XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 911
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge ha lo scopo di disciplinare gli
interventi di terapia antalgica e cure palliative come
definita ai sensi del comma 2, nonché delle cure domiciliari,
ambulatoriali, ospedaliere e residenziali, in favore di
pazienti affetti da dolore cronico benigno e da dolore da
cancro, di seguito denominati "pazienti algici".
2. Per terapia antalgica e cure palliative si intende
l'organica integrazione della diagnostica della terapia del
dolore e dei supporti psicologici, socio-assistenziali e
solidaristici volti alla ottimizzazione della qualità della
vita dei pazienti algici.
3. Con la presente legge si intende:
a) attuare con mezzi e tempi adeguati un programma
di assistenza sanitaria per pazienti affetti da sindromi a
carattere doloroso;
b) razionalizzare e coordinare le iniziative già
operanti nel Servizio sanitario nazionale, fornendo supporti
tecno-professionali adeguati;
c) fornire adeguato sostegno alle famiglie
interessate dalle problematiche sanitarie, socio-assistenziali
e psicologiche relative ai pazienti algici terminali;
d) istituire una rete nazionale di unità operative
con posti riservati di degenza onde permettere la diagnosi ed
il trattamento di patologie algiche croniche e le fasi algiche
della malattia terminale, come continuità dell'assistenza
domiciliare per quei pazienti non assistibili al proprio
domicilio;
e) stimolare e sostenere le organizzazioni di
volontariato e le fondazioni attive nel settore dell'aiuto ai
pazienti in fase avanzata o terminale ed in quelli con dolore
cronico, collegandole in modo organico con le strutture
professionalmente adibite alla terapia dei pazienti algici;
f) diffondere la cultura della solidarietà nei
confronti dei pazienti algici terminali e di quanti affetti da
dolori cronici;
g) diffondere la cultura della non sofferenza nei
confronti dei pazienti ricoverati presso strutture
ospedaliere.
Art. 2.
(Unità operative di fisiopatologia,
terapia antalgica e cure palliative).
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui
all'articolo 1, sono istituite, presso ogni regione, unità
operative di fisiopatologia, terapia antalgica e cure
palliative, di seguito denominate "unità operative".
2. Le unità operative garantiscono:
a) la cura e l'assistenza continuativa di tipo
intensivo ai pazienti algici e terminali ricoverati in
strutture ospedaliere appositamente attrezzate;
b) l'attività ambulatoriale per pazienti
algici;
c) le prestazioni in regime di ospedalizzazione
diurna;
d) le consulenze di terapia del dolore per le
varie unità operative della struttura ospedaliera;
e) il servizio di consulenza telefonica per
pazienti algici e tumorali dimessi dai reparti di terapia
antalgica e cure palliative da fornire ai medici di medicina
generale ed alle famiglie dei pazienti, in regime di
continuità terapeutica;
f) l'assistenza integrata con quella del medico di
medicina generale, secondo le modalità di cui all'articolo
4;
g) il coordinamento dell'attività, svolta a
domicilio ed in ospedale, dalle organizzazioni di
volontariato.
Art. 3.
(Istituzione delle unità operative).
1. Le regioni indicano le aziende ospedaliere e le aziende
sanitarie locali ove istituire una unità operativa con
delibera della giunta regionale, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il
numero di unità operative deve essere rapportato alla
popolazione residente sul territorio di competenza della
azienda ospedaliera o dell'azienda sanitaria locale e comunque
non deve essere inferiore ad una unità operativa ogni 250 mila
abitanti.
2. La decisione di elevare a due il numero delle unità
operative è adottata dalla giunta regionale, previo parere
vincolante dell'osservatorio regionale di cui all'articolo 12.
Non possono essere previste due unità operative nella stessa
azienda ospedaliera se la prima unità operativa non ha
raggiunto il massimo di recettività, calcolato in venti posti
letto.
