XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 919




        Onorevoli Colleghi! - Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione centrale, territoriale e periferica della Difesa la presente proposta di legge ha lo scopo di evitare una grave disparità di trattamento attualmente esistente tra gli ufficiali vincolati alla ferma biennale ed i loro subalterni volontari in ferma triennale. Mentre infatti nel nuovo modello organizzativo della Difesa si riconoscono garanzie occupazionali ai volontari che terminano il periodo di leva senza demerito, riconoscendo, finalmente, professionalità acquisite e da non disperdere, contemporaneamente si lascia completamente immutata la situazione legislativa degli ufficiali che terminano senza demerito il periodo di ferma.
        Difatti, mentre da un lato l'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dispone una riserva di posti nei concorsi banditi nella pubblica amministrazione pari al 20 per cento per i volontari in ferma prolungata che si congedano senza demerito alla fine della ferma e, con la stessa impostazione, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, prevede sostanziali facilitazioni per l'accesso alle carriere iniziali delle varie Forze di polizia, nonché per il Corpo dei vigili del fuoco e della Croce rossa italiana, dall'altro per gli ufficiali di complemento che terminino senza demerito la ferma biennale la riserva di posti nella carriera civile è pari al 5 per cento nell'Amministrazione della difesa ed al solo 2 per cento in tutte le altre amministrazioni dello Stato.
        Eppure, l'accesso alla breve carriera di ufficiale in ferma biennale sottopone i giovani aspiranti ad una serie di prove tutt'altro che semplici; difatti, i candidati devono essere innanzitutto in possesso di un diploma o, meglio ancora, di una laurea; oltre a ciò, devono frequentare uno dei previsti corsi per allievi ufficiali di complemento e superare una preselezione comprendente prove culturali ed accertamenti psico-fisici; infine, devono frequentare un corso di ventuno settimane, al termine del quale sono nominati ufficiali solo i migliori per ciascuna Arma, Corpo o specialità e nei limiti dei posti disponibili.
        I "tenentini" vengono così destinati a ricoprire vari ruoli, a seconda del Corpo, in quello che viene definito periodo "della prima nomina", fino al compimento della ferma di leva prevista in quindici mesi.
        Al termine di questo periodo una apposita commissione tecnica elabora una graduatoria finale sulla base dei dati iniziali, dei rendimenti e delle esigenze: solo i volontari migliori acquisiscono la nomina a sottotenente in ferma biennale, con contratto di lavoro.
        A questo punto siamo di fronte a personale che ha già superato tre prove selettive, che acquisirà esperienza per altri due anni nella pubblica amministrazione e che al termine sarà in gran parte licenziato.
        Ciò accade, come già detto, in ragione della limitatezza delle quote riservate nei ruoli civili. D'altro canto, la quota riservata ai medesimi soggetti nei concorsi delle varie Armi, pari all'80 per cento, quota che sembrerebbe compensare questa disparità, viceversa agisce in un contesto di progressiva riduzione degli organici militari e di modifica delle modalità di reclutamento, laddove si privilegia il reclutamento tramite le Accademie piuttosto che mediante i corsi per allievi ufficiali di complemento, e pertanto si risolve in un numero di ingressi nei ruoli prossimo allo zero.
        Occorre pertanto un intervento legislativo, volto a garantire da un lato criteri di economicità e di efficienza nella pubblica amministrazione e dall'altro un maggiore rispetto delle prestazioni professionali di chi per tre anni è stato qualificato o reso responsabile di uomini e mezzi: un intervento mirante all'allargamento della quota riservata per i concorsi delle amministrazioni civili prevista dall'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574.
        Ci sembra questo un atto dovuto sia nei riguardi del prestigio delle Forze armate sia nei confronti di chi rimane sempre e comunque un'ufficiale e come tale sempre al servizio della Repubblica per la difesa della Patria.




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