XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 922




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli ex ispettori del lavoro giā inquadrati nella VII qualifica funzionale, considerata l'attribuzione per legge e l'esercizio di fatto di mansioni comportanti responsabilitā esterna ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono inquadrati, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della medesima legge, nel profilo professionale di funzionario dell'ispettorato del lavoro della VIII qualifica funzionale e collocati nell'area di inquadramento C, posizione funzionale C2, prevista nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri.
        2. Il personale di cui al comma 1, assunto in seguito a concorso pubblico bandito anteriormente al 1^ gennaio 1970, per la ex-qualifica di ispettore del lavoro e che dirige, previo formale incarico dell'amministrazione, l'attivitā di una unitā operativa permanente č inquadrato nella IX qualifica funzionale con il profilo di coordinatore dell'ispettorato del lavoro di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con decorrenza giuridica dal rispettivo provvedimento e con decorrenza economica dalla data di entrata in vigore della presente legge e collocato nell'area di inquadramento C, posizione funzionale C3, prevista nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri.
        3. Al personale di cui al comma 1, in quanto in possesso della specifica veste di ufficiale di polizia giudiziaria, spetta la speciale indennitā prevista per gli altri organi di polizia giudiziaria.


Art. 2.

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con l'utilizzo di parte degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative e dai proventi contravvenzionali conseguenti all'attivitā del personale di cui all'articolo 1.



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