XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 911




        Onorevoli Colleghi! - L'attuale normativa sul Servizio sanitario nazionale non prevede e di conseguenza non disciplina gli interventi di terapia antalgica e cure palliative, nonché le cure domiciliari ambulatoriali ospedaliere e residenziali, in favore di pazienti affetti da dolore cronico benigno e da dolore da neoplasie maligne.
        Questi pazienti denominati "pazienti algici" costituiscono oggi, purtroppo, un gruppo molto consistente; dal punto di vista statistico, negli ultimi anni si è osservato, infatti, un aumento costante dell'incidenza di tali malattie. La mortalità per cancro, ad esempio, rappresenta, oggi, in Italia la seconda causa di morte, in termini concreti: quasi 160 mila italiani decedono annualmente a causa di tale malattia.
        Nonostante tali considerazioni, le terapie di cui i pazienti necessitano nonché la diagnostica ed i supporti psicologici, socio-assistenziali e solidaristici non trovano la necessaria organica integrazione nel quadro dell'assistenza sanitaria nazionale.
        La presente proposta di legge ha lo scopo di regolamentare giuridicamente le terapie antalgiche e le cure palliative prevedendo la realizzazione articolata e razionale degli interventi di diagnostica e cura, fornendo il necessario sostegno psicologico ai malati e alle famiglie, istituendo una rete di unità operative che agiscono sia negli ospedali che a domicilio, stimolando le organizzazioni di volontariato, diffondendo la cultura della solidarietà nonché la cultura della sofferenza nei confronti dei pazienti ricoverati.
        L'articolo 1 definisce gli obiettivi e le finalità della presente proposta di legge, stabilisce i mezzi e i tempi con cui attuare il programma di assistenza razionalizzando e coordinando le varie iniziative, anche preesistenti.
        Gli articoli 2 e 3 disciplinano in particolare l'istituzione delle unità operative di fisiopatologia, terapia antalgica e cure palliative.
        Gli articoli 4 e 5 definiscono i criteri organizzativi delle unità operative e delle terapie antalgiche e cure palliative. Esse devono rispondere in modo flessibile ai bisogni socio-assistenziali dei pazienti algici garantendo la possibilità di usufruire di cure ed assistenza realizzate secondo il modello enunciato dalla presente proposta di legge.
        Gli articoli 6 e 7 disciplinano rispettivamente la dotazione del personale, i requisiti minimi richiesti e le modalità per poter partecipare ai bandi di assegnazione ai vari ruoli nell'ambito delle unità operative.
        L'articolo 8 prevede la possibilità di affidare le forniture dei servizi e dei posti letto a società per azioni anche private e l'articolo 9 disciplina l'attività delle organizzazioni di volontariato, nonché la formazione dei volontari, in tale settore.
        L'articolo 12, infine, istituisce presso ogni regione gli osservatori per le cure antalgiche e le cure palliative. Per garantire il funzionamento del servizio anche in caso di inerzia degli organi preposti, l'articolo 13 prevede adeguati poteri sostitutivi. L'articolo 14 istituisce un apposito Fondo nazionale da ripartire tra le regioni, il cui finanziamento è assicurato dalle minori spese, facenti capo al Fondo sanitario nazionale, relative alla ospedalizzazione dei pazienti algici.




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