XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 925




        Onorevoli Colleghe, Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame reca un'organica disciplina del settore erboristico e regolamenta, in particolare, le fasi della produzione, della commercializzazione, sia all'ingrosso sia al dettaglio, e dell'importazione dei prodotti erboristici.
        Per prodotto erboristico si intende generalmente il prodotto costituito da piante officinali o da parti di esse, singole o da miscelare, trattate in modo da conservarne proprietà e princìpi attivi.
        Le caratteristiche e l'efficacia di alcune piante officinali sono conosciute fin dall'antichità e sono state oggetto di approfonditi studi che ne hanno evidenziato le molteplicità di impiego in campo farmaceutico, cosmetico e alimentare. Le piante officinali costituiscono quindi i principali componenti dei prodotti qualificati come erboristici.
        L'attuale carenza di disciplina ostacola notevolmente lo sviluppo del comparto, mettendo in difficoltà, ormai da decenni, gli operatori del settore, sia nella produzione sia nella vendita, sia nell'importazione, soprattutto di piante esotiche, di prodotti a volte venduti senza problemi in altri Paesi dell'Unione europea, poiché manca ogni certezza sulla qualificazione e quindi sulla disciplina da adottare.
        E' quanto mai necessario un intervento atteso da ormai troppo tempo per dare una disciplina organica, chiarendo cosa sia il prodotto erboristico; come debba essere presentato; quali canali di vendita siano consentiti, in particolare dopo l'entrata in vigore della nuova legislazione sul commercio che non ha previsto canali specifici per l'erboristeria. L'intervento normativo in oggetto si pone a tutto vantaggio dell'ordine e della certezza, per evitare che al vuoto legislativo si sostituiscano, in questo come in altri campi, iniziative pure encomiabili di autoregolamentazione, che, se sono di stimolo per il legislatore, sono pur sempre una presa d'atto da parte dei cittadini dell'incapacità dei loro rappresentanti di offrire norme certe e necessarie.
        Nonostante il vuoto legislativo, in Italia l'erboristeria si è comunque molto sviluppata negli ultimi decenni: esistono attualmente oltre 3 mila punti vendita, più di 400 aziende produttrici, importatrici, distributrici e molte aziende agricole impegnate nella coltivazione di erbe officinali, con un giro d'affari che supera i 300 miliardi di lire all'anno. Tale espansione risulta conseguente ad un'accresciuta richiesta da parte dei consumatori, i quali hanno scoperto la fitoterapia come medicina complementare ben in ritardo comunque rispetto ad altri Paesi quali USA, Canada, Svizzera, Inghilterra, Francia. Il ritardo nello sviluppo di questo settore è sicuramente dovuto anche alle carenze e alle incertezze create da una legislazione del tutto superata e inadeguata alla situazione attuale. Attualmente l'Italia, dopo essere stata nel passato la culla dell'erboristeria grazie alla tradizione secolare e al clima che consente la produzione spontanea e coltivata di erbe di alta qualità e ricche di princìpi attivi, è divenuta, infatti, una delle più grandi importatrici di erbe officinali, aggravando di decine di miliardi di lire il saldo negativo della bilancia agroalimentare.
        Il diffondersi delle cure erboristiche negli ultimi decenni è dovuto ad una serie di concause di difficile individuazione, anche se sicuramente non è estranea una crescente diffidenza per l'abuso di farmaci di sintesi anche per patologie considerate minori, e i limiti di questi evidenziati: una maggiore ecologia anche nella cura, così come la necessità di riscoprire un rapporto più equilibrato con la natura, sono sicuramente tra i motivi di successo dell'erboristeria, assieme agli studi dedicati negli ultimi decenni da eminenti studiosi, da Belaiche con la sua imponente opera di fitoterapia a Valnet, fino agli studi che il centro di ricerche dell'Organizzazione mondiale della sanità sta conducendo con l'intento di studiare i princìpi attivi e l'azione delle piante officinali per ridare dignità scientifica a conoscenze empiriche da sempre utilizzate nelle varie culture popolari e tradizionali.
        Non si può però tacere il pericolo derivante da un'acritica accettazione di tutto ciò che è naturale o supposto tale e che vede nel prodotto erboristico una garanzia assoluta di salute, attribuendo talvolta all'erboristeria proprietà che non ha e non può avere. Questa tendenza non ha reso certo un buon servizio a chi intende occuparsi e utilizzare la fitoterapia seriamente e per quel che può offrire. Il vuoto legislativo è tanto più grave in quanto sempre più vasta è l'espansione della domanda da parte dei consumatori.
        Il legislatore ha il dovere di disciplinare in maniera corretta e corrispondente alla realtà del Paese un settore così consistente, che fa ormai parte integrante degli usi e della cultura di tanta parte della popolazione, disciplinandolo, regolandolo e controllandolo con un ruolo e uno spazio propri, anche per evitare i conflitti con la farmaceutica.