3. Qualora alla data di entrata in vigore della presente
legge non sia già operante all'interno di una azienda
ospedaliera una struttura adibita alla prestazione di
fisiopatologia, terapia anatalgica e cure palliative, ma
questa esista in un istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico o in altra struttura, è possibile stipulare con
tali strutture apposite convenzioni ai fini dell'erogazione
delle terapie antalgiche e di cure palliative secondo le
modalità previste dall'articolo 4. Decade in tal caso
l'obbligo da parte dell'azienda ospedaliera o dell'azienda
sanitaria locale della istituzione di una unità operativa.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, l'azienda
ospedaliera può comunque richiedere alla regione l'istituzione
di una unità operativa, inoltrando all'assessorato alla sanità
competente specifica domanda entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Su tale richiesta
esprime parere tecnico l'osservatorio regionale di cui
all'articolo 12.
Art. 4.
(Organizzazione della unità operativa).
1. L'organizzazione della unità operativa deve rispondere
in modo flessibile ai bisogni socio-assistenziali dei pazienti
algici garantendo la possibilità di usufruire di cure ed
assistenza, realizzate attraverso l'assistenza domiciliare
programmata da parte del medico di medicina generale con le
seguenti modalità:
a) consulenza specialistica di terapia antalgica e
di cure palliative a domicilio;
b) consulenza telefonica continuativa;
c) ricovero in day hospital;
d) ricovero in strutture ospedaliere;
e) possibilità di erogazione diretta da parte
della unità operativa dei farmaci e dei presidi sanitari ed
ausiliari necessari in comodato d'uso.
2. L'assistenza domiciliare programmata si attua per i
pazienti algici tumorali in fase terminale su richiesta del
medico di medicina generale e con l'assenso del sanitario
specialista della struttura ospedaliera, ove sussistano le
dovute necessità. Tale assistenza garantisce il livello minimo
di assistenza da prestare ai pazienti algici terminali e fissa
in due accessi settimanali il numero di visite del medico di
medicina generale, in un accesso mensile per il medico
specialista della unità operativa, qualora ne venga richiesta
la consulenza, e di un accesso ogni venti giorni di un
infermiere professionale della unità operativa, qualora
necessario. L'assistenza nelle fasce orarie per convenzione
non coperte dal medico di medicina generale è garantita dal
servizio di guardia medica che si avvale della consulenza
telefonica del centro operativo della unità operativa.
L'assistenza infermieristica per un massimo di tre accessi
domiciliari è erogata da infermieri delle strutture
territoriali in regime di reciproca collaborazione con la
unità operativa a cui fanno capo organizzativamente. Il
personale infermieristico distrettuale preposto è alle
dipendenze del responsabile della unità operativa e deve
svolgere un corso di preparazione specifica organizzato a
livello regionale.
3. L'assistenza telefonica è garantita 24 ore su 24 da un
centro operativo composto da una unità sanitaria specialistica
facente capo alla unità operativa.
4. Il ricovero a ciclo diurno è attuato ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22
ottobre 1992.
5. Il ricovero in strutture ospedaliere è deciso per
motivi sanitari o sociali e viene richiesto dal medico di
medicina generale.
Art. 5.
(Unità operative di ricovero).
1. Ogni unità operativa deve avere almeno un posto letto
ogni 50 mila abitanti ed una quota pari al 20 per cento di
letti in regime di day hospital con variazioni regionali
rispetto all'indice sopra indicato contenute entro il 15 per
cento in eccesso o in difetto.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la giunta regionale, sentito il parere
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, stabilisce il
numero di posti letto necessari per ogni regione sulla base
dei dati epidemiologici di mortalità e morbilità regionale.
Gli ospedali non aziendalizzati che alla data di entrata in
vigore della presente legge hanno già attivato posti letto
provvedono ad adeguarsi alla programmazione numerica stabilita
dalla regione; allo stesso adeguamento provvedono le strutture
accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico.
