XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 929




        Onorevoli Colleghi! - Incidenti più o meno recenti, verificatisi in alcune caserme italiane in circostanze non ancora chiarite e tuttora oggetto d'indagine, hanno nuovamente attirato l'interesse dell'opinione pubblica italiana sul fenomeno del cosiddetto "nonnismo". Deprecabili usanze, che nulla hanno a che vedere con i riti collettivi che servono tradizionalmente a cementare il cameratismo e la solidarietà delle unità elementari della macchina militare, sono già più volte sfociate, in passato, in gravi forme di umiliazione personale soprattutto ai danni delle reclute e del personale con minore anzianità di servizio. Contro questo genere di prevaricazione è giusto esigere, da parte dei comandanti di reparto e degli Stati maggiori, una maggiore sensibilità nell'apprezzamento di quanto accade tra i loro subordinati ed un maggiore rigore nella repressione del fenomeno.
        Un problema che può e deve essere affrontato specificamente dal legislatore è quello relativo ai casi in cui da atti di "nonnismo" derivino conseguenze più o meno gravi sotto il profilo dell'incolumità dei militari: si allude qui, evidentemente, agli episodi che si concludono con il ferimento intenzionale od accidentale del militare vittima di un atto di "nonnismo" o con il suo decesso.
        Il servizio militare di leva costituisce costituzionalmente un'obbligazione personale del cittadino nell'ambito del dovere di difesa della Patria. Ed è del tutto normale che nell'adempimento del proprio dovere, in caso di partecipazione ad un conflitto deliberato secondo le forme costituzionalmente previste, il cittadino in uniforme possa essere chiamato a contribuire anche con il proprio sangue al perseguimento della missione che il Governo ed il Parlamento hanno affidato alle Forze armate. In tempo di pace, tuttavia, la figura del coscritto deve essere intesa come una forma di prestito che la società civile fa allo Stato. Non è perciò possibile che lo Stato non si faccia carico degli oneri economici conseguenti all'invalidamento od alla morte di un suo cittadino a causa di fenomeni che non sia stato in grado di controllare e reprimere all'interno della sua organizzazione militare.
        Nasce dal riconoscimento di questa esigenza riparatrice la presente iniziativa legislativa, che mira a garantire alle vittime del fenomeno del "nonnismo", ai loro eredi ed eventuali superstiti un risarcimento proporzionato all'entità del danno fisico subìto. L'accertamento delle circostanze nelle quali il militare ha subìto ingiurie, lesioni o la perdita della propria vita è rimesso alla magistratura civile, in deroga alle previsioni degli articoli 37, 260 e 263 del codice penale militare di pace che sottopongono tutti i reati militari ad un regime di giurisdizione esclusiva della magistratura militare. E' fatto altresì obbligo alle autorità militari di prestare tutta la collaborazione necessaria allo svolgimento della fase istruttoria.
        E' sembrato opportuno, ai fini della determinazione del corrispettivo da versare a titolo di risarcimento, fare riferimento alle norme che disciplinano la corresponsione di indennità risarcitorie nel caso di infortuni per causa di servizio. Per la valutazione del danno conseguente alle ingiurie di carattere psicologico è sembrato più pertinente, invece, introdurre il principio della valutazione equitativa del danno. Per il caso di morte, si è comunque indicata una cifra pari a 3 miliardi di lire, ammettendo altresì la facoltà degli eredi e degli eventuali superstiti di promuovere un'azione civile tesa ad ottenere cifre superiori.
        Ai fini di una più sollecita liquidazione del risarcimento spettante alle vittime degli atti di "nonnismo", è altresì prevista l'istituzione di un apposito Fondo, da dotare inizialmente di 50 miliardi di lire, e a regime da finanziare sulla base degli esborsi mediamente erogati nel quinquennio precedente, fatte salve le maggiorazioni determinate dalla variazione del costo della vita. A favore dei coscritti vittime delle manifestazioni più gravi del fenomeno si è introdotto il beneficio dell'ammissibilità alla concessione della licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.




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