Il rapporto con la normativa vigente.

        La normativa vigente in materia di erboristeria è ancora sostanzialmente dettata dalla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e dall'elenco delle piante officinali contenuto nel regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, che elenca 54 piante da considerare officinali, nonché da due provvedimenti che disciplinano la raccolta e la vendita della camomilla e della digitale.
        I provvedimenti citati prevedono che chi raccoglie piante officinali deve essere in possesso di una specifica autorizzazione e che chi le utilizza per effettuare preparazioni deve avere un diploma rilasciato da scuole di erboristeria istituite presso le facoltà di farmacia. La durata dei corsi non può essere superiore ad un mese.
        Si tratta, evidentemente, di una normativa non organica e insufficiente a regolamentare un settore che, oggi, conosce una significativa espansione per una miriade di motivi: una maggiore attenzione alla salute, una riscoperta della necessità di vivere "secondo natura", il riconoscimento dei rischi e dei problemi legati all'abuso dei farmaci per la cura di patologie anche lievi, una maggiore sensibilità all'autogestione della salute e, non ultimo, il lavoro di erboristi seri e preparati, i quali però, in questi decenni, in carenza di una normativa sufficiente e di tutela, hanno dovuto subire anche la concorrenza sleale di ciarlatani e millantatori di tutti i tipi a volte amplificati dall'uso disinvolto e ingannevole del mezzo televisivo.
        Dopo oltre un quarantennio di assoluto abbandono normativo del settore, una circolare del Ministero della sanità del 1981 testimonia l'emergere di nuove problematiche dovute alla riscoperta dell'erboristeria da parte di vasti strati della popolazione italiana, così come avvenuto in quasi tutti i Paesi occidentali che dall'inizio del secolo avevano pian piano abbandonato le loro tradizioni erboristiche. Tale circolare richiama all'applicazione delle norme vigenti, sottolineando la necessità di registrazione per la messa in vendita dei prodotti a base di piante medicinali. Ribadendo l'esclusiva vendita al farmacista in farmacia, assoggetta implicitamente alla normativa sui farmaci tutti i prodotti a base di piante tossiche riportate in apposito elenco. In altro allegato sono invece elencate le piante acquisite dalla tradizione popolare nell'uso domestico, vendibili al di fuori della farmacia. Sono espressamente vietati agli erboristi la miscelazione, anche su prescrizione medica, e qualsiasi suggerimento ai clienti circa i rimedi a base di erbe. Il contenuto di tale circolare di fatto delegittimava di ogni ragione d'essere la figura dell'erborista, ridotta al rango di un semplice commerciante, e metteva in discussione il concetto stesso di rimedio erboristico.
        Il contenuto della circolare veniva però ben presto messo in discussione dalla sentenza n. 712 del 13 maggio 1981 della Corte di cassazione, che affermava che anche erbe di sicuro effetto terapeutico potevano essere vendute dagli erboristi, purché in confezioni prive di posologia e di indicazioni terapeutiche e consentiva all'erborista suggerimenti orali circa l'uso e i benefìci delle piante.
        Così, mentre secondo la citata circolare del Ministero della sanità deve considerarsi medicinale anche la droga vegetale allo stato sfuso, purché impiegata per raggiungere effetti terapeutici, per la Cassazione il riferimento alle caratteristiche intrinseche della droga non è sufficiente, in mancanza di requisiti di ordine formale, a classificare un prodotto come farmaco.
        Quanto alla possibilità da parte dell'erborista di miscelare le erbe e di offrire suggerimenti orali circa il loro uso, la giurisprudenza è oscillante, a testimonianza dell'incertezza nell'interpretazione delle norme e della difficoltà di definizione di un settore che non può continuare ad essere definito solo al negativo.
        A seguito delle vicende che hanno segnato l'applicazione della circolare del 1981, presso il Ministero della sanità è stato istituito un gruppo di studio che ha elaborato un elenco nel quale le droghe vegetali sono divise in 4 classi, la prima ad esclusivo uso dei farmacisti (alto potere tossico e farmacologico), la seconda di prodotti farmacologicamente attivi (vendibili anche in erboristeria), la terza di droghe prive di pericolosità (vendibili in erboristeria), la quarta di droghe vendibili da tutti in quanto di tipo alimentare.
        Il lavoro della commissione ministeriale ha consentito al legislatore di focalizzare i punti principali meritevoli di disciplina:

                a) riqualificazione professionale dell'erborista; questione, ora, risolta dall'istituzione del diploma universitario in tecniche erboristiche;

                b) individuazione di competenze specifiche e di un ruolo professionale ben definito dell'erborista, derivanti dal diploma universitario medesimo;

                c) controllo dei requisiti delle piante vendibili;
                d) confezionamento ed etichettatura dei prodotti in armonia con le direttive comunitarie (a tale proposito giova ricordare che il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, recante recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, prevede l'autorizzazione alla produzione, all'importazione, alla messa in commercio per ogni sostanza presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie o somministrata per ripristinare, correggere, modificare funzioni organiche).

