XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 927




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è già stata presentata nelle scorse legislature (atto Senato n. 861, nella IX, atto Senato n. 662, nella X, atto Senato n. 215 nella XI e atto Senato n. 1456, nella XIII) a firma di numerosi senatori di diversi gruppi parlamentari. Nell'XI legislatura il Senato della Repubblica approvò il testo poi trasmesso alla Camera, ma mai discusso in quella sede. Nella XIII legislatura si è fatto un ulteriore passo in avanti approvando al Senato il citato disegno di legge n. 1456 che è stato poi modificato alla Camera, rinviato al Senato e nuovamente approvato dal Senato, con modifiche, quasi alla scadenza della legislatura. Viene ora ripresentato in quest'ultimo testo approvato dal Senato e trasmesso alla Camera il 6 marzo 2001, avendo ben presente che i provvedimenti di legge a favore di alcune categorie di ex combattenti hanno teso a far compiere un nuovo passo all'impegno del Paese nei confronti di coloro che hanno sacrificato anni interi della loro gioventù nella seconda guerra mondiale. Tuttavia, è stata ripetutamente ignorata la benemerita categoria dei "patrioti", già altre volte dimenticata in sede di applicazione pratica di leggi, come è accaduto recentemente nella interpretazione dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341.
        Forse è necessario chiarire chi erano in effetti i "patrioti". Con questo termine furono definiti durante la guerra di liberazione tutti coloro che avevano preso le armi contro l'invasore e questa fu la denominazione ufficiale di tutti i resistenti, tanto che diverse formazioni la mantennero. Finita la guerra, quando si volle dare una figura giuridica al combattente della libertà e si emanò il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, che doveva regolamentarne il riconoscimento ufficiale, si volle creare una differenza tra colui che aveva fatto di più e colui che aveva fatto un po' meno, prevedendo la doppia qualifica di "partigiano combattente", che abbraccia la maggioranza dei combattenti della libertà, e di "patriota", che comprende una minoranza. Si tratta, in genere, di coloro che, con opera silenziosa e insostituibile, avevano permesso l'esistenza stessa delle formazioni partigiane: organizzatori, staffette, membri di organizzazioni di città e paesi, contadini che, superando infiniti rischi, avevano aperto le loro case alle formazioni, informatori, vettovagliatori. Questi cittadini, se catturati, venivano immediatamente passati per le armi o deportati in Germania, meritando così, in base alla stessa legge, la qualifica di "partigiano combattente", anche se l'attività era stata di un solo giorno e con qualunque missione.
        La doppia qualifica, mai adottata precedentemente dallo Stato nei confronti di chi aveva svolto un'attività militare (e militare è stata anche l'attività dei combattenti della libertà), costituì una vera discriminazione tra uomini che avevano affrontato la stessa battaglia. Mai in passato si erano divisi in due diverse categorie i soldati combattenti della prima linea e quelli della retrovia. Quanti hanno esperienza di guerra sanno che ogni combattente di prima linea ha dietro di sé altri che dividono con lui uguale sorte e uguale impegno; e tale rapporto era molto più stretto tra "partigiani combattenti" e "patrioti" poiché nella guerriglia non vi erano precise linee del fronte di combattimento. Gli estensori della circolare n. 5000 dello Stato maggiore dell'Esercito, che elenca i reparti militari che l'8 settembre 1943 furono da considerare impegnati, e quindi combattenti, sanno bene che tale definizione si riferisce alla globalità del reparto e non alla posizione dei singoli, globalità alla cui base furono l'iniziativa e il sacrificio di pochi, sufficienti tuttavia a caratterizzare l'intero reparto.
        Questa divisione, che anche moralmente era da evitare, appare più sconcertante se riferita ai benefici che lo Stato ha voluto riconoscere in ogni epoca ai suoi combattenti. I "patrioti" sono stati esclusi da ogni beneficio combattentistico e il solo riconoscimento che il Governo ha creduto di accogliere è stato un premio, estremamente modesto, di lire 1.000 all'atto della smobilitazione. Che la doppia definizione avesse qualcosa di anacronistico, è dimostrato anche dal fatto che si è riconosciuto ai "patrioti" il diritto di ottenere, a giudizio della commissione di secondo grado per le qualifiche partigiane e a domanda, il riconoscimento delle campagne di guerra.
        Si deve ammettere che ai cittadini, ai quali spetta il diritto al riconoscimento della campagna di guerra, devono essere attribuiti i benefici combattentistici previsti dall'attuale legislazione, ad esclusione dei premi di solidarietà stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 20 giugno 1945, n. 421, e di ogni altra indennità di carattere militare.
        Si tratta quindi di un atto di giustizia da non rinviare e che rappresenta la parziale cancellazione di una evidente stortura giuridica. D'altra parte, coloro che si avvantaggerebbero di questo atto riparatore sono ormai in età pensionabile e sarebbe sicuramente per essi ragione di amarezza constatare che, anche al limite dell'attività lavorativa, il loro buon diritto non viene riconosciuto e che continuano a permanere nei loro confronti, da parte dello Stato, gravi ed incomprensibili discriminazioni.




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