XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 927
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
già stata presentata nelle scorse legislature (atto Senato n.
861, nella IX, atto Senato n. 662, nella X, atto Senato n. 215
nella XI e atto Senato n. 1456, nella XIII) a firma di
numerosi senatori di diversi gruppi parlamentari. Nell'XI
legislatura il Senato della Repubblica approvò il testo poi
trasmesso alla Camera, ma mai discusso in quella sede. Nella
XIII legislatura si è fatto un ulteriore passo in avanti
approvando al Senato il citato disegno di legge n. 1456 che è
stato poi modificato alla Camera, rinviato al Senato e
nuovamente approvato dal Senato, con modifiche, quasi alla
scadenza della legislatura. Viene ora ripresentato in
quest'ultimo testo approvato dal Senato e trasmesso alla
Camera il 6 marzo 2001, avendo ben presente che i
provvedimenti di legge a favore di alcune categorie di ex
combattenti hanno teso a far compiere un nuovo passo
all'impegno del Paese nei confronti di coloro che hanno
sacrificato anni interi della loro gioventù nella seconda
guerra mondiale. Tuttavia, è stata ripetutamente ignorata la
benemerita categoria dei "patrioti", già altre volte
dimenticata in sede di applicazione pratica di leggi, come è
accaduto recentemente nella interpretazione dell'articolo 6
della legge 28 marzo 1968, n. 341.
Forse è necessario chiarire chi erano in effetti i
"patrioti". Con questo termine furono definiti durante la
guerra di liberazione tutti coloro che avevano preso le armi
contro l'invasore e questa fu la denominazione ufficiale di
tutti i resistenti, tanto che diverse formazioni la
mantennero. Finita la guerra, quando si volle dare una figura
giuridica al combattente della libertà e si emanò il decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, che doveva
regolamentarne il riconoscimento ufficiale, si volle creare
una differenza tra colui che aveva fatto di più e colui che
aveva fatto un po' meno, prevedendo la doppia qualifica di
"partigiano combattente", che abbraccia la maggioranza dei
combattenti della libertà, e di "patriota", che comprende una
minoranza. Si tratta, in genere, di coloro che, con opera
silenziosa e insostituibile, avevano permesso l'esistenza
stessa delle formazioni partigiane: organizzatori, staffette,
membri di organizzazioni di città e paesi, contadini che,
superando infiniti rischi, avevano aperto le loro case alle
formazioni, informatori, vettovagliatori. Questi cittadini, se
catturati, venivano immediatamente passati per le armi o
deportati in Germania, meritando così, in base alla stessa
legge, la qualifica di "partigiano combattente", anche se
l'attività era stata di un solo giorno e con qualunque
missione.
La doppia qualifica, mai adottata precedentemente dallo
Stato nei confronti di chi aveva svolto un'attività militare
(e militare è stata anche l'attività dei combattenti della
libertà), costituì una vera discriminazione tra uomini che
avevano affrontato la stessa battaglia. Mai in passato si
erano divisi in due diverse categorie i soldati combattenti
della prima linea e quelli della retrovia. Quanti hanno
esperienza di guerra sanno che ogni combattente di prima linea
ha dietro di sé altri che dividono con lui uguale sorte e
uguale impegno; e tale rapporto era molto più stretto tra
"partigiani combattenti" e "patrioti" poiché nella guerriglia
non vi erano precise linee del fronte di combattimento. Gli
estensori della circolare n. 5000 dello Stato maggiore
dell'Esercito, che elenca i reparti militari che l'8 settembre
1943 furono da considerare impegnati, e quindi combattenti,
sanno bene che tale definizione si riferisce alla globalità
del reparto e non alla posizione dei singoli, globalità alla
cui base furono l'iniziativa e il sacrificio di pochi,
sufficienti tuttavia a caratterizzare l'intero reparto.
Questa divisione, che anche moralmente era da evitare,
appare più sconcertante se riferita ai benefici che lo Stato
ha voluto riconoscere in ogni epoca ai suoi combattenti. I
"patrioti" sono stati esclusi da ogni beneficio
combattentistico e il solo riconoscimento che il Governo ha
creduto di accogliere è stato un premio, estremamente modesto,
di lire 1.000 all'atto della smobilitazione. Che la doppia
definizione avesse qualcosa di anacronistico, è dimostrato
anche dal fatto che si è riconosciuto ai "patrioti" il diritto
di ottenere, a giudizio della commissione di secondo grado per
le qualifiche partigiane e a domanda, il riconoscimento delle
campagne di guerra.
Si deve ammettere che ai cittadini, ai quali spetta il
diritto al riconoscimento della campagna di guerra, devono
essere attribuiti i benefici combattentistici previsti
dall'attuale legislazione, ad esclusione dei premi di
solidarietà stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale
20 giugno 1945, n. 421, e di ogni altra indennità di carattere
militare.
Si tratta quindi di un atto di giustizia da non rinviare e
che rappresenta la parziale cancellazione di una evidente
stortura giuridica. D'altra parte, coloro che si
avvantaggerebbero di questo atto riparatore sono ormai in età
pensionabile e sarebbe sicuramente per essi ragione di
amarezza constatare che, anche al limite dell'attività
lavorativa, il loro buon diritto non viene riconosciuto e che
continuano a permanere nei loro confronti, da parte dello
Stato, gravi ed incomprensibili discriminazioni.