XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 919
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al secondo comma dell'articolo 40 della legge 20
settembre 1980, n. 574, le parole: "5 per cento" e "2 per
cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "50
per cento" e "20 per cento".
2. Ferma restando l'immediata operatività del comma 1 del
presente articolo, il Governo, con regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, provvede entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge ad adeguare i vigenti regolamenti
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
alle disposizioni introdotte dalla presente legge.