XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 922




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge, si vuole rendere giustizia agli ex ispettori del lavoro, erroneamente inquadrati in una qualifica inferiore rispetto a quella derivante dall'esatta applicazione della legge n. 312 del 1980, e colmare il vuoto giuridico creatosi a seguito della sentenza del 21 ottobre 1993 del TAR della Liguria che, in accoglimento del ricorso presentato da ex ispettori, ha annullato, per i ricorrenti, il decreto ministeriale d'inquadramento nonché la deliberazione del 28 settembre 1988 della commissione paritetica, istituita ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 312 del 1980.
        Quello che si vuole determinare è il ruolo dell'ispettore del lavoro, tenendo conto dell'attività amministrativa che lo stesso svolge quale elemento portante della struttura rivolta alla realizzazione dei compiti di vigilanza, informazione, su tutte le leggi in materia di lavoro, sia per la tutela dei lavoratori, sia come punto di riferimento delle forze sociali, per consulenze, decisioni su ricorsi ed interventi in materia di statuto dei lavoratori.
        Agli ispettori del lavoro sono state attribuite, dalle leggi sull'ordinamento e la riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché da singole leggi e regolamenti, mansioni che interessano tutte le materie riservate ai compiti istituzionali dell'ispettorato. Essi devono, fra le tante attività, svolgere accertamenti tecnici nelle materie di competenza per la tutela della sicurezza dei lavoratori e a sostegno dell'occupazione; devono vigilare sulla corretta applicazione delle leggi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per rischi particolarmente elevati (decreto legislativo n. 626 del 1994). Devono inoltre verificare contratti di lavoro e le attività degli enti del patronato; devono svolgere azione di controllo e di repressione in materia di: appalti, capolarato, collocamento normale ed obbligatorio, lavoro nero, extracomunitari, eccetera. Per tutto ciò agli ispettori del lavoro è attribuita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955, la qualifica di "ufficiale di polizia giudiziaria" con facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e della notte, laboratori, opifici, cantieri e locali annessi a luoghi di lavoro connessi con l'esercizio dell'azienda.
        Quello che però caratterizza maggiormente l'attività degli ispettori del lavoro è l'attribuzione, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955, del potere di emanare disposizioni anche immediatamente esecutive, la cui inosservanza è punita con sanzione che può arrivare alla pena dell'arresto fino ad un mese (articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955, come sostituito dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 758 del 1994). Inoltre l'ispettore esercita, di fatto, il potere discrezionale, attribuito all'ispettorato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955, in base al quale egli diffida l'inadempiente, fissando un termine per la regolarizzazione, con apposita prescrizione che generalmente rilascia al momento dell'ispezione.
        A fronte dei citati poteri, diretti ed indiretti, per le valutazioni e l'autonomia di decisione che essi determinano, l'ispettore è gravato, solidalmente con lo Stato per il quale opera, della responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, che per i funzionari dello Stato può essere definita come responsabilità esterna, contemplata dagli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, in affermazione del principio di legalità cui deve ispirarsi l'azione amministrativa e che trova rilevanza costituzionale nell'articolo 28 della Costituzione.
        Definiti i compiti e la responsabilità di cui sono gravati gli ispettori, occorre verificare, nell'ambito del diritto, l'inquadramento degli stessi alla luce dell'assetto funzionale voluto dalla riforma del 1980.
        Come è noto la legge n. 312 del 1980, ha sostituito le vecchie carriere, basate su aspetti formali ed inserite in un sistema gerarchico, con nuovi profili professionali, indicanti le tipologie del lavoro svolto, da inserire in otto qualifiche funzionali secondo declaratorie specificate tassativamente dall'articolo 2 della stessa legge. Discriminante principale dell'VIII qualifica funzionale è la "responsabilità esterna" che nelle altre qualifiche non esiste; per cui, i profili professionali contenenti in prevalenza mansioni comportanti responsabilità esterna, devono necessariamente trovare collocazione all'interno della VIII qualifica funzionale.
