XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 902
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Definizione della professione di
psicologo). - 1. L'esercizio della professione di psicologo
è riservato agli iscritti agli albi professionali degli
psicologi ai sensi della presente legge. Tale esercizio si
fonda sull'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per
la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione e di
riabilitazione, di sostegno e di terapia in ambito
psicologico, rivolti alla persona, al gruppo, agli organismi
sociali e alle comunità. La professione di psicologo integra,
altresì, le attività di sperimentazione, ricerca e didattica
in tale ambito".
2. Alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole:
"consiglio regionale o provinciale dell'ordine", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "consiglio
dell'ordine regionale o provinciale".
Art. 2.
1. L'articolo 2 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è
sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Requisiti per l'esercizio della professione
di psicologo). - 1. Per esercitare la professione di
psicologo è necessario avere conseguito l'abilitazione in
psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritti negli
albi professionali istituiti a livello regionale e provinciale
ai sensi dell'articolo 4.
2. Le commissioni per l'esame di Stato di cui al
comma 1 sono costituite in tutte le regioni o province in cui
ha sede un ordine professionale regionale o provinciale degli
psicologi. Ogni commissione è composta da sette membri, sei
dei quali designati dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, previo parere obbligatorio e
vincolante dell'ordine professionale degli psicologi di
ciascuna regione o provincia, ed uno designato in
rappresentanza del Ministro stesso.
3. L'esame di Stato consiste in una prova scritta su
argomenti scientifici di psicologia, una prova pratica sugli
strumenti di interesse professionale di cui all'articolo 1, ed
una prova orale sui medesimi argomenti della prova scritta e
pratica e su argomenti etico-giuridici attinenti la
professione di psicologo.
4. L'esame di Stato ha luogo in due sessioni
annuali. Le due sessioni sono indette, per ciascun anno, con
ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Lo svolgimento delle prove di esame è disciplinato da un
apposito regolamento emanato dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, previo parere obbligatorio e
vincolante del consiglio della Federazione nazionale degli
ordini degli psicologi.
5. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in
psicologia che hanno effettuato il tirocinio pratico, della
durata e secondo le modalità stabilite dall'ordine regionale
degli psicologi della regione nella quale viene svolto il
tirocinio.
6. Per l'esercizio della professione in forma di
lavoro autonomo gli psicologi che esercitano la professione
all'interno della pubblica amministrazione con un rapporto di
lavoro dipendente devono, altresì, presentare al consiglio
dell'ordine regionale o provinciale il nulla osta dell'ente da
cui dipendono".
2. Il regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 2 della
legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, deve essere emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
1. L'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è
abrogato.
Art. 4.
1. L'articolo 4 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è
sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Istituzione degli albi). - 1. Sono
istituiti gli albi professionali degli psicologi in ogni
regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Ogni
albo è suddiviso in due elenchi in cui sono, rispettivamente,
iscritti:
a) coloro che esercitano la professione di
psicologo, o attività di insegnamento o ricerca in campo
psicologico, in qualità di pubblici dipendenti;
b) coloro che esercitano la professione di
psicologo, o attività di insegnamento o ricerca in campo
psicologico, nell'area privata.
2. I pubblici dipendenti che esercitano attività di
carattere psicologico o psicoterapeutico anche nell'area
privata devono essere comunque iscritti nell'elenco dei
pubblici dipendenti".
Art. 5.
1. L'articolo 5 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è
sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Istituzione degli ordini degli psicologi e
della Federazione nazionale degli ordini degli psicologi). -
1. In ogni regione e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano gli iscritti agli albi professionali degli psicologi
costituiscono i rispettivi ordini.
2. L'insieme degli ordini regionali e provinciali
costituisce la Federazione nazionale degli ordini degli
psicologi".
Art. 6.
1. L'articolo 6 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è
sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Istituzione di albi e ordini provinciali o
interprovinciali). - 1. Qualora il numero degli iscritti
all'albo professionale in una regione superi le mille unità e
ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in
una provincia o in più province diverse da quella in cui ha
sede l'ordine regionale e tra loro contigue, possono essere
istituiti un nuovo albo e un nuovo ordine provinciale o
interprovinciale.
