XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 902
Onorevoli Colleghi! - Uno dei settori più danneggiati
dall'invadenza burocratica, contro la quale si invoca da più
parti una rapida e sistematica delegificazione, è,
notoriamente, quello delle libere professioni. E, tra le
libere professioni, una delle più duramente colpite è stata,
senza dubbio, la psicoterapia.
La presente proposta di legge vuole emendare due basilari
difetti della legge n. 56 del 1989, per il regolamento della
professione di psicologo, che hanno creato diffuso disagio e
conflittualità permanente nel mondo della psicologia e
psicoterapia italiane ed attirato sul nostro Paese la critica
severa e la pubblica denuncia della comunità psicologica
europea. Il primo grave difetto riguarda le norme sulla
psicoterapia introdotte dalla legge n. 56 del 1989. Con
l'articolo 3 di tale legge fu artificiosamente creata una
regolamentazione speciale della psicoterapia, che fu affidata
al Ministero dell'università e ad alcuni esponenti del mondo
accademico, spesso privi della necessaria competenza.
L'assurdità di questa normativa emerge con chiarezza solo
se si tengono ben presenti i caratteri storici peculiari della
psicoterapia, una disciplina ed una professione che, dai suoi
esordi freudiani ad oggi, deve praticamente tutto (dai
fondamenti teorici alle principali conquiste tecniche) alla
ricerca ed alla sperimentazione dei liberi professionisti.
Infatti, già nel 1992 la Società italiana di psicologia (cioè
l'organizzazione scientifica e professionale più antica ed
autorevole degli psicologi italiani, la cui fondazione risale
al 1910) pubblicò una dichiarazione solenne nella quale
definiva "incompentente" la commissione ministeriale per il
riconoscimento delle scuole di psicoterapia. A loro volta tre
"padri fondatori" della psicologia italiana, Aldo Carotenuto,
Luigi De Marchi ed Enzo Spaltro, esprimevano anch'essi, fin
dal 1992, valutazioni nettamente negative circa l'articolo 3
della citata legge n. 56 del 1989.
"La diffusa conflittualità prodotta dalla legge - dichiarò
Aldo Carotenuto - dimostra che è stato un grave errore
affidare la questione alla burocrazia ministeriale ed
accademica".
De Marchi aggiunse: "Nella psicologia italiana sta
montando una rivolta contro l'invadenza ministeriale ed
accademica, che rispecchia da vicino la rivolta antistatalista
da tempo serpeggiante nel Paese".
A sua volta, Enzo Spaltro disse: "Rinnovando nel nostro
Paese la pesante discriminazione di cui fu oggetto ai suoi
tempi lo stesso Freud, vari potentati burocratici ed
accademici stanno oggi cercando di imporre alla psicoterapia
le loro decisioni arbitrarie".
Ma l'articolo 3 della citata legge n. 56 del 1989 non è
stato solo un atto di statalismo: esso ha anche prodotto un
deplorevole monopolio delle scuole riconosciute a tutto danno
di quelle spesso antiche e gloriose escluse dal
riconoscimento.
Il danno prodotto dalla normativa vigente è stato
gravissimo anche per gli studenti. Per pagare i sontuosi
onorari dei "giudici docenti" delle scuole riconosciute, il
costo della formazione in psicoterapia è quasi quintuplicato
nel nostro Paese, talché oggi alla formazione in psicoterapia
in molti casi non si accede per talento o per vocazione, ma
solo per censo.
L'articolo 3 della legge n. 56 del 1989, come accennato, è
costato al nostro Paese anche una pubblica denuncia a livello
europeo. Il congresso europeo di psicoterapia, svoltosi a
Parigi nel giugno 1998 con la partecipazione delle
organizzazioni professionali di trentasei Paesi europei, ha
solennemente condannato questo articolo per il suo spirito
liberticida ed ha promosso una marcia dei congressisti alla
Piazza del Trocadero, sacrario europeo delle libertà civili,
culturali e scientifiche, ov'è stata depositata una
"Dichiarazione della libertà psicoterapeutica", nella
quale è ribadito il diritto di ciascun cittadino a praticare
la psicoterapia preferita, al di fuori di ogni ingerenza
politica o burocratica.
La presente proposta di legge prevede pertanto la pura e
semplice abrogazione dell'articolo 3 della legge n. 56 del
1989 e l'inserimento della psicoterapia tra i compiti
professionali dello psicologo. Ciò non solo per i danni che
tale articolo ha già inflitto alla professione ed al prestigio
internazionale dell'Italia, ma anche per due semplici
considerazioni.
La prima è che, prima della legge n. 56 del 1989, quasi
tutti gli psicoterapisti italiani provvedevano da soli ad
assicurarsi la loro specializzazione, frequentando una scuola
di formazione.
La seconda è che, in campo medico, il medico acquisisce
con la laurea, ed il successivo esame di Stato, il diritto a
curare i pazienti, salva ovviamente la facoltà di approfondire
la sua preparazione in qualche scuola di specializzazione.
Altrettanto, a nostro avviso, può e deve accadere per lo
psicologo. Del resto, già ora è assolutamente imprecisabile,
sul piano giuridico, la differenza tra la consulenza
psicologica (un compito riconosciuto al laureato in psicologia
dall'articolo 1 della legge n. 56 del 1989) e la psicoterapia
vera e propria.
L'altro basilare difetto di stampo statalista e
burocratico della legge n. 56 del 1989 sta negli articoli che
regolano la strutturazione ed il governo degli ordini
professionali. Tali articoli (articoli 4, 12, 20 e 28) non
garantiscono agli psicologi dell'area privata, che
costituiscono l'80 per cento dell'universo professionale, una
rappresentanza proporzionale alla loro consistenza numerica in
seno ai consigli regionali ed al consiglio nazionale, con il
risultato che è accaduto che tutti gli ordini regionali, salvo
uno, fossero governati dall'esigua minoranza degli psicologi
della pubblica amministrazione, rappresentati anche alla
presidenza nazionale dell'ordine.
Le modifiche agli articoli indicati, e le altre modifiche
proposte, potranno ovviare a questa grave ingiustizia e
sperequazione.