XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 914
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 16 febbraio
1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro della giustizia sono determinati
il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto,
sentiti i consigli notarili e le corti d'appello, tenendo
conto della popolazione e procurando che di regola ad ogni
posto notarile corrisponda una popolazione di non più di 4
mila abitanti".
2. Il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo
comma dell'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere
emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Il Ministro della giustizia mette a concorso i nuovi
posti di notaio creati per effetto di quanto disposto dal
comma 1 nella misura di un terzo nel 2002, di un terzo nel
2003 e di un terzo nel 2004.
Art. 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
"Il notaio può esercitare le sue funzioni soltanto nel
territorio del comune in cui si trova la sua sede
notarile".
Art. 3.
1. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
"Il notaio non può prestare il suo ministero fuori del
territorio del comune in cui si trova la sua sede
notarile".
Art. 4.
1. L'articolo 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n.
1953, è sostituito dal seguente:
"Art. 37. - (Dispensa di notai per limite di età). -
1. I notai cessano di pieno diritto dall'esercizio, per
limite d'età, con effetto dal giorno in cui compiono il
sessantacinquesimo anno".