XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 922
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli ex ispettori del lavoro giā inquadrati nella VII
qualifica funzionale, considerata l'attribuzione per legge e
l'esercizio di fatto di mansioni comportanti responsabilitā
esterna ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1980,
n. 312, sono inquadrati, ai sensi dell'ottavo comma
dell'articolo 4 della medesima legge, nel profilo
professionale di funzionario dell'ispettorato del lavoro della
VIII qualifica funzionale e collocati nell'area di
inquadramento C, posizione funzionale C2, prevista nel
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei
Ministeri.
2. Il personale di cui al comma 1, assunto in seguito a
concorso pubblico bandito anteriormente al 1^ gennaio 1970,
per la ex-qualifica di ispettore del lavoro e che dirige,
previo formale incarico dell'amministrazione, l'attivitā di
una unitā operativa permanente č inquadrato nella IX qualifica
funzionale con il profilo di coordinatore dell'ispettorato del
lavoro di cui al regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con
decorrenza giuridica dal rispettivo provvedimento e con
decorrenza economica dalla data di entrata in vigore della
presente legge e collocato nell'area di inquadramento C,
posizione funzionale C3, prevista nel contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri.
3. Al personale di cui al comma 1, in quanto in possesso
della specifica veste di ufficiale di polizia giudiziaria,
spetta la speciale indennitā prevista per gli altri organi di
polizia giudiziaria.
Art. 2.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede con l'utilizzo di parte degli introiti
derivanti dalle sanzioni amministrative e dai proventi
contravvenzionali conseguenti all'attivitā del personale di
cui all'articolo 1.