XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 904




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 26 luglio 1984, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale prolungamento è riconosciuto anche in caso di trasferimento delle posizioni contributive ad altre gestioni pensionistiche, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1979, n. 29".


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 240 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione