XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 914




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

        "Con decreto del Ministro della giustizia sono determinati il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto, sentiti i consigli notarili e le corti d'appello, tenendo conto della popolazione e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di non più di 4 mila abitanti".

        2. Il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Il Ministro della giustizia mette a concorso i nuovi posti di notaio creati per effetto di quanto disposto dal comma 1 nella misura di un terzo nel 2002, di un terzo nel 2003 e di un terzo nel 2004.


Art. 2.

        1. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

        "Il notaio può esercitare le sue funzioni soltanto nel territorio del comune in cui si trova la sua sede notarile".


Art. 3.

        1. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

        "Il notaio non può prestare il suo ministero fuori del territorio del comune in cui si trova la sua sede notarile".

Art. 4.

        1. L'articolo 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:

        "Art. 37. - (Dispensa di notai per limite di età). - 1. I notai cessano di pieno diritto dall'esercizio, per limite d'età, con effetto dal giorno in cui compiono il sessantacinquesimo anno".



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