XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 907
Onorevoli Colleghi! - L'effettività del diritto alla
salute, riconosciuto solennemente nella nostra Costituzione e
promosso dalla riforma sanitaria del 1978, è soggetta a
numerose difficoltà. Per contenerle al massimo si impone una
valorizzazione del ruolo di controllo dei parlamentari che in
altri ambiti, si pensi al regime carcerario, ha potuto
svolgere una efficace funzione di stimolo. Per questo la
presente proposta di legge all'articolo 1 estende il diritto
dei parlamentari di effettuare visite senza permesso, previsto
per gli stabilimenti carcerari dall'articolo 56 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 787, a tutte le realtà del servizio
pubblico sanitario indipendentemente dal tipo di gestione.
Vengono così comprese quelle in convenzione e concessione,
come del resto già previsto dalla legislazione vigente
(decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio
1995, concernente lo schema generale di riferimento della
"Carta dei servizi pubblici sanitari"). Del resto, il
superamento dell'esclusiva della gestione pubblica del
servizio, con l'apertura ad un'effettiva concorrenza e quindi
ad una maggiore efficienza, non potrebbe certo essere scisso
da un'effettiva tutela del cittadino in tutto il servizio
pubblico allargato. Tale diritto all'accesso senza permesso è
previsto anche per le strutture private del privato
sociale.
L'articolo 2 inserisce poi i parlamentari nell'elenco dei
soggetti abilitati a presentare osservazioni, opposizioni,
denunce e reclami in via amministrativa per garantire la
tutela della salute nel Servizio sanitario nazionale, secondo
quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che è stato poi
ulteriormente applicato dalla già richiamata "Carta dei
servizi pubblici sanitari".