XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 940
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Durata del mandato del sindaco e
del presidente della provincia).
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.
Art. 2.
(Nomina dei
presidenti dei seggi elettorali).
1. Il secondo comma dell'articolo 20 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,
n. 570, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Il presidente della corte d'appello competente per
territorio, entro il trentesimo giorno antecedente quello
della votazione, procede, in pubblica adunanza, preannunziata
due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio dei
comuni interessati, alla nomina dei presidenti di seggio
mediante sorteggio tra le persone iscritte all'albo delle
persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale,
come stabilito dalle disposizioni vigenti in materia".
2. Il primo comma dell'articolo 35 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, è sostituito dal seguente:
"Il presidente della corte d'appello competente per
territorio, entro il trentesimo giorno antecedente quello
della votazione, procede, in pubblica adunanza, preannunziata
due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio dei
comuni interessati, alla nomina dei presidenti di seggio
mediante sorteggio tra le persone iscritte all'albo delle
persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale,
come stabilito dalle disposizioni vigenti in materia".
3. I commi terzo e quarto dell'articolo 20 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570, e i commi secondo e terzo dell'articolo 35 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.
Art. 3.
(Norme sulla ineleggibilità a consigliere regionale,
provinciale, comunale e circoscrizionale).
1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 23 aprile
1981, n. 154, è aggiunto il seguente numero:
"12-bis) i dipendenti, con funzioni direttive,
degli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), nonché delle regioni e delle province con
competenze in materia di lavoro, formazione professionale,
occupazione e previdenza sociale, per i consigli il cui
territorio coincide con il territorio di competenza
dell'ufficio o lo ricomprende".
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.