3. Le caratteristiche architettoniche e funzionali delle
strutture di degenza delle unità operative devono avere i
seguenti requisiti strutturali minimi:
a) moduli di 10-14 posti letto;
b) posti letto allocati in stanza singola, con
possibilità di letto aggiunto per garantire la presenza
continuativa di un familiare;
c) stanze con servizi igienici propri,
opportunamente predisposti per la ridotta autonomia dei
pazienti ricoverati;
d) aree di ritrovo comune, piccole cucine autonome
ed aree che garantiscano il colloquio riservato;
e) libero accesso ai familiari 24 ore su 24. Le
modalità di accettazione e di dimissione, sia in regime di
ricovero sia di ospedalizzazione diurna, devono essere
caratterizzate da semplificazione dei passaggi burocratici;
f) attivazione di almeno due posti letto di
day-hospital.
Art. 6.
(Dotazione di personale
per ogni unità operativa).
1. La unità operativa deve essere considerata specialità
ad elevata assistenza ai sensi dell'articolo 3, comma 5,
lettera b), del decreto del Ministro della sanità 13
settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
255 del 24 settembre 1988, e di tipo intensivo, tenuto conto
altresì delle necessità relative ai modelli di assistenza
domiciliare di cui all'articolo 4 della presente legge.
2. La dotazione di personale deve garantire la gestione
del modulo di ricovero di almeno due posti letto di
day-hospital, di un ambulatorio divisionale, della
centrale di consulenza telefonica e della assistenza
domiciliare integrata.
3. Le figure funzionali in organico presso le unità
operative sono:
a) un dirigente medico di secondo livello;
b) un numero di medici di primo livello atto a
garantire turni di 24 ore per assistenza di reparto, guardia
telefonica, consulenze nei reparti, attività ambulatoriale e
interventi in sala operatoria per tecniche invasive;
c) un caposala;
d) infermieri professionali;
e) ausiliari sanitari;
f) personale amministrativo.
4. Il numero di unità di personale di cui alle lettere
d), e) ed f) del comma 3, relativamente ad ogni
unità operativa, è definito con decreto del presidente della
giunta regionale, su proposta dell'osservatorio di cui
all'articolo 12.
5. Devono altresì operare presso l'unità operativa una
unità di assistenza psicologica e di assistenza sociale per
almeno ventotto ore settimanali. Qualora non già in ruolo di
dipendenza dalla azienda ospedaliera possono essere previste
per le figure professionali da impiegare in tali unità
contratti di consulenza continuativa.
6. Il personale della unità operativa è autorizzato a
svolgere la propria attività in stretto raccordo con i servizi
socio-sanitari territoriali.
Art. 7.
(Requisiti per il personale).
1. I requisiti minimi richiesti per poter partecipare ai
concorsi per l'immissione nel ruolo di dirigente di secondo
livello presso una unità operativa sono:
a) il possesso dei requisiti richiesti dalle leggi
vigenti per l'accesso ai posti di dirigente di secondo
livello. In via preferenziale, ai fini della valutazione del
curriculum dei partecipanti, devono essere valutate le
abilitazioni alle funzioni primariali conseguite nelle
specialità di anestesiologia e rianimazione; secondariamente
in oncologia medica;
b) lo svolgimento di una attività di coordinamento
o di dirigenza documentata e continuata per almeno quattro
anni nell'ambito della terapia del dolore e delle cure
palliative, presso aziende sanitarie locali o presso strutture
private accreditate e convenzionate a livello regionale.
2. Il Ministero della sanità provvede annualmente a
pubblicare un albo nazionale dei medici abilitati alla
partecipazione ai concorsi per l'assegnazione del posto di
secondo livello presso le unità operative.
3. Possono accedere ai concorsi per dirigente di primo
livello delle unità operative i laureati in medicina e
chirurgia, abilitati all'esercizio della professione, che
abbiano conseguito apposito diploma di abilitazione al termine
di un corso teorico-pratico di qualificazione professionale in
fisiopatologia, terapia del dolore e cure palliative, della
durata di dodici mesi, istituito a livello regionale, sulla
base di appositi programmi nazionali omogenei stabiliti dal
Ministro della sanità. Titolo per l'accesso al corso
teorico-pratico è la specializzazione in anestesia e
rianimazione nonché un curriculum attestante la
frequenza di corsi, congressi e quant'altro attenga la
disciplina della fisiopatologia, terapia del dolore e delle
cure palliative.
