in casi come questi, la
giustificazione della necessità di snellire il carico
giudiziario e di favorirne la velocità.
Sul piano civilistico si prevedono, poi, modifiche agli
articoli 330 e 333 del codice civile. Questi prevedono,
infatti, che il giudice possa disporre l'allontanamento del
figlio dalla residenza familiare allorquando sia dichiarata la
decadenza dalla potestà genitoriale. Con l'articolo 4 della
presente proposta di legge si prevede la possibilità che il
giudice disponga l'allontanamento dalla residenza familiare
del genitore decaduto, anziché del solo minore. Occorrono,
infatti, misure più forti, non solo sul piano giuridico, quali
la decadenza dalla potestà, ma anche sul piano materiale,
quali la possibilità di allontanamento del figlio o del
genitore dalla residenza familiare.