XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 923
Onorevoli Colleghi! - La materia degli obblighi
previdenziali è oggetto di un dibattito sociale e scientifico
che ha assunto nel tempo toni estremamente accesi; essa si
inquadra esemplarmente nella complessa vicenda del riordino
organizzativo del sistema previdenziale italiano alle soglie
della piena integrazione europea.
Le proiezioni economiche presentate pubblicamente
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel
resoconto di febbraio 1999 hanno evidenziato che, stante
l'odierno rapporto tra carico contributivo e dinamiche
economiche in atto, i contributi previdenziali per lavoratori
dipendenti raggiungeranno il 48,5 per cento dell'ammontare
complessivo delle retribuzioni nell'ambito cronologico dei
prossimi venticinque anni (2000-2025).
Si profila nel breve termine, quindi, un ulteriore
aggravarsi dei rilevanti oneri economici di spettanza dei
datori di lavoro e, in genere, di tutti i soggetti tenuti ai
versamenti previdenziali e si prospetta nel medio termine la
persistenza di quei fattori che hanno consentito l'endemico
radicarsi del fenomeno del cosiddetto "lavoro nero" e delle
condizioni irregolari nel rapporto dipendente-datore di
lavoro.
Nell'ambito della questione della "quantificazione
dell'impatto sui contributi sociali" emersa in seno
all'audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di
statistica presso la V Commissione bilancio della Camera dei
deputati nella XIII legislatura (L'economia sommersa,
problemi di misura e possibili effetti sulla finanza pubblica,
Parlamento italiano, Roma, 16 luglio 1998) si è evidenziato
attraverso quale sistema di rilevazione e quali fonti di
analisi scientifica internazionale (Bizeur, 1995 - Deloitte e
Touch, 1997 - Schneider, 1998 - Rapporto Flynn alla Comunità
europea, aprile 1998) si è potuta determinare "l'intensità del
sistema di regolazione pubblica misurata attraverso un
indicatore della numerosità e dell'importo delle leggi
nazionali e regionali in tema di condizioni ed orari di
lavoro, sicurezza sociale, eccetera" (L'economia sommersa,
pagina 5). Si è evidenziato altresì come "nel 1997 sono
state stimate (in Italia, ndr) 28,7 milioni di posizioni
lavorative e 22,2 milioni di unità di lavoro equivalenti a
tempo pieno (ULA), di cui regolari rispettivamente circa 17,9
milioni di posizioni lavorative e 17,2 milioni di ULA (...).
La componente regolare dell'occupazione stimata dalla
contabilità nazionale costituisce, nel 1997, il 62,47 per
cento delle posizioni lavorative e il 77,4 per cento delle
ULA, contro il 62,7 per cento e il 77,5 per cento del 1985".
(L'economia sommersa, pagina 13). Si denota, quindi, un
lento ma inesorabile disequilibrio del sistema legale di
protezione civile dei lavoratori e di garanzie
dell'imprenditore; si associano a questo quadro involutivo
alcune normative sanzionatorie estremamente gravose: il
riscontro delle irregolarità contributive è legato ad un
sistema di punizioni economiche inconciliabile con le esigenze
imposte da un mercato concorrenziale dei prezzi, su scala
europea e internazionale.
Nel Mezzogiorno d'Italia tali dinamiche hanno concorso in
grande misura all'abbandono del sistema della legalità da
parte di una massa crescente di lavoratori e di imprenditori e
alla fuoriuscita dal mercato di un numero sempre maggiore di
aziende, in seguito al progressivo aumento di procedimenti
fallimentari promossi dagli istituti previdenziali. La
percentuale delle imprese localizzate nell'ambito delle aree
di declino industriale (alla luce degli obiettivi del
regolamento comunitario) colte in stato di fallimento o
fallite per l'esistenza di partite debitorie nei confronti
dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha raggiunto negli ultimi
anni livelli estremamente elevati.
E' altresì da tenere in considerazione che la normativa
vigente in materia prevede misure di regolarizzazione
attraverso i "contratti di riallineamento" al fine del
graduale assorbimento delle sacche di "lavoro nero" e un
programma di cessione e di cartolarizzazione dei crediti
vantati dall'INPS a vario titolo (legge n. 448 del 1998,
articolo 13): è rimasta insoluta quindi esclusivamente la
questione gravosa della regolarizzazione dei contributi omessi
o versati tardivamente.
