XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 927




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefici di legge per gli ex partigiani combattenti sono estesi, secondo quanto previsto dal comma 2, a coloro che sono in possesso della qualifica di "patriota", riconosciuta dalle commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni.
        2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana un regolamento di attuazione della presente legge, entro quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore, con il quale individua criteri e limiti per l'attribuzione dei benefici di cui al comma 1 nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 10 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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