XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 941
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 609-quinquies del codice penale è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La pena è aumentata se il fatto è commesso
dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal coniuge,
dal convivente del coniuge, da affini entro il secondo grado,
da parenti fino al quarto grado, dal tutore o da persona cui
il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione,
istruzione, vigilanza, custodia o lavoro".
Art. 2.
1. L'articolo 609-septies del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 609-septies. - (Procedibilità d'ufficio).-
Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis,
609-ter e 609-quater si procede d'ufficio".
Art. 3.
1. L'articolo 444 del codice di procedura penale non si
applica nel caso dei delitti di cui agli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies, 600-sexies, 601, 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-quinquies e
609-octies del codice penale.
Art. 4.
1. Al secondo comma dell'articolo 330 del codice civile,
dopo le parole: "l'allontanamento del figlio", sono inserite
le seguenti: "o del genitore".
2. Al primo comma dell'articolo 333 del codice civile, le
parole: "di lui" sono sostituite dalle seguenti: "del genitore
o del figlio".