XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 922
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di
legge, si vuole rendere giustizia agli ex ispettori del
lavoro, erroneamente inquadrati in una qualifica inferiore
rispetto a quella derivante dall'esatta applicazione della
legge n. 312 del 1980, e colmare il vuoto giuridico creatosi a
seguito della sentenza del 21 ottobre 1993 del TAR della
Liguria che, in accoglimento del ricorso presentato da ex
ispettori, ha annullato, per i ricorrenti, il decreto
ministeriale d'inquadramento nonché la deliberazione del 28
settembre 1988 della commissione paritetica, istituita ai
sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 312 del 1980.
Quello che si vuole determinare è il ruolo dell'ispettore
del lavoro, tenendo conto dell'attività amministrativa che lo
stesso svolge quale elemento portante della struttura rivolta
alla realizzazione dei compiti di vigilanza, informazione, su
tutte le leggi in materia di lavoro, sia per la tutela dei
lavoratori, sia come punto di riferimento delle forze sociali,
per consulenze, decisioni su ricorsi ed interventi in materia
di statuto dei lavoratori.
Agli ispettori del lavoro sono state attribuite, dalle
leggi sull'ordinamento e la riorganizzazione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, nonché da singole leggi e
regolamenti, mansioni che interessano tutte le materie
riservate ai compiti istituzionali dell'ispettorato. Essi
devono, fra le tante attività, svolgere accertamenti tecnici
nelle materie di competenza per la tutela della sicurezza dei
lavoratori e a sostegno dell'occupazione; devono vigilare
sulla corretta applicazione delle leggi in materia di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per rischi
particolarmente elevati (decreto legislativo n. 626 del 1994).
Devono inoltre verificare contratti di lavoro e le attività
degli enti del patronato; devono svolgere azione di controllo
e di repressione in materia di: appalti, capolarato,
collocamento normale ed obbligatorio, lavoro nero,
extracomunitari, eccetera. Per tutto ciò agli ispettori del
lavoro è attribuita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 520 del 1955, la qualifica di
"ufficiale di polizia giudiziaria" con facoltà di visitare in
ogni parte, a qualunque ora del giorno e della notte,
laboratori, opifici, cantieri e locali annessi a luoghi di
lavoro connessi con l'esercizio dell'azienda.
Quello che però caratterizza maggiormente l'attività degli
ispettori del lavoro è l'attribuzione, ai sensi dell'articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del
1955, del potere di emanare disposizioni anche immediatamente
esecutive, la cui inosservanza è punita con sanzione che può
arrivare alla pena dell'arresto fino ad un mese (articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955,
come sostituito dall'articolo 11 del decreto legislativo n.
758 del 1994). Inoltre l'ispettore esercita, di fatto, il
potere discrezionale, attribuito all'ispettorato dall'articolo
9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 1955,
in base al quale egli diffida l'inadempiente, fissando un
termine per la regolarizzazione, con apposita prescrizione che
generalmente rilascia al momento dell'ispezione.
A fronte dei citati poteri, diretti ed indiretti, per le
valutazioni e l'autonomia di decisione che essi determinano,
l'ispettore è gravato, solidalmente con lo Stato per il quale
opera, della responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2043
del codice civile, che per i funzionari dello Stato può essere
definita come responsabilità esterna, contemplata dagli
articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, in affermazione del
principio di legalità cui deve ispirarsi l'azione
amministrativa e che trova rilevanza costituzionale
nell'articolo 28 della Costituzione.
Definiti i compiti e la responsabilità di cui sono gravati
gli ispettori, occorre verificare, nell'ambito del diritto,
l'inquadramento degli stessi alla luce dell'assetto funzionale
voluto dalla riforma del 1980.
Come è noto la legge n. 312 del 1980, ha sostituito le
vecchie carriere, basate su aspetti formali ed inserite in un
sistema gerarchico, con nuovi profili professionali, indicanti
le tipologie del lavoro svolto, da inserire in otto qualifiche
funzionali secondo declaratorie specificate tassativamente
dall'articolo 2 della stessa legge. Discriminante principale
dell'VIII qualifica funzionale è la "responsabilità esterna"
che nelle altre qualifiche non esiste; per cui, i profili
professionali contenenti in prevalenza mansioni comportanti
responsabilità esterna, devono necessariamente trovare
collocazione all'interno della VIII qualifica funzionale.