La presente proposta di legge assolve primariamente a
questa funzione civile in armonia con il dettato legislativo,
fornendo all'Istituto previdenziale un quadro affidabile nel
tempo in ordine alle partite debitorie; agisce quindi in
sintonia con i provvedimenti volti alla futura cessione e
cartolarizzazione dei crediti e prefigura una parziale
soluzione della paventata crisi di liquidità verso cui
l'Istituto pare avviato.
La percentuale annuale del recupero creditorio mediante lo
strumento della regolarizzazione contributiva nella
rilevazione degli ultimi anni consente di potere affrontare
con ragionevolezza le difficoltà di una problematica
riscossione reale nell'ambito delle linee guida definite dal
provvedimento di "riordino della disciplina relativa alla
riscossione" (legge n. 337 del 1998).
Le difficoltà summenzionate sono affrontate nell'articolo
1 della presente proposta di legge ricorrendo allo strumento
della rateizzazione controllata e determinando -
contemporaneamente - sia la percentuale massima applicabile ai
fini dei pagamenti che la possibilità di rivolgersi ai
cosiddetti "sportelli unificati". Tale disposizione, infatti,
consente all'utente una semplificazione delle procedure di
versamento e permette, attraverso l'utilizzo dei sistemi
informativi previsti dalla legislazione vigente, di monitorare
con affidabilità il flusso di entrate nel breve e nel medio
periodo.
L'articolo 2 della proposta di legge determina quindi la
sequenza dei pagamenti in maniera chiara ed inequivocabile,
programmando un ritmo di entrate nell'ambito cronologico di un
periodo individuato tra i mesi di maggio 2002 e maggio 2006.
E' auspicabile, infatti, che gli uffici preposti possano
usufruire del lasso di tempo necessario all'organizzazione
interna della documentazione informatica da fornire alle
aziende e ai soggetti interessati.
L'articolo 3, richiamandosi ai princìpi di equità,
consente ai soggetti che in passato hanno usufruito delle
procedure di regolarizzazione di non essere esclusi dai
benefìci della legge: tale ispirazione è diretta ad evitare
ulteriori disparità di trattamento tra i cittadini
contribuenti.
La situazione economica del nostro Paese, di converso, non
può essere considerata omogenea in tutte le aree geografiche;
il divario tra il Meridione e le rimanenti regioni,
nell'ambito produttivo, si è ampliato negli ultimi anni,
favorendo l'espandersi di vistose sacche di sottosviluppo
nelle aree di declino industriale e incentivando
contemporaneamente la crescita degli indici di ricchezza nelle
zone favorite. L'aumento esponenziale delle cause fallimentari
e pre-fallimentari unito alla capillare captazione delle
risorse operata dalla criminalità mafiosa ha ingenerato
condizioni di estrema fragilità del tessuto economico. La
sensibilità del legislatore nei confronti di questi
preoccupanti fenomeni si manifesta anche attraverso
l'agevolazione di una corresponsione maggiormente diluita nel
tempo e compatibile con la minore dinamicità e quantità dei
flussi di ricchezza disponibile alle aziende e ai singoli
soggetti ubicati nelle zone svantaggiate. Analoghe istanze
sociali sono proposte nei confronti delle aree colpite da
calamità naturali. Tale orientamento era già stato espresso
nell'ambito della relazione della V Commissione permanente
bilancio del Senato della Repubblica nella XIII legislatura,
con le seguenti parole: "(...) E' conveniente per tutto il
Paese investire in questa direzione non solo per un dovere di
solidarietà dove più forti sono la mancanza di lavoro, la
diffusione di lavoro nero, il disagio sociale ma perché,
proprio partendo da situazioni più arretrate, più alto sarà il
rendimento per tutto il paese degli investimenti effettuati
(...)" (Scelte nuove per il Mezzogiorno, Relazione
Senato 3662-A, 7 dicembre 1998).
Una istanza di equità civile, invece, anima il contenuto
dell'articolo 8 della presente proposta di legge. Il
legislatore, ispirandosi ai princìpi di eguaglianza, ha già
codificato il concetto della intrasmissibilità delle sanzioni
fiscali agli eredi (decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472). Si ritiene di dover estendere tale concezione, ispirata
dai presupposti della civiltà giuridica più illuminata, anche
alla materia oggetto della presente proposta di legge al fine
di rendere coerente in ogni campo il dettato legislativo prima
richiamato.
Con l'articolo 9 è prevista una norma transitoria che ha
un duplice scopo: da un lato rendere applicabile la legge e
dall'altro decongestionare il carico di lavoro degli uffici
dei giudici fallimentari che oggi ha raggiunto livelli
inverosimili.