XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 911
Onorevoli Colleghi! - L'attuale normativa sul Servizio
sanitario nazionale non prevede e di conseguenza non
disciplina gli interventi di terapia antalgica e cure
palliative, nonché le cure domiciliari ambulatoriali
ospedaliere e residenziali, in favore di pazienti affetti da
dolore cronico benigno e da dolore da neoplasie maligne.
Questi pazienti denominati "pazienti algici" costituiscono
oggi, purtroppo, un gruppo molto consistente; dal punto di
vista statistico, negli ultimi anni si è osservato, infatti,
un aumento costante dell'incidenza di tali malattie. La
mortalità per cancro, ad esempio, rappresenta, oggi, in Italia
la seconda causa di morte, in termini concreti: quasi 160 mila
italiani decedono annualmente a causa di tale malattia.
Nonostante tali considerazioni, le terapie di cui i
pazienti necessitano nonché la diagnostica ed i supporti
psicologici, socio-assistenziali e solidaristici non trovano
la necessaria organica integrazione nel quadro dell'assistenza
sanitaria nazionale.
La presente proposta di legge ha lo scopo di regolamentare
giuridicamente le terapie antalgiche e le cure palliative
prevedendo la realizzazione articolata e razionale degli
interventi di diagnostica e cura, fornendo il necessario
sostegno psicologico ai malati e alle famiglie, istituendo una
rete di unità operative che agiscono sia negli ospedali che a
domicilio, stimolando le organizzazioni di volontariato,
diffondendo la cultura della solidarietà nonché la cultura
della sofferenza nei confronti dei pazienti ricoverati.
L'articolo 1 definisce gli obiettivi e le finalità della
presente proposta di legge, stabilisce i mezzi e i tempi con
cui attuare il programma di assistenza razionalizzando e
coordinando le varie iniziative, anche preesistenti.
Gli articoli 2 e 3 disciplinano in particolare
l'istituzione delle unità operative di fisiopatologia, terapia
antalgica e cure palliative.
Gli articoli 4 e 5 definiscono i criteri organizzativi
delle unità operative e delle terapie antalgiche e cure
palliative. Esse devono rispondere in modo flessibile ai
bisogni socio-assistenziali dei pazienti algici garantendo la
possibilità di usufruire di cure ed assistenza realizzate
secondo il modello enunciato dalla presente proposta di
legge.
Gli articoli 6 e 7 disciplinano rispettivamente la
dotazione del personale, i requisiti minimi richiesti e le
modalità per poter partecipare ai bandi di assegnazione ai
vari ruoli nell'ambito delle unità operative.
L'articolo 8 prevede la possibilità di affidare le
forniture dei servizi e dei posti letto a società per azioni
anche private e l'articolo 9 disciplina l'attività delle
organizzazioni di volontariato, nonché la formazione dei
volontari, in tale settore.
L'articolo 12, infine, istituisce presso ogni regione gli
osservatori per le cure antalgiche e le cure palliative. Per
garantire il funzionamento del servizio anche in caso di
inerzia degli organi preposti, l'articolo 13 prevede adeguati
poteri sostitutivi. L'articolo 14 istituisce un apposito Fondo
nazionale da ripartire tra le regioni, il cui finanziamento è
assicurato dalle minori spese, facenti capo al Fondo sanitario
nazionale, relative alla ospedalizzazione dei pazienti
algici.