XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 929




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Responsabilità civile dello Stato).

        1. Lo Stato è civilmente responsabile per le ingiurie fisiche e psicologiche sofferte dai militari in servizio di leva vittime di aggressioni da parte di loro commilitoni o comunque in conseguenza di atti individuali o collettivi di coazione da parte di loro colleghi, comunemente definiti atti di "nonnismo", compiuti in caserma od in altro sito ricadente sotto la responsabilità del Ministero della difesa.
        2. Il militare che abbia patito ingiurie fisiche o psicologiche in dipendenza di atti individuali o collettivi di "nonnismo" deliberati da altri militari in caserma o in altro sito ricadente sotto la responsabilità del Ministero della difesa ha diritto ad un risarcimento.
        3. Al risarcimento di cui al comma 2 hanno altresì diritto gli eredi e gli eventuali superstiti del militare deceduto per conseguenza diretta od indiretta di un atto di "nonnismo".


Art. 2.

(Determinazione del risarcimento).

        1. Il risarcimento di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, è determinato sulla base dei coefficienti che regolano la liquidazione degli infortuni per causa di servizio patiti dai militari in servizio.
        2. La liquidazione del danno derivante dalle ingiurie di carattere psicologico è determinata equitativamente.
        3. Qualora dagli atti di "nonnismo" consegua direttamente od indirettamente la morte del militare è corrisposto un risarcimento pari a 3 miliardi di lire, secondo le procedure e le condizioni indicate dall'articolo 3. L'accettazione della somma non preclude agli aventi diritto la facoltà di promuovere un'azione civile per ottenere l'eventuale integrazione del risarcimento.


Art. 3.

(Procedure per il risarcimento).

        1. La sussistenza di ingiurie e lesioni provocate da episodi di "nonnismo" e le circostanze in cui si è determinato il decesso di uno o più militari in dipendenza di una prevaricazione individuale o collettiva perpetrata da altri militari in un sito ricadente sotto la responsabilità del Ministero della difesa sono accertate dalla magistratura civile, anche su istanza della parte lesa, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 37, 260 e 263 del codice penale militare di pace. Le autorità militari prestano la necessaria collaborazione alla fase istruttoria.
        2. Il secondo comma dell'articolo 260 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

        "I reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, ed il reato previsto dal numero 2 dell'articolo 171 sono puniti, dietro denuncia o querela presentata alla competente autorità giudiziaria dal militare offeso, per il tramite del comandante di corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole o, se più sono i colpevoli e se appartengono a corpi diversi o a Forze armate diverse, del comandante di corpo dal quale dipende il militare più elevato in grado o, a parità di grado, il superiore in comando o il più anziano. E' altresì riconosciuto il diritto della parte lesa a promuovere l'azione civile per il risarcimento delle ingiurie fisiche e psicologiche sofferte dai militari in servizio di leva vittime di aggressioni da parte di loro commilitoni o comunque in conseguenza di atti individuali o collettivi di coazione da parte di loro colleghi compiuti in caserma od altro sito ricadente sotto la responsabilità del Ministero della difesa e comunemente definiti atti di "nonnismo"".


Art. 4.

(Fondo per le vittime del "nonnismo").

        1. Ai fini della sollecita liquidazione del risarcimento, è istituito presso il Ministero della difesa il Fondo per le vittime del "nonnismo".
        2. Nel primo anno di applicazione della presente legge, la dotazione del Fondo per le vittime del "nonnismo" è fissata in 50 miliardi di lire. Successivamente, fino al termine del quinto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la dotazione del Fondo è determinata sulla base dell'ammontare dei risarcimenti erogati nel precedente esercizio finanziario. Dal quinto anno in poi, l'entità del Fondo è determinata sulla base della media degli esborsi del quinquennio precedente, incrementata di una maggiorazione corrispondente alle variazioni percentuali del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.


Art. 5.

(Altri benefìci in favore dei militari di leva vittime di
gravi atti di "nonnismo").

        1. I militari di leva vittime dei gravi atti di "nonnismo" sono ammessi, ove non sussistano gli estremi della concessione del congedo assoluto, al beneficio della licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.


Art. 6.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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