        La responsabilità esterna, che caratterizza l'attività degli ispettori, è già stata illustrata ma la stessa viene anche esplicitata negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 1984, sia per il 238^ profilo professionale di "collaboratore dell'ispettorato del lavoro" che per il 239^ profilo di "funzionario dell'ispettorato del lavoro" che sono praticamente identici. Di conseguenza, avendo entrambi i profili mansioni comportanti responsabilità esterna, dovevano essere inquadrati nella VIII qualifica professionale. Al contrario, la commissione paritetica di cui all'articolo 10 della legge n. 312 del 1980, malgrado la decisione del consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'8 febbraio 1982 (che aveva previsto, nella sostanza, un unico profilo per gli ispettori) ha consentito, di fatto, all'amministrazione stessa di individuare per unica funzione i due profili sopra citati, ed inquadrare gli ispettori del lavoro in due distinte qualifiche. Risulta chiaro che l'inquadramento è avvenuto non in rapporto ai contenuti della prestazione lavorativa - richiesta ex lege- ed in relazione alle declaratorie delle qualifiche funzionali, ma semplicemente sulla base dell'appartenenza alle vecchie carriere.
        Tutto questo ha causato lo sfruttamento della professionalità degli ispettori che sono sottopagati rispetto alle prestazioni richieste loro dalla legge e di fatto esercitate.
        Tutto ciò si evidenzia quando gli ispettori del lavoro, in veste di ufficiali di polizia giudiziaria con competenza generale su tutte le materie del lavoro, si trovano a coordinare (ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 628 del 1961) l'attività ispettiva nelle ispezioni congiunte con gli ispettori degli Istituti (INPS, INAIL, ENPALS, eccetera), con competenza limitata agli aspetti contributivi, i quali si trovano inquadrati in livelli superiori con retribuzioni più elevate del 35-40 per cento rispetto a chi li coordina. A questo si aggiunge che gli ispettori del lavoro, pur esercitando la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, non percepiscono la relativa indennità che ricevono invece, non solo le forze dell'ordine, ma anche gli ispettori dipendenti delle aziende sanitarie locali.
        In questa situazione di imparzialità si è continuato negli anni a caricare di responsabilità gli ispettori. In base alla legge tributaria n. 413 del 1991 essi sono tenuti a comunicare alla Guardia di finanza le ipotesi di violazioni tributarie collegate ad omissioni contributive riscontrate durante gli accertamenti ispettivi, pena sanzione pecuniaria che può arrivare fino ad un milione di lire. Altra responsabilità tributaria è determinata dalla legge n. 402 del 1996, in base alla quale l'ispettore è tenuto a rilasciare, al termine della visita ispettiva, in assenza di violazioni, un attestato di regolarità contributiva.
        Di conseguenza gli ispettori del lavoro operano, in maniera prevalente, per la repressione dell'evasione contributiva recuperando, per le casse dello Stato, centinaia di miliardi di lire l'anno, tanto che la retribuzione degli stessi è ampiamente compensata, così come lo sarebbero gli oneri economici previsti dalla presente proposta di legge.
        Di fatto lo Stato ha riconosciuto agli stessi la professionalità necessaria ad assolvere questi compiti, così come è stato fatto con l'articolo 1 della legge n. 12 del 1979, in base al quale gli ispettori, che hanno esercitato per quindici anni le mansioni ispettive, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività.
        Professionalità acquisita da parte di tanti ispettori che, dopo avere superato uno specifico concorso, si trovano oggi, di fatto, dopo anni e anni di servizio, a coordinare aree e settori dell'ispettorato, caricati di responsabilità senza che la stessa sia giustamente ricompensata.
        Né, d'altra parte, la citata sentenza favorevole del TAR della Liguria è servita a sbloccare la situazione.
        Così in questa situazione si verifica attualmente che nell'ispettorato entra personale di area C, posizione funzionale C2, che deve essere addestrato da ispettori, i quali, dopo anni di servizio, si trovano ancora inquadrati nell'area C, posizione funzionale C1.
        E' da segnalare, infine, che questa vicenda si trascina ormai da anni. Purtroppo l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, interessata a ricercare una soluzione, si dichiarò incompetente prospettando solo soluzioni per via legislativa, non senza avere affermato però che le funzioni degli ispettori comportano l'esercizio diretto di potestà amministrative nei confronti di soggetti terzi e pertanto rientrano tra le funzioni a rilevanza esterna ordinariamente inquadrate in posizione corrispondente all'ex ottava qualifica funzionale. La problematicità di tale collocazione costituisce, insieme alle carenze di organico, la causa principale delle difficoltà in cui versano gli ispettorati del lavoro.
        Con la presente proposta di legge si vuole determinare una situazione di giustizia, ripristinando il principio che ad uguali mansioni devono corrispondere uguali diritti.




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