4. I corsi tecnico-pratici possono essere svolti a livello
regionale con la stipula di convenzioni con scuole private,
istituti privati di ricerca e didattica nella disciplina o
fondazioni che prevedono nello statuto didattica finalizzata
nella disciplina, istituite da almeno tre anni ed operanti a
livello nazionale ed internazionale nel campo specifico della
fisiopatologia, terapia del dolore e cure palliative. Il corpo
docente si avvale della consulenza dei dirigenti di secondo
livello che dirigono unità operative e di esperti segnalati
dalle società scientifiche che si occupano di terapia del
dolore e di cure palliative, previa presentazione di un
curriculum che attesti la capacità didattica svolta per
almeno dieci anni nella predetta disciplina da parte degli
aspiranti docenti in strutture pubbliche e private.
5. Le scuole di cui al comma 4 devono essere accreditate a
livello nazionale con iscrizione presso un apposito albo
previo giudizio annualmente espresso da una Commissione
regionale appositamente istituita. Gli infermieri
professionali e gli infermieri dirigenti assegnati alle unità
operative devono essere in possesso di un apposito diploma di
abilitazione conseguito dopo aver frequentato un corso di
specializzazione di sei mesi in aerea critica con indirizzo in
fisiopatologia, terapia del dolore e cure palliative. Il corso
è istituito annualmente a livello regionale sulla base di
appositi programmi omogenei stabiliti dal Ministro della
sanità.
6. In attesa dell'istituzione del primo corso
professionale sono esentati dal requisito del diploma di
abilitazione gli infermieri professionali che possono
certificare una attività continuativa retribuita di almeno
dodici mesi svolta presso strutture, pubbliche o private,
accreditate o convenzionate, eroganti terapie antalgiche e
cure palliative.
7. La domanda per l'esenzione di cui al comma 6 deve
essere presentata all'assessorato alla sanità regionale che si
pronuncia entro due mesi.
Art. 8.
(Integrazione pubblico-privato).
1. Ogni regione può affidare alla gestione di società per
azioni a capitale anche privato, per la fornitura di servizi
sanitari, i posti letto ospedalieri non gestiti dal Servizio
sanitario nazionale, in misura comunque non superiore al 30
per cento dei posti letto totali assegnati alla regione.
2. L'accreditamento alle società di cui al comma 1 deve
essere deliberato e rinnovato annualmente da parte della
giunta regionale, a seguito della verifica del possesso dei
requisiti minimi di personale e strutture, secondo quanto
previsto dagli articoli 5 e 7.
Art. 9.
(Organizzazioni di volontariato e formazione di
volontari).
1. Nell'attività non professionale della unità operativa
sono coinvolti di diritto gli operatori volontari delle
organizzazioni iscritte all'elenco regionale e gli enti
accreditati, che non perseguono fini di lucro, operanti nel
settore specifico dell'aiuto ai pazienti terminali e alle loro
famiglie.
2. L'inserimento operativo dei volontari è autorizzato
dalla amministrazione della azienda ospedaliera, della azienda
sanitaria locale o degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, secondo schemi di integrazione
concordati tra il dirigente della unità operativa, le
organizzazioni di volontariato e gli enti che non perseguono
fini di lucro, acquisito il parere vincolante del direttore
sanitario delle aziende sanitarie interessate.
3. I volontari delle organizzazioni e degli enti integrati
nella unità operativa devono essere abilitati all'attività
attraverso corsi teorico-pratici svolti a livello regionale o
locale e secondo programmi comunque accreditati
dall'assessorato alla sanità regionale entro un mese dalla
presentazione dei programmi stessi alla regione.
4. Le regioni finanziano l'80 per cento dei costi di
formazione per volontari accreditati annualmente.
5. I volontari, prima di essere avviati alla fase
operativa, devono essere sottoposti ad un colloquio
attitudinale da parte di uno psicologo, possibilmente operante
nella unità operativa. Per ciascun volontario lo psicologo
rilascia all'organizzazione una abilitazione scritta annuale
controfirmata dal direttore sanitario dell'azienda.