2. L'istituzione di cui al comma 1 è disposta con
decreto del Ministro della giustizia, previo parere vincolante
del consiglio della Federazione nazionale degli ordini degli
psicologi.
3. Al consiglio dell'ordine provinciale o
interprovinciale istituito ai sensi dei commi 1 e 2, si
applicano le disposizioni stabilite dalla presente legge per i
consigli degli ordini regionali o provinciali".
Art. 7.
1. L'articolo 8 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è
sostituito dal seguente:
"Art. 8. - (Modalità di iscrizione all'albo). - 1.
Per l'iscrizione all'albo professionale l'interessato
inoltra domanda in carta da bollo al consiglio dell'ordine
regionale o provinciale, allegando le attestazioni o
certificazioni dei requisiti di cui all'articolo 2, nonché le
ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della
tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi
professionali.
2. Il consiglio dell'ordine regionale o provinciale
iscrive l'interessato ad uno dei due elenchi di cui
all'articolo 4 o delibera l'eventuale spostamento
dell'assegnazione da un elenco all'altro per mutate condizioni
lavorative".
Art. 8.
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 18 febbraio
1989, n. 56, è sostituito dal seguente:
"1. Il consiglio dell'ordine regionale o provinciale
emette il provvedimento di iscrizione all'albo e di
assegnazione a uno dei due elenchi di cui all'articolo 4,
entro due mesi dal ricevimento delle relative domande".
Art. 9.
1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 febbraio
1989, n. 56, è sostituito dal seguente:
"4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome,
nome, luogo e data di nascita, residenza e indicazione
dell'assegnazione ad uno dei due elenchi previsti
dall'articolo 4".
Art. 10.
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 18 febbraio
1989, n. 56, è sostituito dal seguente:
"1. Il consiglio dell'ordine regionale o provinciale
è composto da cinque membri nel caso in cui il numero degli
iscritti sia inferiore a duecento, da sette membri nel caso in
cui il numero degli iscritti sia compreso fra duecentouno e
quattrocento, da nove membri nel caso in cui il numero degli
iscritti sia compreso fra quattrocentouno e seicento, da
undici membri nel caso in cui il numero degli iscritti sia
compreso tra seicentouno ed ottocento, da tredici membri nel
caso in cui il numero degli iscritti sia compreso tra
ottocentouno e mille, da quindici membri nel caso in cui il
numero degli iscritti sia superiore a mille. I componenti il
consiglio devono essere eletti fra gli iscritti ai due elenchi
di cui all'articolo 4, in misura proprozionale alla
composizione numerica degli elenchi stessi. All'interno del
consiglio dell'ordine regionale o provinciale la proporzione
numerica tra i consiglieri che al momento dell'elezione
risultano assegnati ai diversi elenchi in cui è suddiviso
l'albo deve comunque corrispondere alla proporzione numerica
esistente fra tutti gli iscritti, così come sono assegnati
agli elenchi stessi; è comunque garantita la presenza nel
consiglio di almeno un rappresentante di ciascun elenco, nella
persona di colui che ha ricevuto il più elevato numero di
voti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data di
proclamazione. Ciascuno dei consiglieri non può ricoprire la
carica per più di due volte consecutive".
Art. 11.
1. L'articolo 14 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è
sostituito dal seguente:
"Art. 14. - (Riunioni del consiglio dell'ordine
regionale o provinciale). - 1. Il consiglio dell'ordine
regionale o provinciale è convocato dal presidente almeno una
volta ogni tre mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti
la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi
membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'albo
professionale; in tali ultimi due casi, la percentuale è
calcolata approssimando per difetto.
2. Il verbale della riunione non ha carattere
riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del
presidente ed è sottoscritto da entrambi".
Art. 12.
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge 18 febbraio
1989, n. 56, è sostituito dal seguente:
"1. Le decisioni del consiglio dell'ordine regionale
o provinciale sulle domande di iscrizione e in materia di
cancellazione dall'albo, sono comunicate agli iscritti da
parte del segretario con le modalità previste dall'articolo
136 del codice di procedura civile, ovvero notificate tramite
ufficiale giudiziario; entro venti giorni ne viene data
comunicazione al procuratore della Repubblica competente per
territorio".
