XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 935




        Onorevoli Colleghi! - Il sistema produttivo del Mezzogiorno rispetto al resto del Paese riceve un minor volume di credito e lo ottiene a un costo maggiore. In rapporto al totale del credito bancario dell'economia nazionale, la quota erogata nell'area si colloca al di sotto del contributo della regione al prodotto nazionale e il costo medio supera quello rilevato nel centro-nord. Le implicazioni di questa condizione finanziaria per le possibilità di sviluppo nel Mezzogiorno appaiono ancora più evidenti se si considera la maggiore dipendenza delle imprese meridionali dal finanziamento bancario. Il ricorso di queste imprese all'indebitamento presso le banche rappresenta una quota delle loro passività di bilancio superiore a quella registrata in altre aree.
        Sulla disponibilità e sul costo del credito influiscono diversi fattori riconducibili sia all'operare del sistema bancario e finanziario nel Mezzogiorno, sia alle caratteristiche dei prenditori del credito. Tra questi fattori un'importanza particolare ha la maggiore rischiosità dei prestiti nella regione. Un ampio divario sussiste, infatti, tra le due aree del Paese nell'incidenza delle sofferenze accumulate sugli impieghi bancari. Il distacco è ampio in tutti i settori economici di destinazione del credito e per tutte le banche; tocca in misura più accentuata quelle con sede centrale nel Mezzogiorno rispetto alle altre operanti nella regione, pur dopo le operazioni di ristrutturazione riguardanti il Banco di Napoli e la Sicilcassa. Le banche meridionali, tuttavia, contribuiscono soltanto per circa il 40 per cento al totale degli impieghi nell'area.
        Concorrono ad accrescere la rischiosità dei prestiti fattori attinenti al sistema produttivo; esso è composto in prevalenza da imprese di dimensioni piccole e medie, con una debole struttura patrimoniale, una limitata diversificazione delle fonti finanziarie, una redditività ridotta dal peso delle diseconomie di ambiente, ed una spiccata vulnerabilità alle fasi sfavorevoli del ciclo economico. Il profilo di rischiosità relativamente più elevato si riflette sia in fenomeni di razionamento del credito, sia in maggiorazioni di costo, condizioni queste che risultano particolarmente penalizzanti per le imprese sane e per l'avvio di nuove iniziative di impresa.
        In considerazione di questi elementi, si propone la presente proposta di legge, nell'intento di fornire un rilevante contributo per attenuare alcune delle difficoltà di finanziamento accennate. Naturalmente, per portare a soluzione il problema si richiedono anche misure su altri fronti. Il provvedimento legislativo riunisce in un quadro coerente diversi interventi che sono diretti al risanamento delle imprese meridionali, al miglioramento della qualità del portafoglio di attività delle banche e alla ripresa degli impieghi bancari. Gli obiettivi che si perseguono sono i seguenti:

            a) alleggerire l'onere sul costo del credito bancario derivante dall'accumulazione di prestiti inesigibili e incagliati;

            b) incentivare la riduzione del debito bancario per le imprese meridionali di dimensioni piccole e medie, in connessione con il varo di strategie di rafforzamento patrimoniale, recupero della redditività e rilancio produttivo;

            c) dare impulso alla ripresa dell'attività creditizia a seguito del ritorno delle banche operanti nel Mezzogiorno a più consistenti margini di capitalizzazione a fronte dei rischi sugli impieghi.

        Nel definire le misure si è mirato a trovare un punto di equilibrio tra le contrastanti esigenze di promuovere un'estesa ristrutturazione finanziaria sia per le imprese che per le banche, di evitare di assecondare in prospettiva comportamenti incoerenti con un'attenta valutazione del merito di credito (situazioni di azzardo morale), di contenere l'onere per il bilancio pubblico e di creare un meccanismo di agevole e spedita applicazione.
        La presente proposta di legge si articola su due linee di intervento:

            1) con l'articolo 1 si intende favorire una sistemazione delle partite debitorie anomale, concernenti le imprese che hanno una ragionevole possibilità di risanamento;

            2) con l'articolo 2 si tende a facilitare lo smobilizzo dei crediti bancari inesigibili, promuovendo al tempo stesso lo sviluppo di un mercato per queste attività finanziarie e di nuovi intermediari finanziari, quali le società di gestione crediti.
        Entrambi gli interventi convergono verso l'obiettivo di ripristinare nel Mezzogiorno normali relazioni finanziarie tra banca e impresa.

