XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 904
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 26 luglio 1984,
n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale
prolungamento è riconosciuto anche in caso di trasferimento
delle posizioni contributive ad altre gestioni pensionistiche,
ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1979, n.
29".
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 240 milioni annue a decorrere
dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.