XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 917




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I comuni non possono rilasciare ai privati concessioni edilizie o autorizzazioni, né accettare comunicazioni per l'esecuzione dei lavori, né approvare strumenti urbanistici di iniziativa privata se alla relativa richiesta non è allegata la certificazione dell'ordine o collegio professionale al quale è iscritto il professionista incaricato, ove sia attestato l'avvenuto pagamento delle prestazioni effettuate dallo stesso professionista.
        2. In caso di più professionisti incaricati deve essere certificato per ognuno di essi l'avvenuto pagamento, nel rispetto delle rispettive tariffe professionali vigenti all'atto della prestazione, da parte del rispettivo ordine o collegio professionale.
        3. Per le prestazioni professionali afferenti la progettazione esecutiva, la certificazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere trasmessa al comune interessato, a cura dell'intestatario della concessione o dell'autorizzazione, entro un mese dalla comunicazione dell'avvenuto inizio dei lavori, secondo le modalità di cui alla presente legge. Per le prestazioni professionali relative alla direzione ed al collaudo dei lavori tale certificazione deve essere prodotta non oltre un mese dalla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori.


Art. 2.

        1. Gli ordini e i collegi professionali verificano, in cotraddittorio tra le parti, che i compensi richiesti dal professionista siano congrui rispetto alle tariffe vigenti o agli accordi presi e agli acconti versati, ed esprimono il relativo parere.
        2. Gli ordini e i collegi professionali provvedono al ritiro della fattura o ricevuta fiscale provvisoria rilasciata dal professionista, verificano che l'importo della stessa sia conforme a quanto previamente opinato dallo stesso ordine o collegio, e si rendono depositari della somma che il committente versa a saldo a mezzo di assegno circolare che è consegnato al professionista dietro ricezione della fattura o ricevuta fiscale definitiva.
        3. Gli ordini e i collegi professionali possono richiedere al professionista, per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, il pagamento dei diritti di segreteria da stabilire con apposita delibera del consiglio dell'ordine o del collegio professionale.
        4. Il professionista e il committente, prima della verifica di cui al comma 1, possono di comune accordo nominare arbitro il presidente dell'ordine o collegio professionale o un suo delegato. Il lodo arbitrale è impugnabile ai sensi dell'articolo 827 del codice di procedura civile, ma l'impugnazione non sospende gli effetti di cui all'articolo 1 e ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.


Art. 3.

        1. Gli ordini e collegi professionali provvedono entro il 15 gennaio di ogni anno ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei nominativi dei professionisti che, nell'anno precedente, hanno presentato fatture o ricevute fiscali per la riscossione delle competenze professionali, con l'indicazione del loro codice fiscale e domicilio fiscale e dell'eventuale partita IVA, nonché, per ogni singolo professionista, degli estremi anagrafici e del codice fiscale dell'intestatario o degli intestatari della fattura o della ricevuta fiscale, dell'importo delle somme liquidate e dell'oggetto della prestazione.


Art. 4.

        1. Ove l'intestatario della concessione o dell'autorizzazione non trasmetta al comune la certificazione dell'avvenuto pagamento delle prestazioni professionali entro il termine di un mese di cui al comma 3 dell'articolo 1, il comune ordina la sospensione dei lavori e, permanendo l'inadempimento, decorsi due mesi dalla comunicazione della sospensione, revoca la concessione o l'autorizzazione.
        2. Il comune non può rilasciare il certificato di abitabilità e d'uso se non previa consegna, da parte dell'interessato, della certificazione di cui al comma 3 dell'articolo 1.


Art. 5.

        1. Ove l'incarico di progettazione o di direzione dei lavori sia affidato a società di ingegneria o professionali abilitate dalla vigente legislazione all'esercizio delle professioni tecniche, le fatture, le ricevute fiscali provvisorie o definitive devono essere emesse esclusivamente dal professionista firmatario del progetto.



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