XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 940




        Onorevoli Colleghi! - La legge sull'elezione diretta dei sindaci (legge n. 81 del 1993) ha consentito di cambiare la classe dirigente locale del nostro Paese e ha permesso l'arrivo a capo delle amministrazioni locali di uomini e donne capaci che hanno cambiato il volto delle loro città.
        La riforma delle autonomie locali, sancita con la legge di princìpi n. 142 del 1990, e proseguita con le modifiche e le integrazioni della legge n. 81 del 1993, successivamente confluite nel testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha ridisegnato l'architettura delle istituzioni locali.
        Tuttavia, l'articolo 51 del citato testo unico, laddove stabilisce che un sindaco o un presidente di provincia può durare in carica solo due mandati consecutivi, riduce fortemente la possibilità di raggiungere le finalità che la stessa legge intendeva perseguire, e cioè assicurare stabilità e continuità all'azione amministrativa. Tra l'altro, tale limitazione nel nostro ordinamento è prevista solo in questi due casi, mentre nulla è previsto per tutte le altre cariche elettive.
        La norma che stabilisce il limite dei due mandati pone dei dubbi sul piano della legittimità costituzionale, dubbi che furono espressi anche durante i lavori preparatori della legge n. 81 del 1993. Prevalse, tuttavia, all'epoca la preoccupazione di evitare che il permanere per lungo tempo di una stessa persona a capo dell'amministrazione locale potesse causare fenomeni di malcostume e irregolarità amministrative, che in quel periodo cominciavano a venire allo scoperto grazie all'operato della magistratura.
        Ma la stessa legge sull'elezione diretta dei sindaci ha consentito l'emergere di una classe dirigente locale preparata, efficiente come non si era mai avuta nel passato, una classe dirigente che ha ridato vitalità agli enti locali, che ha generato cambiamenti civili e sociali, di cultura, di mentalità in tutto il Paese. Ciò è evidente ovunque, ma lo è ancora di più nel sud, al punto che la legge sull'elezione diretta dei sindaci è stata definita come la più importante riforma meridionalistica degli ultimi anni. Insomma, si può affermare che la legge n. 81 del 1993 ha avuto degli effetti ancora più positivi di quanto si proponeva il legislatore e che la preoccupazione che era all'origine della limitazione a due dei mandati è stata superata nei fatti.
        Appare chiaro oggi, alla luce dell'esperienza fatta e di questi primi anni di attuazione della legge n. 81 del 1993, che due mandati sono spesso insufficienti per avviare e completare un programma di risanamento delle città. La stabilità del governo degli enti locali deve essere tutelata per rendere possibile l'attuazione concreta degli ampi e complessi compiti che oggi comuni e province sono chiamati ad attuare.
        Se i cittadini riconoscono a persone preparate ed oneste, grazie al sistema dell'elezione diretta, la capacità di guidare al meglio l'amministrazione delle loro città; se i sindaci in carica continuano a godere dell'appoggio delle coalizioni politiche che li propongono; se un uomo o una donna di grandi capacità vuole dedicarsi per più lungo tempo al cambiamento della propria città, non si vede il motivo per il quale debba essere limitato per legge il numero dei mandati consecutivi che si possono ricoprire. D'altra parte, la verifica del consenso dei sindaci e dei presidenti delle province è ben assicurata dal vigente sistema elettorale e dalle norme che regolano la vita amministrativa.
        La modifica che si propone con l'articolo 1 della proposta di legge intende abrogare le disposizioni relative alla limitazione del numero dei mandati dei sindaci e dei presidenti delle province.
        Altra modifica, introdotta dalla presente proposta di legge, con l'articolo 2, riguarda le modalità di nomina dei presidenti dei seggi elettorali, stabilendo che la stessa sia effettuata tramite sorteggio, così come avviene per gli scrutatori, tra le persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale, inserite nell'elenco tenuto presso la cancelleria di ciascuna corte di appello, secondo le norme stabilite dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Con questa modifica si intende rendere più trasparente la costituzione dei seggi elettorali, senza che vengano meno le qualità e i titoli richiesti per essere chiamati a ricoprire l'incarico di presidente di seggio.
        L'articolo 3 della proposta di legge introduce una specifica disposizione per stabilire la ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale per i dipendenti, con funzioni direttive, degli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nonché delle regioni e delle province per le funzioni recentemente delegate in materia di lavoro e di occupazione. L'introduzione di tale causa di ineleggibilità si rende quanto mai opportuna, poiché numerose esperienze concrete dimostrano la potenzialità di condizionamento e di strumentalizzazione delle funzioni pubbliche, connesse ai compiti svolti da questi funzionari dello Stato, nel contesto dei gravi problemi occupazionali presenti in numerose aree del Paese.
        La norma individua, quindi, una ulteriore categoria di soggetti ineleggibili, peraltro da ritenere del tutto omogenei a quelli già individuati dalle norme vigenti, ma tuttavia meritevoli di una specifica previsione, considerata la delicatezza dei compiti espletati e la necessità che essi vengano svolti con serenità ed imparzialità.




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