XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 940
Onorevoli Colleghi! - La legge sull'elezione diretta
dei sindaci (legge n. 81 del 1993) ha consentito di cambiare
la classe dirigente locale del nostro Paese e ha permesso
l'arrivo a capo delle amministrazioni locali di uomini e donne
capaci che hanno cambiato il volto delle loro città.
La riforma delle autonomie locali, sancita con la legge di
princìpi n. 142 del 1990, e proseguita con le modifiche e le
integrazioni della legge n. 81 del 1993, successivamente
confluite nel testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ha ridisegnato l'architettura delle
istituzioni locali.
Tuttavia, l'articolo 51 del citato testo unico, laddove
stabilisce che un sindaco o un presidente di provincia può
durare in carica solo due mandati consecutivi, riduce
fortemente la possibilità di raggiungere le finalità che la
stessa legge intendeva perseguire, e cioè assicurare stabilità
e continuità all'azione amministrativa. Tra l'altro, tale
limitazione nel nostro ordinamento è prevista solo in questi
due casi, mentre nulla è previsto per tutte le altre cariche
elettive.
La norma che stabilisce il limite dei due mandati pone dei
dubbi sul piano della legittimità costituzionale, dubbi che
furono espressi anche durante i lavori preparatori della legge
n. 81 del 1993. Prevalse, tuttavia, all'epoca la
preoccupazione di evitare che il permanere per lungo tempo di
una stessa persona a capo dell'amministrazione locale potesse
causare fenomeni di malcostume e irregolarità amministrative,
che in quel periodo cominciavano a venire allo scoperto grazie
all'operato della magistratura.
Ma la stessa legge sull'elezione diretta dei sindaci ha
consentito l'emergere di una classe dirigente locale
preparata, efficiente come non si era mai avuta nel passato,
una classe dirigente che ha ridato vitalità agli enti locali,
che ha generato cambiamenti civili e sociali, di cultura, di
mentalità in tutto il Paese. Ciò è evidente ovunque, ma lo è
ancora di più nel sud, al punto che la legge sull'elezione
diretta dei sindaci è stata definita come la più importante
riforma meridionalistica degli ultimi anni. Insomma, si può
affermare che la legge n. 81 del 1993 ha avuto degli effetti
ancora più positivi di quanto si proponeva il legislatore e
che la preoccupazione che era all'origine della limitazione a
due dei mandati è stata superata nei fatti.
Appare chiaro oggi, alla luce dell'esperienza fatta e di
questi primi anni di attuazione della legge n. 81 del 1993,
che due mandati sono spesso insufficienti per avviare e
completare un programma di risanamento delle città. La
stabilità del governo degli enti locali deve essere tutelata
per rendere possibile l'attuazione concreta degli ampi e
complessi compiti che oggi comuni e province sono chiamati ad
attuare.
Se i cittadini riconoscono a persone preparate ed oneste,
grazie al sistema dell'elezione diretta, la capacità di
guidare al meglio l'amministrazione delle loro città; se i
sindaci in carica continuano a godere dell'appoggio delle
coalizioni politiche che li propongono; se un uomo o una donna
di grandi capacità vuole dedicarsi per più lungo tempo al
cambiamento della propria città, non si vede il motivo per il
quale debba essere limitato per legge il numero dei mandati
consecutivi che si possono ricoprire. D'altra parte, la
verifica del consenso dei sindaci e dei presidenti delle
province è ben assicurata dal vigente sistema elettorale e
dalle norme che regolano la vita amministrativa.
La modifica che si propone con l'articolo 1 della proposta
di legge intende abrogare le disposizioni relative alla
limitazione del numero dei mandati dei sindaci e dei
presidenti delle province.
Altra modifica, introdotta dalla presente proposta di
legge, con l'articolo 2, riguarda le modalità di nomina dei
presidenti dei seggi elettorali, stabilendo che la stessa sia
effettuata tramite sorteggio, così come avviene per gli
scrutatori, tra le persone eleggibili all'ufficio di
presidente di seggio elettorale, inserite nell'elenco tenuto
presso la cancelleria di ciascuna corte di appello, secondo le
norme stabilite dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n.
53. Con questa modifica si intende rendere più trasparente la
costituzione dei seggi elettorali, senza che vengano meno le
qualità e i titoli richiesti per essere chiamati a ricoprire
l'incarico di presidente di seggio.
L'articolo 3 della proposta di legge introduce una
specifica disposizione per stabilire la ineleggibilità alla
carica di consigliere regionale, provinciale, comunale e
circoscrizionale per i dipendenti, con funzioni direttive,
degli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale nonché delle regioni e delle province per le funzioni
recentemente delegate in materia di lavoro e di occupazione.
L'introduzione di tale causa di ineleggibilità si rende quanto
mai opportuna, poiché numerose esperienze concrete dimostrano
la potenzialità di condizionamento e di strumentalizzazione
delle funzioni pubbliche, connesse ai compiti svolti da questi
funzionari dello Stato, nel contesto dei gravi problemi
occupazionali presenti in numerose aree del Paese.
La norma individua, quindi, una ulteriore categoria di
soggetti ineleggibili, peraltro da ritenere del tutto omogenei
a quelli già individuati dalle norme vigenti, ma tuttavia
meritevoli di una specifica previsione, considerata la
delicatezza dei compiti espletati e la necessità che essi
vengano svolti con serenità ed imparzialità.