XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 941




        Onorevoli Colleghi! - La famiglia è la cellula fondamentale dello Stato ed è indiscutibile l'importanza che riveste un sano ambiente familiare per la crescita di un individuo, quell'individuo che sarà il cittadino del domani.
        Proprio per proteggere questo indiscutibile ruolo della famiglia è doveroso da parte dello Stato punire più severamente chi commette i reati a sfondo sessuale approfittando della relazione parentale, affettiva o comunque educativa con il minore. A tale fine con l'articolo 1 della presente proposta di legge si intende modificare l'articolo 609-quinquies del codice penale, prevedendo un'ipotesi aggravante per cui la pena è aumentata se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal coniuge, dal convivente del coniuge, da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado, dal tutore o da persona cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia o lavoro.
        Un'altra novità che si intende introdurre, con l'articolo 2, è, poi, la procedibilità d'ufficio per i reati a sfondo sessuale commessi ai danni dei minori; il reato che vede come vittima un minore è comunque un reato gravissimo, e come tale va sempre punito. Dunque, lo strumento punitivo apprestato dallo Stato non può essere lasciato nella disponibilità di un privato, anche se costui è la persona offesa.
        La formulazione vigente dell'articolo 609-septies del codice penale, che ammette la querela di parte per alcune fattispecie criminali, non considera che le vittime e i loro familiari possano trovarsi spesso in balìa della pressione psicologica del violentatore o siano condizionati da pregiudizi culturali, da sentimenti di vergogna o da quanto altro possa indurli a preferire tacere piuttosto che denunciare le condotte criminose perpetrate ai loro danni.
        Si stabilisce, infine, l'esclusione dell'applicabilità dell'istituto del cosiddetto "patteggiamento" di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale; non può, infatti, trovare posto, in casi come questi, la giustificazione della necessità di snellire il carico giudiziario e di favorirne la velocità.
        Sul piano civilistico si prevedono, poi, modifiche agli articoli 330 e 333 del codice civile. Questi prevedono, infatti, che il giudice possa disporre l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare allorquando sia dichiarata la decadenza dalla potestà genitoriale. Con l'articolo 4 della presente proposta di legge si prevede la possibilità che il giudice disponga l'allontanamento dalla residenza familiare del genitore decaduto, anziché del solo minore. Occorrono, infatti, misure più forti, non solo sul piano giuridico, quali la decadenza dalla potestà, ma anche sul piano materiale, quali la possibilità di allontanamento del figlio o del genitore dalla residenza familiare.




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