XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 935
Onorevoli Colleghi! - Il sistema produttivo del
Mezzogiorno rispetto al resto del Paese riceve un minor volume
di credito e lo ottiene a un costo maggiore. In rapporto al
totale del credito bancario dell'economia nazionale, la quota
erogata nell'area si colloca al di sotto del contributo della
regione al prodotto nazionale e il costo medio supera quello
rilevato nel centro-nord. Le implicazioni di questa condizione
finanziaria per le possibilità di sviluppo nel Mezzogiorno
appaiono ancora più evidenti se si considera la maggiore
dipendenza delle imprese meridionali dal finanziamento
bancario. Il ricorso di queste imprese all'indebitamento
presso le banche rappresenta una quota delle loro passività di
bilancio superiore a quella registrata in altre aree.
Sulla disponibilità e sul costo del credito influiscono
diversi fattori riconducibili sia all'operare del sistema
bancario e finanziario nel Mezzogiorno, sia alle
caratteristiche dei prenditori del credito. Tra questi fattori
un'importanza particolare ha la maggiore rischiosità dei
prestiti nella regione. Un ampio divario sussiste, infatti,
tra le due aree del Paese nell'incidenza delle sofferenze
accumulate sugli impieghi bancari. Il distacco è ampio in
tutti i settori economici di destinazione del credito e per
tutte le banche; tocca in misura più accentuata quelle con
sede centrale nel Mezzogiorno rispetto alle altre operanti
nella regione, pur dopo le operazioni di ristrutturazione
riguardanti il Banco di Napoli e la Sicilcassa. Le banche
meridionali, tuttavia, contribuiscono soltanto per circa il 40
per cento al totale degli impieghi nell'area.
Concorrono ad accrescere la rischiosità dei prestiti
fattori attinenti al sistema produttivo; esso è composto in
prevalenza da imprese di dimensioni piccole e medie, con una
debole struttura patrimoniale, una limitata diversificazione
delle fonti finanziarie, una redditività ridotta dal peso
delle diseconomie di ambiente, ed una spiccata vulnerabilità
alle fasi sfavorevoli del ciclo economico. Il profilo di
rischiosità relativamente più elevato si riflette sia in
fenomeni di razionamento del credito, sia in maggiorazioni di
costo, condizioni queste che risultano particolarmente
penalizzanti per le imprese sane e per l'avvio di nuove
iniziative di impresa.
In considerazione di questi elementi, si propone la
presente proposta di legge, nell'intento di fornire un
rilevante contributo per attenuare alcune delle difficoltà di
finanziamento accennate. Naturalmente, per portare a soluzione
il problema si richiedono anche misure su altri fronti. Il
provvedimento legislativo riunisce in un quadro coerente
diversi interventi che sono diretti al risanamento delle
imprese meridionali, al miglioramento della qualità del
portafoglio di attività delle banche e alla ripresa degli
impieghi bancari. Gli obiettivi che si perseguono sono i
seguenti:
a) alleggerire l'onere sul costo del credito
bancario derivante dall'accumulazione di prestiti inesigibili
e incagliati;
b) incentivare la riduzione del debito bancario
per le imprese meridionali di dimensioni piccole e medie, in
connessione con il varo di strategie di rafforzamento
patrimoniale, recupero della redditività e rilancio
produttivo;
c) dare impulso alla ripresa dell'attività
creditizia a seguito del ritorno delle banche operanti nel
Mezzogiorno a più consistenti margini di capitalizzazione a
fronte dei rischi sugli impieghi.
Nel definire le misure si è mirato a trovare un punto di
equilibrio tra le contrastanti esigenze di promuovere
un'estesa ristrutturazione finanziaria sia per le imprese che
per le banche, di evitare di assecondare in prospettiva
comportamenti incoerenti con un'attenta valutazione del merito
di credito (situazioni di azzardo morale), di contenere
l'onere per il bilancio pubblico e di creare un meccanismo di
agevole e spedita applicazione.
La presente proposta di legge si articola su due linee di
intervento:
1) con l'articolo 1 si intende favorire una sistemazione
delle partite debitorie anomale, concernenti le imprese che
hanno una ragionevole possibilità di risanamento;
2) con l'articolo 2 si tende a facilitare lo smobilizzo
dei crediti bancari inesigibili, promuovendo al tempo stesso
lo sviluppo di un mercato per queste attività finanziarie e di
nuovi intermediari finanziari, quali le società di gestione
crediti.
Entrambi gli interventi convergono verso l'obiettivo di
ripristinare nel Mezzogiorno normali relazioni finanziarie tra
banca e impresa.
