XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 929
Onorevoli Colleghi! - Incidenti più o meno recenti,
verificatisi in alcune caserme italiane in circostanze non
ancora chiarite e tuttora oggetto d'indagine, hanno nuovamente
attirato l'interesse dell'opinione pubblica italiana sul
fenomeno del cosiddetto "nonnismo". Deprecabili usanze, che
nulla hanno a che vedere con i riti collettivi che servono
tradizionalmente a cementare il cameratismo e la solidarietà
delle unità elementari della macchina militare, sono già più
volte sfociate, in passato, in gravi forme di umiliazione
personale soprattutto ai danni delle reclute e del personale
con minore anzianità di servizio. Contro questo genere di
prevaricazione è giusto esigere, da parte dei comandanti di
reparto e degli Stati maggiori, una maggiore sensibilità
nell'apprezzamento di quanto accade tra i loro subordinati ed
un maggiore rigore nella repressione del fenomeno.
Un problema che può e deve essere affrontato
specificamente dal legislatore è quello relativo ai casi in
cui da atti di "nonnismo" derivino conseguenze più o meno
gravi sotto il profilo dell'incolumità dei militari: si allude
qui, evidentemente, agli episodi che si concludono con il
ferimento intenzionale od accidentale del militare vittima di
un atto di "nonnismo" o con il suo decesso.
Il servizio militare di leva costituisce
costituzionalmente un'obbligazione personale del cittadino
nell'ambito del dovere di difesa della Patria. Ed è del tutto
normale che nell'adempimento del proprio dovere, in caso di
partecipazione ad un conflitto deliberato secondo le forme
costituzionalmente previste, il cittadino in uniforme possa
essere chiamato a contribuire anche con il proprio sangue al
perseguimento della missione che il Governo ed il Parlamento
hanno affidato alle Forze armate. In tempo di pace, tuttavia,
la figura del coscritto deve essere intesa come una forma di
prestito che la società civile fa allo Stato. Non è perciò
possibile che lo Stato non si faccia carico degli oneri
economici conseguenti all'invalidamento od alla morte di un
suo cittadino a causa di fenomeni che non sia stato in grado
di controllare e reprimere all'interno della sua
organizzazione militare.
Nasce dal riconoscimento di questa esigenza riparatrice la
presente iniziativa legislativa, che mira a garantire alle
vittime del fenomeno del "nonnismo", ai loro eredi ed
eventuali superstiti un risarcimento proporzionato all'entità
del danno fisico subìto. L'accertamento delle circostanze
nelle quali il militare ha subìto ingiurie, lesioni o la
perdita della propria vita è rimesso alla magistratura civile,
in deroga alle previsioni degli articoli 37, 260 e 263 del
codice penale militare di pace che sottopongono tutti i reati
militari ad un regime di giurisdizione esclusiva della
magistratura militare. E' fatto altresì obbligo alle autorità
militari di prestare tutta la collaborazione necessaria allo
svolgimento della fase istruttoria.
E' sembrato opportuno, ai fini della determinazione del
corrispettivo da versare a titolo di risarcimento, fare
riferimento alle norme che disciplinano la corresponsione di
indennità risarcitorie nel caso di infortuni per causa di
servizio. Per la valutazione del danno conseguente alle
ingiurie di carattere psicologico è sembrato più pertinente,
invece, introdurre il principio della valutazione equitativa
del danno. Per il caso di morte, si è comunque indicata una
cifra pari a 3 miliardi di lire, ammettendo altresì la facoltà
degli eredi e degli eventuali superstiti di promuovere
un'azione civile tesa ad ottenere cifre superiori.
Ai fini di una più sollecita liquidazione del risarcimento
spettante alle vittime degli atti di "nonnismo", è altresì
prevista l'istituzione di un apposito Fondo, da dotare
inizialmente di 50 miliardi di lire, e a regime da finanziare
sulla base degli esborsi mediamente erogati nel quinquennio
precedente, fatte salve le maggiorazioni determinate dalla
variazione del costo della vita. A favore dei coscritti
vittime delle manifestazioni più gravi del fenomeno si è
introdotto il beneficio dell'ammissibilità alla concessione
della licenza illimitata senza assegni in attesa di
congedo.