6. I volontari attivi devono essere comunque sottoposti a
verifiche ogni mese da parte di uno psicologo.
Art. 10.
(Trasporti di pazienti).
1. Le aziende sanitarie ed ospedaliere che non posseggono
propri mezzi di trasporto possono stipulare con le
associazioni una apposita convenzione per garantire il
trasporto gratuito del paziente algico dalla propria
abitazione alla unità operativa e viceversa secondo le
esigenze richieste dal responsabile dell'unità operativa
stessa.
Art. 11.
(Unità operativa e strutture
dipartimentali ospedaliere).
1. In considerazione delle tipologie dei pazienti trattati
e delle caratteristiche delle differenti fasi di assistenza,
il dirigente della unità operativa deve far parte di uno dei
seguenti dipartimenti:
a) dipartimento onco-ematologico;
b) dipartimento di emergenza ed urgenza;
c) dipartimento di lungodegenza;
d) dipartimento chirurgico.
Art. 12.
(Osservatorio regionale).
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ogni regione provvede alla istituzione, presso
l'assessorato alla sanità, di un osservatorio regionale per la
terapia antalgica e le cure palliative. Membri
dell'osservatorio sono:
a) il dirigente regionale dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, con ruolo di presidente o suo
delegato;
b) un direttore generale di azienda sanitaria
locale, o suo delegato;
c) un direttore generale di azienda ospedaliera, o
suo delegato;
d) il responsabile regionale dei servizi
assistenziali;
e) tre dirigenti di unità operativa già operanti
nella regione o, nel caso di loro assenza, tre delegati delle
società scientifiche di settore;
f) un dirigente del servizio infermieristico di
una unità operativa già operante nella regione o, in assenza,
un delegato del collegio degli infermieri professionali ed
assistenti vigilatrici di infanzia;
g) un delegato delle organizzazioni sindacali dei
medici di medicina generale maggiormente rappresentative a
livello nazionale, designato dall'ordine dei medici;
h) un delegato delle organizzazioni di
volontariato iscritte nell'elenco regionale o degli enti non
aventi fini di lucro e regolarmente costituiti, i cui statuti
prevedono finalità inerenti la cura dei pazienti algici o la
diffusione della disciplina antalgica.
2. I membri dell'osservatorio rimangono in carica tre
anni. Scaduto tale termine la giunta regionale provvede al
rinnovo o alla riconferma delle nomine.
3. Entro tre mesi dal proprio insediamento l'osservatorio
regionale:
a) esprime parere tecnico alla giunta regionale
relativo alla allocazione delle unità operative presso le
aziende sanitarie locali o le aziende ospedaliere e gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
b) definisce le piante organiche minime di una
unità operativa;
c) redige gli schemi tipo necessari per la stipula
della convenzioni tra aziende sanitarie pubbliche e le
strutture private di cui all'articolo 8;
d) stipula eventuali convenzioni con le scuole
private di insegnamento abilitate dalle società scientifiche
di settore per la formazione del personale di cui all'articolo
7;
e) valuta, ai fini dell'accreditamento, i
programmi di formazione per volontari di cui all'articolo
9.
Art. 13.
(Poteri sostitutivi).
1. Qualora le regioni non provvedano alla istituzione
dell'osservatorio regionale di cui all'articolo 12 entro il
termine stabilito al comma 1 del medesimo articolo, il
Ministro della sanità nomina per le regioni inadempienti,
entro un mese, un commissario cui sono conferiti tutti i
poteri assegnati all'osservatorio.
Art. 14.
(Istituzione del Fondo nazionale).
1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo
nazionale per la terapia antalgica e le cure palliative, con
una dotazione di lire 300 miliardi per il triennio
2001-2003.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito fra le regioni
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente trasferimento degli
stanziamenti relativi al Fondo sanitario nazionale iscritti
allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per il triennio
2001-2003.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 15.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.