XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 917
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I comuni non possono rilasciare ai privati concessioni
edilizie o autorizzazioni, né accettare comunicazioni per
l'esecuzione dei lavori, né approvare strumenti urbanistici di
iniziativa privata se alla relativa richiesta non è allegata
la certificazione dell'ordine o collegio professionale al
quale è iscritto il professionista incaricato, ove sia
attestato l'avvenuto pagamento delle prestazioni effettuate
dallo stesso professionista.
2. In caso di più professionisti incaricati deve essere
certificato per ognuno di essi l'avvenuto pagamento, nel
rispetto delle rispettive tariffe professionali vigenti
all'atto della prestazione, da parte del rispettivo ordine o
collegio professionale.
3. Per le prestazioni professionali afferenti la
progettazione esecutiva, la certificazione di cui ai commi 1 e
2 deve essere trasmessa al comune interessato, a cura
dell'intestatario della concessione o dell'autorizzazione,
entro un mese dalla comunicazione dell'avvenuto inizio dei
lavori, secondo le modalità di cui alla presente legge. Per le
prestazioni professionali relative alla direzione ed al
collaudo dei lavori tale certificazione deve essere prodotta
non oltre un mese dalla comunicazione dell'avvenuta
ultimazione dei lavori.
Art. 2.
1. Gli ordini e i collegi professionali verificano, in
cotraddittorio tra le parti, che i compensi richiesti dal
professionista siano congrui rispetto alle tariffe vigenti o
agli accordi presi e agli acconti versati, ed esprimono il
relativo parere.
2. Gli ordini e i collegi professionali provvedono al
ritiro della fattura o ricevuta fiscale provvisoria rilasciata
dal professionista, verificano che l'importo della stessa sia
conforme a quanto previamente opinato dallo stesso ordine o
collegio, e si rendono depositari della somma che il
committente versa a saldo a mezzo di assegno circolare che è
consegnato al professionista dietro ricezione della fattura o
ricevuta fiscale definitiva.
3. Gli ordini e i collegi professionali possono richiedere
al professionista, per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2,
il pagamento dei diritti di segreteria da stabilire con
apposita delibera del consiglio dell'ordine o del collegio
professionale.
4. Il professionista e il committente, prima della
verifica di cui al comma 1, possono di comune accordo nominare
arbitro il presidente dell'ordine o collegio professionale o
un suo delegato. Il lodo arbitrale è impugnabile ai sensi
dell'articolo 827 del codice di procedura civile, ma
l'impugnazione non sospende gli effetti di cui all'articolo 1
e ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
Art. 3.
1. Gli ordini e collegi professionali provvedono entro il
15 gennaio di ogni anno ad inviare al Ministero dell'economia
e delle finanze l'elenco dei nominativi dei professionisti
che, nell'anno precedente, hanno presentato fatture o ricevute
fiscali per la riscossione delle competenze professionali, con
l'indicazione del loro codice fiscale e domicilio fiscale e
dell'eventuale partita IVA, nonché, per ogni singolo
professionista, degli estremi anagrafici e del codice fiscale
dell'intestatario o degli intestatari della fattura o della
ricevuta fiscale, dell'importo delle somme liquidate e
dell'oggetto della prestazione.
Art. 4.
1. Ove l'intestatario della concessione o
dell'autorizzazione non trasmetta al comune la certificazione
dell'avvenuto pagamento delle prestazioni professionali entro
il termine di un mese di cui al comma 3 dell'articolo 1, il
comune ordina la sospensione dei lavori e, permanendo
l'inadempimento, decorsi due mesi dalla comunicazione della
sospensione, revoca la concessione o l'autorizzazione.
2. Il comune non può rilasciare il certificato di
abitabilità e d'uso se non previa consegna, da parte
dell'interessato, della certificazione di cui al comma 3
dell'articolo 1.
Art. 5.
1. Ove l'incarico di progettazione o di direzione dei
lavori sia affidato a società di ingegneria o professionali
abilitate dalla vigente legislazione all'esercizio delle
professioni tecniche, le fatture, le ricevute fiscali
provvisorie o definitive devono essere emesse esclusivamente
dal professionista firmatario del progetto.