La responsabilità esterna, che caratterizza l'attività
degli ispettori, è già stata illustrata ma la stessa viene
anche esplicitata negli allegati al decreto del Presidente
della Repubblica n. 1219 del 1984, sia per il 238^ profilo
professionale di "collaboratore dell'ispettorato del lavoro"
che per il 239^ profilo di "funzionario dell'ispettorato del
lavoro" che sono praticamente identici. Di conseguenza, avendo
entrambi i profili mansioni comportanti responsabilità
esterna, dovevano essere inquadrati nella VIII qualifica
professionale. Al contrario, la commissione paritetica di cui
all'articolo 10 della legge n. 312 del 1980, malgrado la
decisione del consiglio di amministrazione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale dell'8 febbraio 1982 (che
aveva previsto, nella sostanza, un unico profilo per gli
ispettori) ha consentito, di fatto, all'amministrazione stessa
di individuare per unica funzione i due profili sopra citati,
ed inquadrare gli ispettori del lavoro in due distinte
qualifiche. Risulta chiaro che l'inquadramento è avvenuto non
in rapporto ai contenuti della prestazione lavorativa -
richiesta ex lege- ed in relazione alle declaratorie
delle qualifiche funzionali, ma semplicemente sulla base
dell'appartenenza alle vecchie carriere.
Tutto questo ha causato lo sfruttamento della
professionalità degli ispettori che sono sottopagati rispetto
alle prestazioni richieste loro dalla legge e di fatto
esercitate.
Tutto ciò si evidenzia quando gli ispettori del lavoro, in
veste di ufficiali di polizia giudiziaria con competenza
generale su tutte le materie del lavoro, si trovano a
coordinare (ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 628 del
1961) l'attività ispettiva nelle ispezioni congiunte con gli
ispettori degli Istituti (INPS, INAIL, ENPALS, eccetera), con
competenza limitata agli aspetti contributivi, i quali si
trovano inquadrati in livelli superiori con retribuzioni più
elevate del 35-40 per cento rispetto a chi li coordina. A
questo si aggiunge che gli ispettori del lavoro, pur
esercitando la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria,
non percepiscono la relativa indennità che ricevono invece,
non solo le forze dell'ordine, ma anche gli ispettori
dipendenti delle aziende sanitarie locali.
In questa situazione di imparzialità si è continuato negli
anni a caricare di responsabilità gli ispettori. In base alla
legge tributaria n. 413 del 1991 essi sono tenuti a comunicare
alla Guardia di finanza le ipotesi di violazioni tributarie
collegate ad omissioni contributive riscontrate durante gli
accertamenti ispettivi, pena sanzione pecuniaria che può
arrivare fino ad un milione di lire. Altra responsabilità
tributaria è determinata dalla legge n. 402 del 1996, in base
alla quale l'ispettore è tenuto a rilasciare, al termine della
visita ispettiva, in assenza di violazioni, un attestato di
regolarità contributiva.
Di conseguenza gli ispettori del lavoro operano, in
maniera prevalente, per la repressione dell'evasione
contributiva recuperando, per le casse dello Stato, centinaia
di miliardi di lire l'anno, tanto che la retribuzione degli
stessi è ampiamente compensata, così come lo sarebbero gli
oneri economici previsti dalla presente proposta di legge.
Di fatto lo Stato ha riconosciuto agli stessi la
professionalità necessaria ad assolvere questi compiti, così
come è stato fatto con l'articolo 1 della legge n. 12 del
1979, in base al quale gli ispettori, che hanno esercitato per
quindici anni le mansioni ispettive, sono esonerati dagli
esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e
dal tirocinio per esercitare tale attività.
Professionalità acquisita da parte di tanti ispettori che,
dopo avere superato uno specifico concorso, si trovano oggi,
di fatto, dopo anni e anni di servizio, a coordinare aree e
settori dell'ispettorato, caricati di responsabilità senza che
la stessa sia giustamente ricompensata.
Né, d'altra parte, la citata sentenza favorevole del TAR
della Liguria è servita a sbloccare la situazione.
Così in questa situazione si verifica attualmente che
nell'ispettorato entra personale di area C, posizione
funzionale C2, che deve essere addestrato da ispettori, i
quali, dopo anni di servizio, si trovano ancora inquadrati
nell'area C, posizione funzionale C1.
E' da segnalare, infine, che questa vicenda si trascina
ormai da anni. Purtroppo l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni, interessata a
ricercare una soluzione, si dichiarò incompetente prospettando
solo soluzioni per via legislativa, non senza avere affermato
però che le funzioni degli ispettori comportano l'esercizio
diretto di potestà amministrative nei confronti di soggetti
terzi e pertanto rientrano tra le funzioni a rilevanza esterna
ordinariamente inquadrate in posizione corrispondente
all'ex ottava qualifica funzionale. La problematicità di
tale collocazione costituisce, insieme alle carenze di
organico, la causa principale delle difficoltà in cui versano
gli ispettorati del lavoro.
Con la presente proposta di legge si vuole determinare una
situazione di giustizia, ripristinando il principio che ad
uguali mansioni devono corrispondere uguali diritti.