Art. 13.
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 18 febbraio
1989, n. 56, le parole: "sentiti il pubblico ministero e
l'interessato" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il
consiglio dell'ordine, il pubblico ministero e le parti
interessate".
Art. 14.
1. Al comma 8 dell'articolo 20 della legge 18 febbraio
1989, n. 56, dopo le parole: "ritira la scheda" sono inserite
le seguenti: "relativa al suo elenco di appartenenza" e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "relativa ai votanti
dell'elenco stesso".
Art. 15.
1. L'articolo 21 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è
sostituito dal seguente:
"Art. 21. - (Composizione del seggio elettorale). - 1.
Il seggio è composto da un presidente, da un vice
presidente e da tre scrutatori; tali componenti sono scelti
dal consiglio uscente dell'ordine regionale o provinciale o
dal commissario di cui all'articolo 16, tra gli iscritti
all'albo professionale che ne abbiano fatto domanda almeno
cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto".
Art. 16.
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 22 della legge 18 febbraio
1989, n. 56, sono sostituiti dai seguenti:
"3. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il
maggior numero di voti, nel rispetto della proporzione fra il
numero degli iscritti all'uno e all'altro dei due elenchi di
cui è costituito l'albo, come disposto dall'articolo 12, comma
1.
4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per
qualsiasi causa sono sostituiti da coloro che per minore
numero di voti ricevuti seguono immediatamente nella
graduatoria dei risultati della votazione; tale computo si
effettua secondo il combinato disposto di cui agli articoli 4,
comma 1, 8, comma 2, e 12, comma 1".
Art. 17.
1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 18 febbraio
1989, n. 56, è sostituito dal seguente:
"2. I risultati delle elezioni sono comunicati,
inoltre, al consiglio della Federazione nazionale degli ordini
degli psicologi, al Ministro della giustizia, nonché al
procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il
consiglio dell'ordine regionale o provinciale".
Art. 18.
1. L'articolo 24 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è
sostituito dal seguente:
"Art. 24. - (Adunanza del consiglio dell'ordine
regionale o provinciale - Cariche).- 1. Il
presidente del consiglio dell'ordine regionale o provinciale
uscente o il commissario di cui all'articolo 16, entro venti
giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti
eletti del consiglio dell'ordine regionale o provinciale e li
convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal
consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del
presidente, del vicepresidente, del segretario e del
tesoriere.
2. Della elezione di cui al comma 1 è data
comunicazione al consiglio della Federazione nazionale degli
ordini degli psicologi e al Ministero della giustizia ai fini
degli adempimenti di cui all'articolo 25.
3. Per la validità delle adunanze del consiglio
dell'ordine regionale o provinciale occorre la presenza della
maggioranza dei componenti. Se il presidente o il vice
presidente sono impediti, ne fa le veci il consigliere più
anziano per età.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei voti, includendo nel computo le astensioni.
5. In caso di parità dei voti prevale, in materia
disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto
sottoposto a procedimento; in tutte le altre materie prevale
il voto del presidente, che ha facoltà di votare per
ultimo".
Art. 19.
1. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge 18 febbraio
1989, n. 56, è sostituito dai seguenti:
"1. All'iscritto all'albo che si renda colpevole di
abuso o mancanza nell'esercizio della professione, o che
comunque si comporti in modo non conforme alla dignità e al
decoro della professione, a seconda della gravità del fatto
può essere inflitta da parte del consiglio dell'ordine
regionale o provinciale una delle seguenti sanzioni
disciplinari:
a) avvertimento;
b) censura;
c) sospensione dall'esercizio professionale,
ovunque esso sia praticato, per un periodo non superiore a un
anno;
d) radiazione.
1-bis. Le sanzioni di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 possono essere inflitte dal consiglio
dell'ordine regionale o provinciale anche quando la condotta
contestata all'iscritto non sia esplicitamente contemplata nel
codice deontologico di cui all'articolo 28, comma 6, lettera
c)".
Art. 20.
