XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 914




        Onorevoli Colleghi! - La legge 16 febbraio 1913, n. 89, che regola l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, nonostante le numerose ed importanti modifiche apportate nel tempo, è rimasta sostanzialmente invariata nei suoi princìpi fondamentali. Una considerazione, a questo punto, sorge spontanea e cioè che la realtà sociale ed economica nella quale si inseriva il testo, approvato all'inizio del secolo, si è andata profondamente modificando e che, di conseguenza, alla stessa legge vanno apportate opportune modifiche che la rendano più aderente all'attuale contesto sociale.
        Con la presente proposta di legge si vogliono raggiungere due obiettivi: il primo è quello di aumentare il numero di notai esistenti nel territorio, dando così la possibilità a molti giovani disoccupati laureati (di cui tutti conosciamo l'elevato numero) di inserirsi nel mondo del lavoro; il secondo è quello di fornire un servizio più adeguato alle esigenze dei cittadini che, spesso, soprattutto nei piccoli centri sparsi su tutto il territorio nazionale, affrontano grosse difficoltà quando devono usufruire di qualche prestazione professionale che ricade nel campo di competenze dei notai.
        In questo modo la presente proposta di legge non interviene minimamente sul ruolo e le funzioni che svolge il notaio nella nostra struttura sociale, ma cerca di aggiornare, ai tempi ed alla realtà attuale, il numero e la presenza degli stessi nel territorio del nostro Paese.
        D'altra parte se, come è auspicabile, si arriverà nei tempi previsti ad una completa integrazione europea, si dovrà provvedere ad una revisione legislativa più ampia che tenga conto della necessità di determinare un nuovo sistema generale di riconoscimento dei diplomi e delle lauree in ambito europeo con la conseguente liberalizzazione nell'esercizio delle professioni.
        L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede una riduzione del numero di abitanti per la determinazione del numero dei notai dagli attuali 8 mila a 4 mila, per le considerazioni esposte e tenuto conto, oltretutto, che il volume di affari, rispetto all'inizio del secolo, è sicuramente aumentato.
        Gli articoli 2 e 3 modificano, rispettivamente, gli articoli 26 e 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e sono la diretta conseguenza di quanto previsto dall'articolo 1.
        Con l'articolo 4 si abbassa l'età "pensionabile", portando il limite di età per l'esercizio della professione notarile dagli attuali settantacinque a sessantacinque anni.




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