XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 904
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 25 della legge 26
luglio 1984, n. 413, prevede che, nei confronti dei lavoratori
marittimi, i singoli periodi di navigazione mercantili svolti
prima del 1^ gennaio 1980 siano prolungati, ai fini della
concessione delle prestazioni a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, di un ulteriore periodo ottenuto
maggiorando del 40 per cento la durata dei periodi stessi,
agevolazione concessa in riferimento al lavoro svolto ritenuto
particolarmente usurante.
A giudizio dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), condiviso dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, questi prolungamenti e maggiorazioni non
si applicano in occasione dei trasferimenti dei periodi di
iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ad altre gestioni
pensionistiche, ai sensi della legge n. 29 del 1979, perché
previsti unicamente per la concessione di prestazioni
pensionistiche a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria. Tale orientamento appare al proponente in
evidente contrasto con le finalità della legge sulla
ricongiunzione, la quale prevede che periodi di iscrizione
all'INPS possano essere ricongiunti nella gestione in cui il
lavoratore risulta iscritto all'atto della domanda di
pensionamento "ai fini del diritto e della misura di un'unica
pensione". Ora, se è vero che la ricongiunzione dei periodi
assicurativi è finalizzata al conseguimento di una sola
pensione, non si può impedire che in questa pensione siano
trasferiti non solo i contributi versati all'INPS ma anche i
benefìci e le maggiorazioni ad essi connessi.
A tale fine si presenta la proposta di legge.