        Una serie di decreti-legge adottati a decorrere dal 1993, ma mai convertiti, prevedeva l'obbligo di autorizzazione ministeriale per la pubblicità dei prodotti erboristici.
        Il 6 giugno 1995 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha emanato un decreto recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in tecniche erboristiche, che istituisce presso le facoltà di farmacia e agraria un corso di studi triennale a numero chiuso e frequenza obbligatoria con 1.500 ore di attività didattica complessiva, comprendente insegnamenti dell'area chimica, botanica, biochimica, coltivazione e difesa delle piante officinali, tecnologie di trasformazione e conservazione, analisi delle piante, farmacognosia, uso nella cosmesi e nell'alimentazione, economia e organizzazione aziendale, legislazione.
        L'istituzione del diploma universitario ha colmato uno dei problemi aperti, dando base scientifica solida a chi intende intraprendere una professione che, lo si evince proprio dal piano di studi previsto, non è certo quella di un semplice commerciante.

I lavori parlamentari.

        Il riordino del comparto erboristico è stato affrontato a decorrere dalla IX legislatura, senza mai arrivare a risultati positivi a causa dello scioglimento anticipato delle Camere e, soprattutto, dei contrasti in seno alla Commissione di merito derivanti dalle contrapposizioni tra le categorie e dalla difficoltà di conciliare concezioni diverse.
        Nella X legislatura erano state presentate 5 proposte di legge discusse a decorrere dal marzo 1991. Nel gennaio 1992 un testo unificato predisposto dal Comitato ristretto è stato adottato come testo base ed è stata avviata la procedura per il trasferimento dello stesso alla sede legislativa. Il Governo ha dato l'assenso al trasferimento ed è stato espresso il parere favorevole da parte dell'XI Commissione lavoro. La fine della legislatura ha poi impedito la conclusione dell'iter.
        Nella XI legislatura, delle 5 proposte di legge presentate 2 riproponevano, con modeste variazioni, il testo elaborato nella legislatura precedente, tenendo conto anche dei contributi delle audizioni informali. La Commissione si era riproposta, alla luce della esperienza precedente, un sollecito lavoro partendo dalle convergenze raggiunte nella X legislatura, ma, ancora una volta, lo scioglimento anticipato delle Camere ha infranto i sogni di efficienza dei parlamentari e le aspettative di tutta una categoria di lavoratori e di consumatori.
        Nella XII legislatura sono state presentate 6 proposte di legge, alcune delle quali corrispondenti al risultato dei precedenti lavori parlamentari, altre di diversa e originale concezione, il cui esame è stato avviato il 26 aprile del 1995. Ancora una volta era stato formato un Comitato ristretto, ancora una volta erano state effettuate numerose audizioni informali per ascoltare e valutare le posizioni e gli interessi delle varie categorie interessate alla nuova legge. Il Comitato ristretto ha continuato il proprio lavoro sul testo unificato che non è mai stato ufficialmente presentato alla Commissione.
        Nella XIII legislatura, all'esame delle Commissioni sono state sottoposte tre proposte di legge, alcune delle quali riprendevano i testi delle precedenti legislature.
        La XII Commissione, anche con il fondamentale apporto dell'Istituto superiore di sanità e dei consulenti tecnico-scientifici del Ministero della sanità nella determinazione delle tabelle delle piante e delle loro parti allegate alla legge, ha predisposto e votato un testo unificato, recependo tutte le condizioni indicate nei pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni giustizia, attività produttive e bilancio sul testo unificato adottato come testo base e modificato dagli emendamenti esaminati nel corso dell'esame in sede referente.
        Il testo è stato approvato all'unanimità dalla XII Commissione in sede redigente e approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati con voto unanime.
        La proposta di legge è passata quindi all'esame dell'altro ramo del Parlamento (Atto Senato n. 4380) dove ha percorso tutto l'iter in Commissione igiene e sanità, senza alcuna modifica, approdando all'esame dell'Assemblea solo negli ultimissimi giorni della legislatura, senza riuscire ancora una volta ad essere approvata prima dello scioglimento delle Camere.

Gli articoli della proposta di legge.

        La proposta di legge in esame disciplina, come stabilito dall'articolo 1, le attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione delle piante e dei loro derivati per uso erboristico e la produzione dei prodotti erboristici.
        L'articolo 2 definisce i prodotti erboristici e l'uso erboristico degli stessi, delimitando in tale modo l'ambito di applicazione del provvedimento: è infatti esclusa la possibilità di assoggettare alla nuova disciplina prodotti utilizzati a scopo alimentare, cosmetico o terapeutico che, conseguentemente, ancorché derivati dalle piante oggetto della nuova disciplina, sono regolati dalla relativa normativa di settore.
        L'articolo 3 reca una delle disposizioni più controverse dell'intero provvedimento. Si stabilisce che le piante, le loro parti, i derivati e gli altri prodotti naturali da cui ottenere i prodotti erboristici sono classificati in due tabelle, denominate A e B, la prima delle quali elenca i prodotti che possono essere venduti esclusivamente in farmacia mentre la seconda contempla i prodotti che possono essere venduti sia in farmacia sia in erboristeria. Le tabelle, allegate alla legge, potranno essere modificate con decreto del Ministro della sanità in base alle indicazioni della Commissione tecnico-scientifica istituita dall'articolo 16. In tale modo si è voluto evitare, da una parte, che l'inerzia dell'Amministrazione centrale bloccasse la concreta attuazione della nuova disciplina e, dall'altra, che il ricorso alla fonte normativa primaria impedisse il rapido aggiornamento delle tabelle in base all'evoluzione delle conoscenze.
        L'articolo 4 propone interventi per favorire lo sviluppo della ricerca fitoterapica, anche al fine di stimolare quella farmaceutica, amplificando l'enorme contributo che le sostanze vegetali da sempre danno alla farmacologia. Le iniziative di promozione della ricerca finalizzata sono disciplinate anche dall'articolo 17.
        Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano la produzione e il confezionamento dei prodotti erboristici, soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità. Disposizioni particolari sono dettate per le produzioni artigianali e per quelle svolte da parte dei soggetti già titolari dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali, di prodotti alimentari dietetici o di regime, di preparati galenici o di materie prime per i farmaci.
        Gli articoli 8 e 9 specificano, a tutela dei consumatori, le indicazioni che devono essere fornite nella vendita dei prodotti erboristici allo stato sfuso nonché quelle che devono essere riportate sulle etichette dei prodotti preconfezionati. Queste ultime devono essere trasmesse al Ministero della sanità prima dell'immissione in commercio del prodotto stesso a fini di controllo, secondo le modalità stabilite dall'articolo 10.
        L'articolo 11, ferme restando le disposizioni in materia di commercio di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998, limita l'attività di vendita dei prodotti erboristici a coloro che sono in possesso del diploma universitario in tecniche erboristiche o della laurea in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche o, ancora, del diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali e in farmacognosia. Si intende in tale modo garantire adeguatamente la professionalità degli operatori a tutela dei consumatori. In diretta connessione a quanto disposto dall'articolo 11, l'articolo 15 detta le norme per la riqualificazione professionale di coloro che, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, esercitano l'attività di erborista e che risultano in possesso di titoli non considerati più sufficienti.
        L'articolo 12 rinvia alle disposizioni vigenti in materia sanitaria per i controlli igienico-sanitari; l'articolo 13 assoggetta ad autorizzazione del Ministero della sanità le importazioni di prodotti erboristici da Paesi non appartenenti all'Unione europea; l'articolo 14 prevede che la pubblicità dei prodotti erboristici si svolge secondo le norme stabilite dal decreto legislativo n. 74 del 1992, e successive modificazioni.
        Gli articoli 18 e 19 dettano i princìpi per la definizione delle normative regionali di tutela della flora e di promozione della cultura erboristica.
        L'articolo 21 reca la disciplina sanzionatoria, mentre l'articolo 22 dispone l'abrogazione espressa delle vigenti disposizioni in materia di erboristeria, precedentemente richiamate.
        Ai sensi dell'articolo 107 del regolamento della Camera dei deputati, in qualità di relatrice del provvedimento nella XIII legislatura, ho inteso all'inizio della XIV ripresentare la proposta di legge nell'identico testo approvato dalla Camera dei deputati nella precedente legislatura, affinché possa essere iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea o della Commissione in sede legislativa, così da poter nutrire una fondata speranza che, riuscendo finalmente a soddisfare le legittime aspettative del settore a tutela di una platea di cittadini sempre più vasta, si possa addivenire, dopo ben venti anni di lavori parlamentari e di attesa di una normativa nel settore, ad una rapida approvazione nella quale mi auguro possa verificarsi, così come nella precedente legislatura, un'ampia convergenza.




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