        Presupposto per l'applicazione dell'articolo 1 è che l'impresa indebitata non si trovi in una situazione irreversibile di illiquidità o d'insolvenza, ma possa recuperare un'adeguata redditività. L'intervento consiste in due tipi di finanziamento pubblico a tasso agevolato: l'uno diretto alla ristrutturazione del debito e l'altro destinato alla ricapitalizzazione aziendale. Il primo è corredato di una garanzia parziale su eventuali perdite ed è sottoposto a due condizioni: la definizione di un piano industriale, che sia accettato dai creditori, e l'impegno dell'imprenditore, possibilmente insieme a nuovi investitori, ad ampliare la base patrimoniale dell'azienda. Entrambi sono chiamati ad una maggiore partecipazione al rischio d'impresa attraverso l'apporto di mezzi propri, in aggiunta a quelli di fonte pubblica, e mediante l'obbligo di reinvestire nell'impresa una porzione degli utili futuri. In questa prospettiva si è limitata la possibilità di convertire i crediti bancari anomali in partecipazioni azionarie.
        Considerato che l'intervento si prefigge di ottenere per l'azienda indebitata la riduzione della consistenza e del costo del debito, nonché la ricapitalizzazione, la sua misura verrà determinata in rapporto agli stessi termini. Al fine di raggiungere un più intenso coinvolgimento dei creditori nel monitoraggio dell'impresa si tende a favorire la cessione dei crediti irregolari per concentrarli su un numero ridotto di soggetti. Si prevede, altresì, una procedura per la verifica dell'attuazione del piano industriale. Ne dovrebbero derivare una migliore informazione sull'andamento aziendale, un più attento apprezzamento del rischio bancario e, di riflesso, uno stimolo all'abbassamento del costo del credito.
        Destinatarie delle misure descritte nell'articolo 1 sono le aziende di dimensioni piccole e medie operanti nelle aree meno sviluppate, quali sono definite nella disciplina comunitaria sugli aiuti a finalità regionale.
        La ristrutturazione del credito potrebbe far emergere in uno stesso esercizio perdite di consistenza tale da erodere la base patrimoniale della banca creditrice e, pertanto, disincentivare il ricorso al meccanismo descritto. Per tenere conto di questa eventualità, si è concesso alla banca il beneficio di distribuire l'impatto della perdita su cinque esercizi.
        Con l'articolo 2 si istituisce un incentivo allo smobilizzo di parte delle sofferenze accumulate dal sistema bancario nei confronti delle imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno individuate ai sensi della disciplina citata. Si prende in considerazione una quota delle sofferenze, la quale è determinata in funzione dell'esigenza di allineare il rapporto tra prestiti inesigibili ed impieghi a quello rilevato nel resto del Paese. Ne dovrebbe conseguire uno stimolo ad avvicinare il costo medio del credito al livello più basso applicato nel centro-nord. L'intervento consiste in una garanzia di copertura di parte delle perdite accusate da società finanziarie a fronte dei crediti inesigibili ottenuti in cessione dalle banche al valore di mercato. La misura della garanzia varia in relazione diretta con l'intensità della decurtazione del credito all'atto del trasferimento. Si stabiliscono condizioni per favorire la cessione del complesso dei crediti verso un'impresa, nell'intento di sollecitare lo smobilizzo delle partite, agevolare l'azione di recupero e ridurne i costi operativi. Per lo stesso ordine di considerazioni si introducono alcune limitazioni alla facoltà di esercizio dell'azione revocatoria in sede fallimentare.
        Per la copertura delle perdite oggetto della garanzia si istituisce il Fondo gestione crediti; la sua amministrazione sarà affidata a un istituto bancario o a una società finanziaria individuati a seguito di gara.
        Alla banca che cede i prestiti in sofferenza è concesso il beneficio della ripartizione su cinque esercizi delle eventuali minusvalenze di cessione.
        Nel complesso va sottolineato che questo meccanismo d'intervento punta ad una tipologia di debiti e di imprese diversa da quella considerata nell'articolo 1, ma svolge una funzione complementare allo stesso, in quanto ne rafforza l'azione di contenimento dell'onere dei prestiti inesigibili per i bilanci bancari, consentendo di riflesso un miglioramento dell'offerta di credito al sistema produttivo meridionale. Si creano, inoltre, nuove opportunità per l'espansione di intermediari finanziari specializzati nello smobilizzo dei crediti.
        Dalla presente proposta di legge derivano per le finanze pubbliche due tipi di onere: l'uno riguarda l'agevolazione di costo sui finanziamenti e l'altro è connesso all'eventuale esercizio della garanzia sulle perdite.
        La validità della presente proposta di legge è limitata ad un periodo di tre anni, onde stimolare una rapida attuazione del processo di ristrutturazione finanziaria. E' previsto che a metà del triennio si proceda a una verifica dei risultati, con particolare attenzione all'utilizzo delle misure, agli effetti sull'offerta di credito alle imprese meridionali e sul suo costo, e al miglioramento dei bilanci delle banche e delle imprese.




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