XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 929
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Responsabilità civile dello Stato).
1. Lo Stato è civilmente responsabile per le ingiurie
fisiche e psicologiche sofferte dai militari in servizio di
leva vittime di aggressioni da parte di loro commilitoni o
comunque in conseguenza di atti individuali o collettivi di
coazione da parte di loro colleghi, comunemente definiti atti
di "nonnismo", compiuti in caserma od in altro sito ricadente
sotto la responsabilità del Ministero della difesa.
2. Il militare che abbia patito ingiurie fisiche o
psicologiche in dipendenza di atti individuali o collettivi di
"nonnismo" deliberati da altri militari in caserma o in altro
sito ricadente sotto la responsabilità del Ministero della
difesa ha diritto ad un risarcimento.
3. Al risarcimento di cui al comma 2 hanno altresì diritto
gli eredi e gli eventuali superstiti del militare deceduto per
conseguenza diretta od indiretta di un atto di "nonnismo".
Art. 2.
(Determinazione del risarcimento).
1. Il risarcimento di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, è
determinato sulla base dei coefficienti che regolano la
liquidazione degli infortuni per causa di servizio patiti dai
militari in servizio.
2. La liquidazione del danno derivante dalle ingiurie di
carattere psicologico è determinata equitativamente.
3. Qualora dagli atti di "nonnismo" consegua direttamente
od indirettamente la morte del militare è corrisposto un
risarcimento pari a 3 miliardi di lire, secondo le procedure e
le condizioni indicate dall'articolo 3. L'accettazione della
somma non preclude agli aventi diritto la facoltà di
promuovere un'azione civile per ottenere l'eventuale
integrazione del risarcimento.
Art. 3.
(Procedure per il risarcimento).
1. La sussistenza di ingiurie e lesioni provocate da
episodi di "nonnismo" e le circostanze in cui si è determinato
il decesso di uno o più militari in dipendenza di una
prevaricazione individuale o collettiva perpetrata da altri
militari in un sito ricadente sotto la responsabilità del
Ministero della difesa sono accertate dalla magistratura
civile, anche su istanza della parte lesa, in deroga a quanto
stabilito dagli articoli 37, 260 e 263 del codice penale
militare di pace. Le autorità militari prestano la necessaria
collaborazione alla fase istruttoria.
2. Il secondo comma dell'articolo 260 del codice penale
militare di pace è sostituito dal seguente:
"I reati per i quali la legge stabilisce la pena della
reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, ed
il reato previsto dal numero 2 dell'articolo 171 sono puniti,
dietro denuncia o querela presentata alla competente autorità
giudiziaria dal militare offeso, per il tramite del comandante
di corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare
colpevole o, se più sono i colpevoli e se appartengono a corpi
diversi o a Forze armate diverse, del comandante di corpo dal
quale dipende il militare più elevato in grado o, a parità di
grado, il superiore in comando o il più anziano. E' altresì
riconosciuto il diritto della parte lesa a promuovere l'azione
civile per il risarcimento delle ingiurie fisiche e
psicologiche sofferte dai militari in servizio di leva vittime
di aggressioni da parte di loro commilitoni o comunque in
conseguenza di atti individuali o collettivi di coazione da
parte di loro colleghi compiuti in caserma od altro sito
ricadente sotto la responsabilità del Ministero della difesa e
comunemente definiti atti di "nonnismo"".
Art. 4.
(Fondo per le vittime del "nonnismo").
1. Ai fini della sollecita liquidazione del risarcimento,
è istituito presso il Ministero della difesa il Fondo per le
vittime del "nonnismo".
2. Nel primo anno di applicazione della presente legge, la
dotazione del Fondo per le vittime del "nonnismo" è fissata in
50 miliardi di lire. Successivamente, fino al termine del
quinto anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la dotazione del Fondo è determinata sulla base
dell'ammontare dei risarcimenti erogati nel precedente
esercizio finanziario. Dal quinto anno in poi, l'entità del
Fondo è determinata sulla base della media degli esborsi del
quinquennio precedente, incrementata di una maggiorazione
corrispondente alle variazioni percentuali del costo della
vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.
Art. 5.
(Altri benefìci in favore dei militari di leva vittime di
gravi atti di "nonnismo").
1. I militari di leva vittime dei gravi atti di "nonnismo"
sono ammessi, ove non sussistano gli estremi della concessione
del congedo assoluto, al beneficio della licenza illimitata
senza assegni in attesa di congedo.
Art. 6.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.