Presupposto per l'applicazione dell'articolo 1 è che
l'impresa indebitata non si trovi in una situazione
irreversibile di illiquidità o d'insolvenza, ma possa
recuperare un'adeguata redditività. L'intervento consiste in
due tipi di finanziamento pubblico a tasso agevolato: l'uno
diretto alla ristrutturazione del debito e l'altro destinato
alla ricapitalizzazione aziendale. Il primo è corredato di una
garanzia parziale su eventuali perdite ed è sottoposto a due
condizioni: la definizione di un piano industriale, che sia
accettato dai creditori, e l'impegno dell'imprenditore,
possibilmente insieme a nuovi investitori, ad ampliare la base
patrimoniale dell'azienda. Entrambi sono chiamati ad una
maggiore partecipazione al rischio d'impresa attraverso
l'apporto di mezzi propri, in aggiunta a quelli di fonte
pubblica, e mediante l'obbligo di reinvestire nell'impresa una
porzione degli utili futuri. In questa prospettiva si è
limitata la possibilità di convertire i crediti bancari
anomali in partecipazioni azionarie.
Considerato che l'intervento si prefigge di ottenere per
l'azienda indebitata la riduzione della consistenza e del
costo del debito, nonché la ricapitalizzazione, la sua misura
verrà determinata in rapporto agli stessi termini. Al fine di
raggiungere un più intenso coinvolgimento dei creditori nel
monitoraggio dell'impresa si tende a favorire la cessione dei
crediti irregolari per concentrarli su un numero ridotto di
soggetti. Si prevede, altresì, una procedura per la verifica
dell'attuazione del piano industriale. Ne dovrebbero derivare
una migliore informazione sull'andamento aziendale, un più
attento apprezzamento del rischio bancario e, di riflesso, uno
stimolo all'abbassamento del costo del credito.
Destinatarie delle misure descritte nell'articolo 1 sono
le aziende di dimensioni piccole e medie operanti nelle aree
meno sviluppate, quali sono definite nella disciplina
comunitaria sugli aiuti a finalità regionale.
La ristrutturazione del credito potrebbe far emergere in
uno stesso esercizio perdite di consistenza tale da erodere la
base patrimoniale della banca creditrice e, pertanto,
disincentivare il ricorso al meccanismo descritto. Per tenere
conto di questa eventualità, si è concesso alla banca il
beneficio di distribuire l'impatto della perdita su cinque
esercizi.
Con l'articolo 2 si istituisce un incentivo allo
smobilizzo di parte delle sofferenze accumulate dal sistema
bancario nei confronti delle imprese operanti nelle aree del
Mezzogiorno individuate ai sensi della disciplina citata. Si
prende in considerazione una quota delle sofferenze, la quale
è determinata in funzione dell'esigenza di allineare il
rapporto tra prestiti inesigibili ed impieghi a quello
rilevato nel resto del Paese. Ne dovrebbe conseguire uno
stimolo ad avvicinare il costo medio del credito al livello
più basso applicato nel centro-nord. L'intervento consiste in
una garanzia di copertura di parte delle perdite accusate da
società finanziarie a fronte dei crediti inesigibili ottenuti
in cessione dalle banche al valore di mercato. La misura della
garanzia varia in relazione diretta con l'intensità della
decurtazione del credito all'atto del trasferimento. Si
stabiliscono condizioni per favorire la cessione del complesso
dei crediti verso un'impresa, nell'intento di sollecitare lo
smobilizzo delle partite, agevolare l'azione di recupero e
ridurne i costi operativi. Per lo stesso ordine di
considerazioni si introducono alcune limitazioni alla facoltà
di esercizio dell'azione revocatoria in sede fallimentare.
Per la copertura delle perdite oggetto della garanzia si
istituisce il Fondo gestione crediti; la sua amministrazione
sarà affidata a un istituto bancario o a una società
finanziaria individuati a seguito di gara.
Alla banca che cede i prestiti in sofferenza è concesso il
beneficio della ripartizione su cinque esercizi delle
eventuali minusvalenze di cessione.
Nel complesso va sottolineato che questo meccanismo
d'intervento punta ad una tipologia di debiti e di imprese
diversa da quella considerata nell'articolo 1, ma svolge una
funzione complementare allo stesso, in quanto ne rafforza
l'azione di contenimento dell'onere dei prestiti inesigibili
per i bilanci bancari, consentendo di riflesso un
miglioramento dell'offerta di credito al sistema produttivo
meridionale. Si creano, inoltre, nuove opportunità per
l'espansione di intermediari finanziari specializzati nello
smobilizzo dei crediti.
Dalla presente proposta di legge derivano per le finanze
pubbliche due tipi di onere: l'uno riguarda l'agevolazione di
costo sui finanziamenti e l'altro è connesso all'eventuale
esercizio della garanzia sulle perdite.
La validità della presente proposta di legge è limitata ad
un periodo di tre anni, onde stimolare una rapida attuazione
del processo di ristrutturazione finanziaria. E' previsto che
a metà del triennio si proceda a una verifica dei risultati,
con particolare attenzione all'utilizzo delle misure, agli
effetti sull'offerta di credito alle imprese meridionali e sul
suo costo, e al miglioramento dei bilanci delle banche e delle
imprese.