XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 914
Onorevoli Colleghi! - La legge 16 febbraio 1913, n. 89,
che regola l'ordinamento del notariato e degli archivi
notarili, nonostante le numerose ed importanti modifiche
apportate nel tempo, è rimasta sostanzialmente invariata nei
suoi princìpi fondamentali. Una considerazione, a questo
punto, sorge spontanea e cioè che la realtà sociale ed
economica nella quale si inseriva il testo, approvato
all'inizio del secolo, si è andata profondamente modificando e
che, di conseguenza, alla stessa legge vanno apportate
opportune modifiche che la rendano più aderente all'attuale
contesto sociale.
Con la presente proposta di legge si vogliono raggiungere
due obiettivi: il primo è quello di aumentare il numero di
notai esistenti nel territorio, dando così la possibilità a
molti giovani disoccupati laureati (di cui tutti conosciamo
l'elevato numero) di inserirsi nel mondo del lavoro; il
secondo è quello di fornire un servizio più adeguato alle
esigenze dei cittadini che, spesso, soprattutto nei piccoli
centri sparsi su tutto il territorio nazionale, affrontano
grosse difficoltà quando devono usufruire di qualche
prestazione professionale che ricade nel campo di competenze
dei notai.
In questo modo la presente proposta di legge non
interviene minimamente sul ruolo e le funzioni che svolge il
notaio nella nostra struttura sociale, ma cerca di aggiornare,
ai tempi ed alla realtà attuale, il numero e la presenza degli
stessi nel territorio del nostro Paese.
D'altra parte se, come è auspicabile, si arriverà nei
tempi previsti ad una completa integrazione europea, si dovrà
provvedere ad una revisione legislativa più ampia che tenga
conto della necessità di determinare un nuovo sistema generale
di riconoscimento dei diplomi e delle lauree in ambito europeo
con la conseguente liberalizzazione nell'esercizio delle
professioni.
L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede una
riduzione del numero di abitanti per la determinazione del
numero dei notai dagli attuali 8 mila a 4 mila, per le
considerazioni esposte e tenuto conto, oltretutto, che il
volume di affari, rispetto all'inizio del secolo, è
sicuramente aumentato.
Gli articoli 2 e 3 modificano, rispettivamente, gli
articoli 26 e 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e sono
la diretta conseguenza di quanto previsto dall'articolo 1.
Con l'articolo 4 si abbassa l'età "pensionabile", portando
il limite di età per l'esercizio della professione notarile
dagli attuali settantacinque a sessantacinque anni.