XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 927
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge i benefici di legge per gli ex partigiani
combattenti sono estesi, secondo quanto previsto dal comma 2,
a coloro che sono in possesso della qualifica di "patriota",
riconosciuta dalle commissioni previste dal decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e
successive modificazioni.
2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, emana un regolamento di
attuazione della presente legge, entro quattro mesi dalla data
della sua entrata in vigore, con il quale individua criteri e
limiti per l'attribuzione dei benefici di cui al comma 1
nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui
all'articolo 2.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, determinato in lire 10 miliardi annue a decorrere dal
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.