XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 917




        Onorevoli Colleghi!- Nelle libere professioni le norme deontologiche variano da categoria a categoria, ma una norma è comune a tutte: vale a dire quella che sancisce l'inderogabilità dei minimi di tariffa.
        La ratio di detta norma deontologica nasce dalla necessità di evitare che, al fine di superare la concorrenza, si possa ricorrere alla riduzione dei compensi in luogo di offrire il migliore risultato attraverso lunghi studi, preparazione e costosi mezzi tecnici e di ricerca.
        Va, peraltro, specificato che la norma in luogo di essere violata dai professionisti cui è diretta, è aggirata per lo più dai committenti dell'opera professionale.
        Ciò accade soprattutto nel campo dell'edilizia e dell'urbanistica, ove i committenti sono imprese di costruzioni o società finanziarie (e cioè i contraenti "forti") che spesso al normale lucro dell'affare edilizio vogliono aggiungere quello del risparmio sul compenso del professionista.
        Ed infatti, a fronte di una prestazione professionale che assorbe anni di lavoro, e a volte esclusivamente dedicato a quel solo progetto e per il quale il professionista anticipa rilevantissime spese, il committente, imprenditore o società finanziaria che sia, può rifiutare la controprestazione del pagamento dell'onorario e delle spese per qualsiasi motivo, anche banale.
        E' notorio infatti che la giustizia civile italiana è in drammatica crisi e pertanto favorisce sempre il debitore, offrendo al creditore la sentenza definitiva di condanna anche, e il più delle volte, a dieci anni e oltre dalla domanda giudiziaria.
        Ne consegue da siffatti comportamenti che il professionista, onde evitare la falcidia degli interessi bancari per i mutui o prestiti cui ha dovuto ricorrere o per evitare la cessazione dell'attività professionale, è costretto ad accontentarsi di quel che gli concede la "carità" del committente.
        Poiché tale stato di cose è divenuto la regola, è anche incombente il rischio di uno scadimento della qualità della progettazione, non potendo il professionista, ingegnere o architetto o geometra che sia, offrire una prestazione che gli costi più di quel che riceve.
        A tutela di tale particolare libero professionista (per la rilevante incidenza dei costi puri di progettazione e proporzionale onorario) e per arginare lo squallore che anche per tali cause ha pervaso le città di un Paese considerato un tempo il più bello del mondo per la qualità, sensibilità e maestria dei suoi progettisti, occorre mutare il regime dei rapporti tra committente e professionista con un meccanismo che garantisca entrambe le parti del contratto d'opera professionale e che raggiunga in sostanza più scopi essenziali, quali:

            1) l'assoluta certezza del diritto al giusto compenso professionale;

            2) l'assoluta certezza da parte del committente che le cifre richieste siano le minime inderogabili previste dalle tariffe professionali, tranne patti diversi per un compenso maggiore;

            3) il controllo degli ordini e dei collegi professionali sull'attività professionale specie in riferimento al loro compito istituzionale, in quanto emanazione del Ministero della giustizia;

            4) la scelta del professionista non subordinata alla ingiusta riduzione illegale della parcella, ma alla qualità del servizio professionale che è in grado di offrire;

            5) l'assoluta trasparenza fiscale da parte del professionista;

            6) la possibilità da parte del professionista di regolare gli sviluppi dell'attività professionale secondo un programma di previsione che, non subendo incidenti di percorso, potrà svilupparsi correttamente con conseguente incremento di lavoro per tutti e quindi maggiore occupazione.




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