XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 919




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al secondo comma dell'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, le parole: "5 per cento" e "2 per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "50 per cento" e "20 per cento".
        2. Ferma restando l'immediata operatività del comma 1 del presente articolo, il Governo, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad adeguare i vigenti regolamenti sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni alle disposizioni introdotte dalla presente legge.



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