XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 917
Onorevoli Colleghi!- Nelle libere professioni le norme
deontologiche variano da categoria a categoria, ma una norma è
comune a tutte: vale a dire quella che sancisce
l'inderogabilità dei minimi di tariffa.
La ratio di detta norma deontologica nasce dalla
necessità di evitare che, al fine di superare la concorrenza,
si possa ricorrere alla riduzione dei compensi in luogo di
offrire il migliore risultato attraverso lunghi studi,
preparazione e costosi mezzi tecnici e di ricerca.
Va, peraltro, specificato che la norma in luogo di essere
violata dai professionisti cui è diretta, è aggirata per lo
più dai committenti dell'opera professionale.
Ciò accade soprattutto nel campo dell'edilizia e
dell'urbanistica, ove i committenti sono imprese di
costruzioni o società finanziarie (e cioè i contraenti
"forti") che spesso al normale lucro dell'affare edilizio
vogliono aggiungere quello del risparmio sul compenso del
professionista.
Ed infatti, a fronte di una prestazione professionale che
assorbe anni di lavoro, e a volte esclusivamente dedicato a
quel solo progetto e per il quale il professionista anticipa
rilevantissime spese, il committente, imprenditore o società
finanziaria che sia, può rifiutare la controprestazione del
pagamento dell'onorario e delle spese per qualsiasi motivo,
anche banale.
E' notorio infatti che la giustizia civile italiana è in
drammatica crisi e pertanto favorisce sempre il debitore,
offrendo al creditore la sentenza definitiva di condanna
anche, e il più delle volte, a dieci anni e oltre dalla
domanda giudiziaria.
Ne consegue da siffatti comportamenti che il
professionista, onde evitare la falcidia degli interessi
bancari per i mutui o prestiti cui ha dovuto ricorrere o per
evitare la cessazione dell'attività professionale, è costretto
ad accontentarsi di quel che gli concede la "carità" del
committente.
Poiché tale stato di cose è divenuto la regola, è anche
incombente il rischio di uno scadimento della qualità della
progettazione, non potendo il professionista, ingegnere o
architetto o geometra che sia, offrire una prestazione che gli
costi più di quel che riceve.
A tutela di tale particolare libero professionista (per la
rilevante incidenza dei costi puri di progettazione e
proporzionale onorario) e per arginare lo squallore che anche
per tali cause ha pervaso le città di un Paese considerato un
tempo il più bello del mondo per la qualità, sensibilità e
maestria dei suoi progettisti, occorre mutare il regime dei
rapporti tra committente e professionista con un meccanismo
che garantisca entrambe le parti del contratto d'opera
professionale e che raggiunga in sostanza più scopi
essenziali, quali:
1) l'assoluta certezza del diritto al giusto compenso
professionale;
2) l'assoluta certezza da parte del committente che le
cifre richieste siano le minime inderogabili previste dalle
tariffe professionali, tranne patti diversi per un compenso
maggiore;
3) il controllo degli ordini e dei collegi professionali
sull'attività professionale specie in riferimento al loro
compito istituzionale, in quanto emanazione del Ministero
della giustizia;
4) la scelta del professionista non subordinata alla
ingiusta riduzione illegale della parcella, ma alla qualità
del servizio professionale che è in grado di offrire;
5) l'assoluta trasparenza fiscale da parte del
professionista;
6) la possibilità da parte del professionista di
regolare gli sviluppi dell'attività professionale secondo un
programma di previsione che, non subendo incidenti di
percorso, potrà svilupparsi correttamente con conseguente
incremento di lavoro per tutti e quindi maggiore
occupazione.