XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 935




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Capitalizzazione e ristrutturazione
delle piccole e medie imprese meridionali).

        1. Il Fondo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n.782, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.237, è incrementato della somma di lire 100 miliardi per il triennio 2001-2003, riservata alla concessione di anticipazioni nel medesimo triennio di durata non superiore a sette anni a banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n.385, e successive modificazioni, e a società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte nell'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n.317. Le anticipazioni sono destinate alla copertura, in misura non superiore al 75 per cento:

            a) delle partecipazioni, da acquisire nel capitale di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali, ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, per gli aiuti a finalità regionale; le azioni o quote acquisite con le anticipazioni devono essere di nuova emissione;

            b) di prestiti partecipativi concessi alle piccole e medie imprese di cui alla lettera a). Ai fini della presente legge per prestiti partecipativi si intendono i finanziamenti di durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a sette anni, la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata. Il tasso applicato per la parte fissa non può essere superiore al 20 per cento del rendimento medio lordo dei titoli pubblici soggetti a tassazione, come definito dal decreto del Ministro del tesoro 21 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.304 del 30 dicembre 1994, riferito al secondo mese precedente quello in cui viene perfezionato il contratto di rifinanziamento. Per quanto non derogato dalla presente legge, si applica l'articolo 35 della legge 5 ottobre 1991, n.317.

        2. L'importo dell'anticipazione, nei casi di cui alla lettera a) del comma 1, è restituito al Fondo di cui al medesimo comma in un'unica soluzione e senza altri oneri alla scadenza del termine; nei casi di cui alla lettera b) dello stesso comma, l'importo dell'anticipazione è restituito secondo le modalità previste per il rimborso del prestito partecipativo da parte delle imprese.
        3. A valere sul Fondo di cui al comma 1, allo scopo incrementato della somma di lire 600 miliardi per il triennio 2001-2003, possono essere concessi nel medesimo triennio a banche e intermediari finanziari iscritti all'albo speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n.385, e successive modificazioni, finanziamenti ai tassi determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I finanziamenti, in misura complessivamente non superiore all'80 per cento, sono destinati all'acquisto o al rifinanziamento dei crediti bancari individuati nel decreto di cui al comma 6, con valutazione a prezzo di mercato, nei confronti di piccole e medie imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, per gli aiuti a finalità regionale. Ai fini della determinazione del tasso di interesse agevolato, si tiene conto della riduzione della consistenza e del costo del credito, nonché dell'ammontare della ricapitalizzazione della struttura del capitale dell'impresa.
        4. La concessione del finanziamento è subordinata ad un piano industriale e di ristrutturazione finanziaria, che deve essere approvato dal soggetto finanziatore dell'impresa, che preveda una adeguata ricapitalizzazione con incremento netto del capitale attraverso l'apporto di nuovi fondi provenienti dall'imprenditore o da nuovi soci non bancari. E' ammessa la conversione del debito ristrutturato in nuove azioni in misura comunque non superiore all'aumento del capitale derivante dall'apporto dell'imprenditore o di nuovi soci non bancari. Il piano deve prevedere l'impegno da parte dell'impresa di reinvestire una quota parte degli eventuali utili nelle attività nell'impresa stessa.
        5. Il piano di cui al comma 4 deve avere il parere favorevole della maggioranza numerica dei creditori che rappresentino almeno l'80 per cento del complesso dei debiti dell'impresa; esso è formulato, certificato e monitorato secondo le procedure previste nel decreto di cui al comma 6. All'atto della concessione del finanziamento, il Fondo di cui al comma 1 rimborsa all'impresa quota parte delle spese di predisposizione del piano nella misura e secondo le modalità di cui al citato decreto. Il decreto di cui al comma 6 fissa altresì le procedure di valutazione del prezzo di mercato dei crediti e le sanzioni a carico dell'impresa che non osserva i vincoli e le condizioni contenuti nel piano.
        6. I criteri e le modalità per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 1 e dei finanziamenti di cui al comma 3 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        7. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, può intervenire a garanzia in misura non superiore al 50 per cento dei finanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo. Ai fini di cui al presente comma, il fondo è incrementato della somma di lire 15 miliardi per il triennio 2001-2003.
        8. La misura della garanzia è determinata con il decreto di cui al comma 6 anche in base ai criteri previsti nell'ultimo periodo del comma 3.


