XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 907
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai fini della tutela della salute prevista
dall'articolo 32 della Costituzione e dell'attuazione dei
prinćpi del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo
1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i parlamentari della
Repubblica possono accedere senza permesso, senza creare
turbative nei luoghi di terapia intensiva o al momento
dell'atto chirurgico, a tutti i locali delle strutture
sanitarie erogatrici di servizi pubblici, anche in regime di
concessione o mediante convenzione, ed in tutte le strutture
private e del privato sociale che forniscano servizi in ambito
sanitario e socio-assistenziale.
Art. 2.
1. Al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 14 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole:
"presso la regione competente," sono inserite le seguenti: "e
dei parlamentari della Repubblica,".