XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 923




        Onorevoli Colleghi! - La materia degli obblighi previdenziali è oggetto di un dibattito sociale e scientifico che ha assunto nel tempo toni estremamente accesi; essa si inquadra esemplarmente nella complessa vicenda del riordino organizzativo del sistema previdenziale italiano alle soglie della piena integrazione europea.
        Le proiezioni economiche presentate pubblicamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel resoconto di febbraio 1999 hanno evidenziato che, stante l'odierno rapporto tra carico contributivo e dinamiche economiche in atto, i contributi previdenziali per lavoratori dipendenti raggiungeranno il 48,5 per cento dell'ammontare complessivo delle retribuzioni nell'ambito cronologico dei prossimi venticinque anni (2000-2025).
        Si profila nel breve termine, quindi, un ulteriore aggravarsi dei rilevanti oneri economici di spettanza dei datori di lavoro e, in genere, di tutti i soggetti tenuti ai versamenti previdenziali e si prospetta nel medio termine la persistenza di quei fattori che hanno consentito l'endemico radicarsi del fenomeno del cosiddetto "lavoro nero" e delle condizioni irregolari nel rapporto dipendente-datore di lavoro.
        Nell'ambito della questione della "quantificazione dell'impatto sui contributi sociali" emersa in seno all'audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica presso la V Commissione bilancio della Camera dei deputati nella XIII legislatura (L'economia sommersa, problemi di misura e possibili effetti sulla finanza pubblica, Parlamento italiano, Roma, 16 luglio 1998) si è evidenziato attraverso quale sistema di rilevazione e quali fonti di analisi scientifica internazionale (Bizeur, 1995 - Deloitte e Touch, 1997 - Schneider, 1998 - Rapporto Flynn alla Comunità europea, aprile 1998) si è potuta determinare "l'intensità del sistema di regolazione pubblica misurata attraverso un indicatore della numerosità e dell'importo delle leggi nazionali e regionali in tema di condizioni ed orari di lavoro, sicurezza sociale, eccetera" (L'economia sommersa, pagina 5). Si è evidenziato altresì come "nel 1997 sono state stimate (in Italia, ndr) 28,7 milioni di posizioni lavorative e 22,2 milioni di unità di lavoro equivalenti a tempo pieno (ULA), di cui regolari rispettivamente circa 17,9 milioni di posizioni lavorative e 17,2 milioni di ULA (...). La componente regolare dell'occupazione stimata dalla contabilità nazionale costituisce, nel 1997, il 62,47 per cento delle posizioni lavorative e il 77,4 per cento delle ULA, contro il 62,7 per cento e il 77,5 per cento del 1985". (L'economia sommersa, pagina 13). Si denota, quindi, un lento ma inesorabile disequilibrio del sistema legale di protezione civile dei lavoratori e di garanzie dell'imprenditore; si associano a questo quadro involutivo alcune normative sanzionatorie estremamente gravose: il riscontro delle irregolarità contributive è legato ad un sistema di punizioni economiche inconciliabile con le esigenze imposte da un mercato concorrenziale dei prezzi, su scala europea e internazionale.
        Nel Mezzogiorno d'Italia tali dinamiche hanno concorso in grande misura all'abbandono del sistema della legalità da parte di una massa crescente di lavoratori e di imprenditori e alla fuoriuscita dal mercato di un numero sempre maggiore di aziende, in seguito al progressivo aumento di procedimenti fallimentari promossi dagli istituti previdenziali. La percentuale delle imprese localizzate nell'ambito delle aree di declino industriale (alla luce degli obiettivi del regolamento comunitario) colte in stato di fallimento o fallite per l'esistenza di partite debitorie nei confronti dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha raggiunto negli ultimi anni livelli estremamente elevati.
        E' altresì da tenere in considerazione che la normativa vigente in materia prevede misure di regolarizzazione attraverso i "contratti di riallineamento" al fine del graduale assorbimento delle sacche di "lavoro nero" e un programma di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'INPS a vario titolo (legge n. 448 del 1998, articolo 13): è rimasta insoluta quindi esclusivamente la questione gravosa della regolarizzazione dei contributi omessi o versati tardivamente.
