XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 935
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Capitalizzazione e ristrutturazione
delle piccole e medie imprese meridionali).
1. Il Fondo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della
legge 28 novembre 1980, n.782, introdotto dall'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.237, è
incrementato della somma di lire 100 miliardi per il triennio
2001-2003, riservata alla concessione di anticipazioni nel
medesimo triennio di durata non superiore a sette anni a
banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n.385, e successive
modificazioni, e a società finanziarie per l'innovazione e lo
sviluppo iscritte nell'albo di cui all'articolo 2, comma 3,
della legge 5 ottobre 1991, n.317. Le anticipazioni sono
destinate alla copertura, in misura non superiore al 75 per
cento:
a) delle partecipazioni, da acquisire nel capitale
di piccole e medie imprese organizzate come società di
capitali, ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui
all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato
istitutivo della Comunità europea, come modificato dal
Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
209, per gli aiuti a finalità regionale; le azioni o quote
acquisite con le anticipazioni devono essere di nuova
emissione;
b) di prestiti partecipativi concessi alle piccole
e medie imprese di cui alla lettera a). Ai fini della
presente legge per prestiti partecipativi si intendono i
finanziamenti di durata non inferiore a diciotto mesi e non
superiore a sette anni, la cui remunerazione è composta da una
parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al
risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata. Il
tasso applicato per la parte fissa non può essere superiore al
20 per cento del rendimento medio lordo dei titoli pubblici
soggetti a tassazione, come definito dal decreto del Ministro
del tesoro 21 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.304 del 30 dicembre 1994, riferito al secondo
mese precedente quello in cui viene perfezionato il contratto
di rifinanziamento. Per quanto non derogato dalla presente
legge, si applica l'articolo 35 della legge 5 ottobre 1991,
n.317.
2. L'importo dell'anticipazione, nei casi di cui alla
lettera a) del comma 1, è restituito al Fondo di cui al
medesimo comma in un'unica soluzione e senza altri oneri alla
scadenza del termine; nei casi di cui alla lettera b)
dello stesso comma, l'importo dell'anticipazione è restituito
secondo le modalità previste per il rimborso del prestito
partecipativo da parte delle imprese.
3. A valere sul Fondo di cui al comma 1, allo scopo
incrementato della somma di lire 600 miliardi per il triennio
2001-2003, possono essere concessi nel medesimo triennio a
banche e intermediari finanziari iscritti all'albo speciale di
cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n.385, e successive
modificazioni, finanziamenti ai tassi determinati con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I finanziamenti, in misura complessivamente non superiore
all'80 per cento, sono destinati all'acquisto o al
rifinanziamento dei crediti bancari individuati nel decreto di
cui al comma 6, con valutazione a prezzo di mercato, nei
confronti di piccole e medie imprese ubicate nelle zone
ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3,
lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità
europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla
legge 16 giugno 1998, n. 209, per gli aiuti a finalità
regionale. Ai fini della determinazione del tasso di interesse
agevolato, si tiene conto della riduzione della consistenza e
del costo del credito, nonché dell'ammontare della
ricapitalizzazione della struttura del capitale
dell'impresa.
4. La concessione del finanziamento è subordinata ad un
piano industriale e di ristrutturazione finanziaria, che deve
essere approvato dal soggetto finanziatore dell'impresa, che
preveda una adeguata ricapitalizzazione con incremento netto
del capitale attraverso l'apporto di nuovi fondi provenienti
dall'imprenditore o da nuovi soci non bancari. E' ammessa la
conversione del debito ristrutturato in nuove azioni in misura
comunque non superiore all'aumento del capitale derivante
dall'apporto dell'imprenditore o di nuovi soci non bancari. Il
piano deve prevedere l'impegno da parte dell'impresa di
reinvestire una quota parte degli eventuali utili nelle
attività nell'impresa stessa.
5. Il piano di cui al comma 4 deve avere il parere
favorevole della maggioranza numerica dei creditori che
rappresentino almeno l'80 per cento del complesso dei debiti
dell'impresa; esso è formulato, certificato e monitorato
secondo le procedure previste nel decreto di cui al comma 6.
All'atto della concessione del finanziamento, il Fondo di cui
al comma 1 rimborsa all'impresa quota parte delle spese di
predisposizione del piano nella misura e secondo le modalità
di cui al citato decreto. Il decreto di cui al comma 6 fissa
altresì le procedure di valutazione del prezzo di mercato dei
crediti e le sanzioni a carico dell'impresa che non osserva i
vincoli e le condizioni contenuti nel piano.
6. I criteri e le modalità per la concessione delle
anticipazioni di cui al comma 1 e dei finanziamenti di cui al
comma 3 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
7. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, può intervenire
a garanzia in misura non superiore al 50 per cento dei
finanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo. Ai fini
di cui al presente comma, il fondo è incrementato della somma
di lire 15 miliardi per il triennio 2001-2003.
8. La misura della garanzia è determinata con il decreto
di cui al comma 6 anche in base ai criteri previsti
nell'ultimo periodo del comma 3.
Art. 2.
(Fondo gestione crediti).
