XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 904




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 25 della legge 26 luglio 1984, n. 413, prevede che, nei confronti dei lavoratori marittimi, i singoli periodi di navigazione mercantili svolti prima del 1^ gennaio 1980 siano prolungati, ai fini della concessione delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di un ulteriore periodo ottenuto maggiorando del 40 per cento la durata dei periodi stessi, agevolazione concessa in riferimento al lavoro svolto ritenuto particolarmente usurante.
        A giudizio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), condiviso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, questi prolungamenti e maggiorazioni non si applicano in occasione dei trasferimenti dei periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ad altre gestioni pensionistiche, ai sensi della legge n. 29 del 1979, perché previsti unicamente per la concessione di prestazioni pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Tale orientamento appare al proponente in evidente contrasto con le finalità della legge sulla ricongiunzione, la quale prevede che periodi di iscrizione all'INPS possano essere ricongiunti nella gestione in cui il lavoratore risulta iscritto all'atto della domanda di pensionamento "ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione". Ora, se è vero che la ricongiunzione dei periodi assicurativi è finalizzata al conseguimento di una sola pensione, non si può impedire che in questa pensione siano trasferiti non solo i contributi versati all'INPS ma anche i benefìci e le maggiorazioni ad essi connessi.
        A tale fine si presenta la proposta di legge.




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