Art. 2.

(Fondo gestione crediti).

        1. E' aperto presso un intermediario selezionato ai sensi del comma 7, un conto corrente fruttifero intestato al Fondo gestione crediti, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo interviene, a favore della società acquirente, a copertura, in misura non superiore al 40 per cento delle eventuali perdite su crediti anomali ceduti al prezzo di mercato da banche o intermediari finanziari a società costituite ai sensi del titolo V del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n.385, e successive modificazioni, aventi per oggetto sociale esclusivo o prevalente l'acquisto e la gestione, anche mediante cartolarizzazione, di crediti derivanti da contratti stipulati nell'esercizio di imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209. I crediti anomali ammissibili sono definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 e individuati in base all'ultimo bilancio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso possono essere oggetto di cessione ai sensi del presente comma solo i crediti eccedenti la quota di sofferenze stabilita con tale decreto.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce le modalità di costituzione e i criteri di funzionamento del Fondo, ivi compresi i criteri di concessione e di quantificazione della garanzia da graduare secondo l'entità della riduzione del prezzo di cessione rispetto al valore del credito iscritto a libro. La dotazione iniziale del conto corrente è fissata in lire 78 miliardi per il triennio 2001-2003. Al conto affluiscono le disponibilità dei fondi di rotazione costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 1^ febbraio 1965, n.60, presso l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), l'Istituto regionale per il finanziamento delle piccole e medie imprese in Sicilia (IRFIS) e il Credito industriale sardo (CIS), esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i relativi futuri rientri.
        3. Il complesso dei crediti vantati verso imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n.385, e successive modificazioni, può essere ceduto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1266 del codice civile, unitamente alle eventuali garanzie che li assistono, ad una società di cui al comma 1 del presente articolo, qualora tale cessione sia richiesta dal 60 per cento dei titolari di detti crediti, sia chirografari che privilegiati, e sia approvata dalla maggioranza numerica dei creditori che rappresentino almeno l'80 per cento del valore complessivo nominale dei crediti stessi. Il Fondo interviene nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2 a copertura delle eventuali perdite dei cessionari sul complesso dei crediti ceduti.
        4. In ogni caso la delibera di cessione del credito deve contenere la determinazione del prezzo di cessione e la valutazione di congruità espressa da una società di revisione iscritta all'albo di cui all'articolo 20 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nella fattispecie del comma 3, la delibera vincola anche i creditori bancari e finanziari assenti o dissenzienti. Ai fini della garanzia di cui al comma 1 l'atto di cessione del credito o la delibera di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi al Fondo entro venti giorni dalla stipula dell'atto o dalla delibera di approvazione. Il Fondo dispone l'istruttoria anche chiedendo chiarimenti alla società di revisione. La garanzia si ritiene concessa qualora, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto o della delibera di cessione, o dei chiarimenti richiesti sugli stessi, il Fondo non abbia espresso parere negativo.
        5. Alle cessioni di credito di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n.385, e successive modificazioni.
        6. Agli atti di cessione compiuti ai sensi del presente articolo ed ai pagamenti dei crediti ceduti non si applica l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
        7. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo è affidata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad una banca o ad una società partecipata da banche, iscritta nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n.385, e successive modificazioni; in tale ultimo caso, il requisito dell'attività di concessione del credito alle piccole e medie imprese nel Mezzogiorno può essere riferito sia alla società che agli istituti di credito partecipanti. La selezione del soggetto cui affidare la gestione del Fondo avviene con gara indetta dal Ministro dell'economia e delle finzanze nel rispetto della normativa comunitaria, tenendo conto della adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e della sua attività nella concessione del credito alle piccole e medie imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

Art. 3.

(Disposizioni finali).

        1. L'eventuale perdita risultante dalla differenza fra il valore iscritto a bilancio del credito ceduto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 2 e il prezzo di cessione, può essere ripartita fra l'esercizio finanziario in cui avviene e i quattro esercizi finanziari successivi.
        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere modificate le percentuali di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 2, comma 3.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, diciotto mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, sull'attuazione della stessa.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 996 miliardi per il triennio 2001-2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero quanto a lire 300 miliardi per l'anno 2001, lire 300 miliardi per l'anno 2002, e lire 396 miliardi per l'anno 2003.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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