XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 923
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei
premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi
omessi o pagati tardivamente ed esigibili, relativi a periodi
contributivi maturati fino a tutto il mese di gennaio 2001,
possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei
confronti degli enti impositori presso gli sportelli unificati
di cui all'articolo 14, comma 4, dalla legge 30 dicembre 1991,
n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15
gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31
maggio 2002, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi
maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, amministrative e
delle penalità, nella misura del 4 per cento annuo, nel limite
massimo del 40 per cento dei contributi e dei premi
complessivamente dovuti.
Art. 2.
1. La regolarizzazione di cui all'articolo 1 avviene,
secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in
ventiquattro rate bimestrali consecutive di uguale importo, la
prima delle quali da versare entro il 31 maggio 2002.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma
13-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, la scadenza della prima rata di cui al comma 1
del presente articolo è fissata al 31 maggio 2002.
3. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari
al 4 per cento annuo, è calcolato applicando al debito un
coefficiente da indicare in apposita tabella.
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della
presente legge si applicano, oltre che ai soggetti che abbiano
presentato domanda di condono nei termini di cui all'articolo
1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nei
termini di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, anche ai soggetti che abbiano presentato domanda
di regolarizzazione contributiva ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, relativamente alla
sorte residua del debito.
Art. 4.
1. La regolarizzazione di cui all'articolo 1 comporta
l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive,
interessi e sanzioni amministrative e civili pendenti alla
data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano i
commi 230 e 232 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
Art. 5.
1. Possono essere corrisposti con le modalità e i termini
previsti dall'articolo 2 anche i contributi che hanno formato
oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata ai sensi di
precedenti disposizioni per la parte del debito contributivo
dovuto e non corrisposto alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 6.
1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei
premi previdenziali ed assistenziali localizzati nelle aree
del Mezzogiorno d'Italia e nelle zone di declino industriale
di cui agli obiettivi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, possono
regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei
competenti enti impositori in settanta rate bimestrali
consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare
entro il 31 maggio 2002.
Art. 7.
1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei
premi previdenziali ed assicurativi localizzati nelle aree
colpite da calamità a decorrere dall'anno 1997, dal mese di
gennaio 2001 possono regolarizzare la propria posizione
contributiva con le modalità di cui all'articolo 6 e con
scadenza della prima rata fissata al 31 dicembre 2001.
Art. 8.
1. Alle obbligazioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e
6 della presente legge si applica il disposto dell'articolo 8
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Art. 9.
1. I provvedimenti di esecuzione in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, in qualsiasi fase e
grado, sono sospesi per effetto delle domande di
regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento
delle somme determinate ai sensi degli articoli da 1 a 6 della
medesima legge, applicando il disposto dell'articolo 1, comma
230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 10.
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.