XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 902




        Onorevoli Colleghi! - Uno dei settori più danneggiati dall'invadenza burocratica, contro la quale si invoca da più parti una rapida e sistematica delegificazione, è, notoriamente, quello delle libere professioni. E, tra le libere professioni, una delle più duramente colpite è stata, senza dubbio, la psicoterapia.
        La presente proposta di legge vuole emendare due basilari difetti della legge n. 56 del 1989, per il regolamento della professione di psicologo, che hanno creato diffuso disagio e conflittualità permanente nel mondo della psicologia e psicoterapia italiane ed attirato sul nostro Paese la critica severa e la pubblica denuncia della comunità psicologica europea. Il primo grave difetto riguarda le norme sulla psicoterapia introdotte dalla legge n. 56 del 1989. Con l'articolo 3 di tale legge fu artificiosamente creata una regolamentazione speciale della psicoterapia, che fu affidata al Ministero dell'università e ad alcuni esponenti del mondo accademico, spesso privi della necessaria competenza.
        L'assurdità di questa normativa emerge con chiarezza solo se si tengono ben presenti i caratteri storici peculiari della psicoterapia, una disciplina ed una professione che, dai suoi esordi freudiani ad oggi, deve praticamente tutto (dai fondamenti teorici alle principali conquiste tecniche) alla ricerca ed alla sperimentazione dei liberi professionisti. Infatti, già nel 1992 la Società italiana di psicologia (cioè l'organizzazione scientifica e professionale più antica ed autorevole degli psicologi italiani, la cui fondazione risale al 1910) pubblicò una dichiarazione solenne nella quale definiva "incompentente" la commissione ministeriale per il riconoscimento delle scuole di psicoterapia. A loro volta tre "padri fondatori" della psicologia italiana, Aldo Carotenuto, Luigi De Marchi ed Enzo Spaltro, esprimevano anch'essi, fin dal 1992, valutazioni nettamente negative circa l'articolo 3 della citata legge n. 56 del 1989.
        "La diffusa conflittualità prodotta dalla legge - dichiarò Aldo Carotenuto - dimostra che è stato un grave errore affidare la questione alla burocrazia ministeriale ed accademica".
        De Marchi aggiunse: "Nella psicologia italiana sta montando una rivolta contro l'invadenza ministeriale ed accademica, che rispecchia da vicino la rivolta antistatalista da tempo serpeggiante nel Paese".
        A sua volta, Enzo Spaltro disse: "Rinnovando nel nostro Paese la pesante discriminazione di cui fu oggetto ai suoi tempi lo stesso Freud, vari potentati burocratici ed accademici stanno oggi cercando di imporre alla psicoterapia le loro decisioni arbitrarie".
        Ma l'articolo 3 della citata legge n. 56 del 1989 non è stato solo un atto di statalismo: esso ha anche prodotto un deplorevole monopolio delle scuole riconosciute a tutto danno di quelle spesso antiche e gloriose escluse dal riconoscimento.
        Il danno prodotto dalla normativa vigente è stato gravissimo anche per gli studenti. Per pagare i sontuosi onorari dei "giudici docenti" delle scuole riconosciute, il costo della formazione in psicoterapia è quasi quintuplicato nel nostro Paese, talché oggi alla formazione in psicoterapia in molti casi non si accede per talento o per vocazione, ma solo per censo.
        L'articolo 3 della legge n. 56 del 1989, come accennato, è costato al nostro Paese anche una pubblica denuncia a livello europeo. Il congresso europeo di psicoterapia, svoltosi a Parigi nel giugno 1998 con la partecipazione delle organizzazioni professionali di trentasei Paesi europei, ha solennemente condannato questo articolo per il suo spirito liberticida ed ha promosso una marcia dei congressisti alla Piazza del Trocadero, sacrario europeo delle libertà civili, culturali e scientifiche, ov'è stata depositata una "Dichiarazione della libertà psicoterapeutica", nella quale è ribadito il diritto di ciascun cittadino a praticare la psicoterapia preferita, al di fuori di ogni ingerenza politica o burocratica.
        La presente proposta di legge prevede pertanto la pura e semplice abrogazione dell'articolo 3 della legge n. 56 del 1989 e l'inserimento della psicoterapia tra i compiti professionali dello psicologo. Ciò non solo per i danni che tale articolo ha già inflitto alla professione ed al prestigio internazionale dell'Italia, ma anche per due semplici considerazioni.
        La prima è che, prima della legge n. 56 del 1989, quasi tutti gli psicoterapisti italiani provvedevano da soli ad assicurarsi la loro specializzazione, frequentando una scuola di formazione.
        La seconda è che, in campo medico, il medico acquisisce con la laurea, ed il successivo esame di Stato, il diritto a curare i pazienti, salva ovviamente la facoltà di approfondire la sua preparazione in qualche scuola di specializzazione. Altrettanto, a nostro avviso, può e deve accadere per lo psicologo. Del resto, già ora è assolutamente imprecisabile, sul piano giuridico, la differenza tra la consulenza psicologica (un compito riconosciuto al laureato in psicologia dall'articolo 1 della legge n. 56 del 1989) e la psicoterapia vera e propria.
        L'altro basilare difetto di stampo statalista e burocratico della legge n. 56 del 1989 sta negli articoli che regolano la strutturazione ed il governo degli ordini professionali. Tali articoli (articoli 4, 12, 20 e 28) non garantiscono agli psicologi dell'area privata, che costituiscono l'80 per cento dell'universo professionale, una rappresentanza proporzionale alla loro consistenza numerica in seno ai consigli regionali ed al consiglio nazionale, con il risultato che è accaduto che tutti gli ordini regionali, salvo uno, fossero governati dall'esigua minoranza degli psicologi della pubblica amministrazione, rappresentati anche alla presidenza nazionale dell'ordine.
        Le modifiche agli articoli indicati, e le altre modifiche proposte, potranno ovviare a questa grave ingiustizia e sperequazione.




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