        La presente proposta di legge assolve primariamente a questa funzione civile in armonia con il dettato legislativo, fornendo all'Istituto previdenziale un quadro affidabile nel tempo in ordine alle partite debitorie; agisce quindi in sintonia con i provvedimenti volti alla futura cessione e cartolarizzazione dei crediti e prefigura una parziale soluzione della paventata crisi di liquidità verso cui l'Istituto pare avviato.
        La percentuale annuale del recupero creditorio mediante lo strumento della regolarizzazione contributiva nella rilevazione degli ultimi anni consente di potere affrontare con ragionevolezza le difficoltà di una problematica riscossione reale nell'ambito delle linee guida definite dal provvedimento di "riordino della disciplina relativa alla riscossione" (legge n. 337 del 1998).
        Le difficoltà summenzionate sono affrontate nell'articolo 1 della presente proposta di legge ricorrendo allo strumento della rateizzazione controllata e determinando - contemporaneamente - sia la percentuale massima applicabile ai fini dei pagamenti che la possibilità di rivolgersi ai cosiddetti "sportelli unificati". Tale disposizione, infatti, consente all'utente una semplificazione delle procedure di versamento e permette, attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi previsti dalla legislazione vigente, di monitorare con affidabilità il flusso di entrate nel breve e nel medio periodo.
        L'articolo 2 della proposta di legge determina quindi la sequenza dei pagamenti in maniera chiara ed inequivocabile, programmando un ritmo di entrate nell'ambito cronologico di un periodo individuato tra i mesi di maggio 2002 e maggio 2006. E' auspicabile, infatti, che gli uffici preposti possano usufruire del lasso di tempo necessario all'organizzazione interna della documentazione informatica da fornire alle aziende e ai soggetti interessati.
        L'articolo 3, richiamandosi ai princìpi di equità, consente ai soggetti che in passato hanno usufruito delle procedure di regolarizzazione di non essere esclusi dai benefìci della legge: tale ispirazione è diretta ad evitare ulteriori disparità di trattamento tra i cittadini contribuenti.
        La situazione economica del nostro Paese, di converso, non può essere considerata omogenea in tutte le aree geografiche; il divario tra il Meridione e le rimanenti regioni, nell'ambito produttivo, si è ampliato negli ultimi anni, favorendo l'espandersi di vistose sacche di sottosviluppo nelle aree di declino industriale e incentivando contemporaneamente la crescita degli indici di ricchezza nelle zone favorite. L'aumento esponenziale delle cause fallimentari e pre-fallimentari unito alla capillare captazione delle risorse operata dalla criminalità mafiosa ha ingenerato condizioni di estrema fragilità del tessuto economico. La sensibilità del legislatore nei confronti di questi preoccupanti fenomeni si manifesta anche attraverso l'agevolazione di una corresponsione maggiormente diluita nel tempo e compatibile con la minore dinamicità e quantità dei flussi di ricchezza disponibile alle aziende e ai singoli soggetti ubicati nelle zone svantaggiate. Analoghe istanze sociali sono proposte nei confronti delle aree colpite da calamità naturali. Tale orientamento era già stato espresso nell'ambito della relazione della V Commissione permanente bilancio del Senato della Repubblica nella XIII legislatura, con le seguenti parole: "(...) E' conveniente per tutto il Paese investire in questa direzione non solo per un dovere di solidarietà dove più forti sono la mancanza di lavoro, la diffusione di lavoro nero, il disagio sociale ma perché, proprio partendo da situazioni più arretrate, più alto sarà il rendimento per tutto il paese degli investimenti effettuati (...)" (Scelte nuove per il Mezzogiorno, Relazione Senato 3662-A, 7 dicembre 1998).
        Una istanza di equità civile, invece, anima il contenuto dell'articolo 8 della presente proposta di legge. Il legislatore, ispirandosi ai princìpi di eguaglianza, ha già codificato il concetto della intrasmissibilità delle sanzioni fiscali agli eredi (decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472). Si ritiene di dover estendere tale concezione, ispirata dai presupposti della civiltà giuridica più illuminata, anche alla materia oggetto della presente proposta di legge al fine di rendere coerente in ogni campo il dettato legislativo prima richiamato.
        Con l'articolo 9 è prevista una norma transitoria che ha un duplice scopo: da un lato rendere applicabile la legge e dall'altro decongestionare il carico di lavoro degli uffici dei giudici fallimentari che oggi ha raggiunto livelli inverosimili.




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