XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 941




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 609-quinquies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "La pena è aumentata se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal coniuge, dal convivente del coniuge, da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado, dal tutore o da persona cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia o lavoro".


Art. 2.

        1. L'articolo 609-septies del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 609-septies. - (Procedibilità d'ufficio).- Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater si procede d'ufficio".


Art. 3.

        1. L'articolo 444 del codice di procedura penale non si applica nel caso dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-sexies, 601, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale.


Art. 4.

        1. Al secondo comma dell'articolo 330 del codice civile, dopo le parole: "l'allontanamento del figlio", sono inserite le seguenti: "o del genitore".
        2. Al primo comma dell'articolo 333 del codice civile, le parole: "di lui" sono sostituite dalle seguenti: "del genitore o del figlio".



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