1. E' aperto presso un intermediario selezionato ai sensi
del comma 7, un conto corrente fruttifero intestato al Fondo
gestione crediti, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo
interviene, a favore della società acquirente, a copertura, in
misura non superiore al 40 per cento delle eventuali perdite
su crediti anomali ceduti al prezzo di mercato da banche o
intermediari finanziari a società costituite ai sensi del
titolo V del testo unico di cui al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n.385, e successive modificazioni, aventi per
oggetto sociale esclusivo o prevalente l'acquisto e la
gestione, anche mediante cartolarizzazione, di crediti
derivanti da contratti stipulati nell'esercizio di imprese
operanti nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo
87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo
della Comunità europea, come modificato dal Trattato di
Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209. I crediti
anomali ammissibili sono definiti con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 e individuati
in base all'ultimo bilancio antecedente la data di entrata in
vigore della presente legge. In ogni caso possono essere
oggetto di cessione ai sensi del presente comma solo i crediti
eccedenti la quota di sofferenze stabilita con tale
decreto.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, definisce le modalità di costituzione e i
criteri di funzionamento del Fondo, ivi compresi i criteri di
concessione e di quantificazione della garanzia da graduare
secondo l'entità della riduzione del prezzo di cessione
rispetto al valore del credito iscritto a libro. La dotazione
iniziale del conto corrente è fissata in lire 78 miliardi per
il triennio 2001-2003. Al conto affluiscono le disponibilità
dei fondi di rotazione costituiti ai sensi dell'articolo 1
della legge 1^ febbraio 1965, n.60, presso l'Istituto per lo
sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER),
l'Istituto regionale per il finanziamento delle piccole e
medie imprese in Sicilia (IRFIS) e il Credito industriale
sardo (CIS), esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonché i relativi futuri rientri.
3. Il complesso dei crediti vantati verso imprese operanti
nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87,
paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della
Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di
cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, da banche e
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo
1^ settembre 1993, n.385, e successive modificazioni, può
essere ceduto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
1266 del codice civile, unitamente alle eventuali garanzie che
li assistono, ad una società di cui al comma 1 del presente
articolo, qualora tale cessione sia richiesta dal 60 per cento
dei titolari di detti crediti, sia chirografari che
privilegiati, e sia approvata dalla maggioranza numerica dei
creditori che rappresentino almeno l'80 per cento del valore
complessivo nominale dei crediti stessi. Il Fondo interviene
nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2 a copertura
delle eventuali perdite dei cessionari sul complesso dei
crediti ceduti.
4. In ogni caso la delibera di cessione del credito deve
contenere la determinazione del prezzo di cessione e la
valutazione di congruità espressa da una società di revisione
iscritta all'albo di cui all'articolo 20 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nella
fattispecie del comma 3, la delibera vincola anche i creditori
bancari e finanziari assenti o dissenzienti. Ai fini della
garanzia di cui al comma 1 l'atto di cessione del credito o la
delibera di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi al Fondo entro
venti giorni dalla stipula dell'atto o dalla delibera di
approvazione. Il Fondo dispone l'istruttoria anche chiedendo
chiarimenti alla società di revisione. La garanzia si ritiene
concessa qualora, entro quaranta giorni dal ricevimento
dell'atto o della delibera di cessione, o dei chiarimenti
richiesti sugli stessi, il Fondo non abbia espresso parere
negativo.
5. Alle cessioni di credito di cui al comma 1 del presente
articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58,
commi 2, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo
1^ settembre 1993, n.385, e successive modificazioni.
6. Agli atti di cessione compiuti ai sensi del presente
articolo ed ai pagamenti dei crediti ceduti non si applica
l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
7. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del
Fondo è affidata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze ad una banca o ad una società partecipata da
banche, iscritta nell'elenco speciale di cui all'articolo 107
del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre
1993, n.385, e successive modificazioni; in tale ultimo caso,
il requisito dell'attività di concessione del credito alle
piccole e medie imprese nel Mezzogiorno può essere riferito
sia alla società che agli istituti di credito partecipanti. La
selezione del soggetto cui affidare la gestione del Fondo
avviene con gara indetta dal Ministro dell'economia e delle
finzanze nel rispetto della normativa comunitaria, tenendo
conto della adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa
e della sua attività nella concessione del credito alle
piccole e medie imprese operanti nelle zone ammesse alla
deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a),
del Trattato istitutivo della Comunità europea, come
modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16
giugno 1998, n. 209.
Art. 3.
(Disposizioni finali).
1. L'eventuale perdita risultante dalla differenza fra il
valore iscritto a bilancio del credito ceduto ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 2 e il prezzo di
cessione, può essere ripartita fra l'esercizio finanziario in
cui avviene e i quattro esercizi finanziari successivi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
possono essere modificate le percentuali di cui all'articolo
1, comma 5, e all'articolo 2, comma 3.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al
Parlamento, diciotto mesi dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, sull'attuazione della stessa.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, valutati in lire 996 miliardi per il triennio
2001-2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero quanto a lire
300 miliardi per l'anno 2001, lire 300 miliardi per l'anno
2002, e lire 396 miliardi per l'anno 2003.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.