XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 923




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente ed esigibili, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di gennaio 2001, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti impositori presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 maggio 2002, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, amministrative e delle penalità, nella misura del 4 per cento annuo, nel limite massimo del 40 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.


Art. 2.

        1. La regolarizzazione di cui all'articolo 1 avviene, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in ventiquattro rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 maggio 2002.
        2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 13-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, la scadenza della prima rata di cui al comma 1 del presente articolo è fissata al 31 maggio 2002.
        3. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari al 4 per cento annuo, è calcolato applicando al debito un coefficiente da indicare in apposita tabella.

Art. 3.

        1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano, oltre che ai soggetti che abbiano presentato domanda di condono nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nei termini di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, anche ai soggetti che abbiano presentato domanda di regolarizzazione contributiva ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, relativamente alla sorte residua del debito.


Art. 4.

        1. La regolarizzazione di cui all'articolo 1 comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano i commi 230 e 232 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


Art. 5.

        1. Possono essere corrisposti con le modalità e i termini previsti dall'articolo 2 anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata ai sensi di precedenti disposizioni per la parte del debito contributivo dovuto e non corrisposto alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 6.

        1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali localizzati nelle aree del Mezzogiorno d'Italia e nelle zone di declino industriale di cui agli obiettivi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori in settanta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 maggio 2002.


Art. 7.

        1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assicurativi localizzati nelle aree colpite da calamità a decorrere dall'anno 1997, dal mese di gennaio 2001 possono regolarizzare la propria posizione contributiva con le modalità di cui all'articolo 6 e con scadenza della prima rata fissata al 31 dicembre 2001.


Art. 8.

        1. Alle obbligazioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge si applica il disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.


Art. 9.

        1. I provvedimenti di esecuzione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi per effetto delle domande di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate ai sensi degli articoli da 1 a 6 della medesima legge, applicando il disposto dell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


Art. 10.

        1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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