1. L'articolo 28 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è
sostituito dal seguente:
"Art. 28. - (Consiglio della Federazione nazionale
degli ordini degli psicologi). - 1. Il consiglio della
Federazione nazionale degli ordini degli psicologi è composto
dai consiglieri nazionali eletti dai consigli regionali e
provinciali. Ogni consiglio regionale e provinciale,
indipendentemente dal numero dei suoi iscritti, ha diritto ad
eleggere almeno un consigliere nazionale. I consigli delle
regioni e delle province con più di mille iscritti hanno
diritto ad eleggere un consigliere nazionale ogni mille
iscritti, con arrotondamento degli eventuali decimali alla
cifra superiore. I consiglieri nazionali devono provenire dai
due elenchi di cui all'articolo 4 in misura proporzionale agli
iscritti agli elenchi stessi.
2. L'elezione del consiglio è indetta per la prima
volta dal Ministro della giustizia, entro il termine
perentorio di tre mesi dal completamento delle procedure
elettorali relative ai consigli degli ordini regionali e
provinciali ai sensi della presente legge. Il consiglio, nella
seduta di insediamento, elegge al suo interno il presidente,
il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; il consiglio
dura in carica tre anni dalla data della proclamazione;
ciascuno dei consiglieri non può ricoprire la carica per più
di due volte consecutive.
3. In sede di prima applicazione le operazioni di
rinnovo delle cariche del consiglio sono curate dal presidente
uscente, secondo quanto disposto per i consigli degli ordini
regionali e provinciali dall'articolo 20, commi 1 e 2.
4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed
esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o
da altre norme, ovvero dal consiglio.
5. In caso di impedimento il presidente è sostituito
dal vice presidente.
6. Il consiglio della Federazione nazionale degli
ordini degli psicologi esercita le seguenti attribuzioni:
a) elabora le linee guida a cui gli ordini
regionali e provinciali devono attenersi nella redazione dei
propri regolamenti interni e nell'applicazione su base
regionale e provinciale delle leggi e di tutte le altre
disposizioni concernenti la professione;
b) provvede all'ordinaria e straordinaria
amministrazione della Federazione, ne cura il patrimonio
mobiliare e immobiliare, provvede alla redazione annuale dei
bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
c) predispone e aggiorna il codice deontologico
vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone
all'approvazione, per referendum, agli stessi
iscritti;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle
disposizioni concernenti la professione, relativamente alle
questioni di rilevanza nazionale;
e) designa, a richiesta, i rappresentanti della
professione negli enti e nelle commissioni a livello
nazionale;
f) cura la rappresentanza della professione presso
gli organismi culturali e politici nazionali e
sovranazionali;
g) propone le tabelle delle tariffe professionali
minime e massime e delle indennità, nonché i criteri per il
rimborso delle spese, da approvare con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro della sanità;
h) determina i contributi annuali da corrispondere
agli ordini da parte degli iscritti agli albi professionali,
nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri
sulla liquidazione delle parcelle dei professionisti;
determina, inoltre, la quota percentuale dei contributi
annuali, dovuta dagli ordini per il funzionamento della
Federazione. I contributi e le tasse devono essere contenuti
nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare
gestione degli ordini, e la quota dovuta dagli ordini deve
essere contenuta nei limiti necessari per ricoprire le spese
per una regolare gestione della Federazione".
Art. 21.
1. L'articolo 30 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è
sostituito dal seguente:
"Art. 30. - (Equipollenza dei titoli). - 1.
All'esame di Stato di cui all'articolo 2 possono
partecipare coloro che sono in possesso del diploma di laurea
o di titoli equivalenti o superiori in psicologia, conseguiti
presso istituzioni universitarie straniere riconosciute con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale,
di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale,
anche se coloro che sono in possesso di tali titoli non hanno
richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia
conseguita nelle università italiane".
Art. 22.
1. Sono ritenute valide a tutti gli effetti le iscrizioni
agli albi regionali e provinciali di cui all'articolo 4 della
legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dall'articolo 4
della presente legge, confermate alla data di entrata in
vigore della presente legge, salva l'assegnazione di ogni
iscritto ad uno dei due elenchi di cui al medesimo articolo 4,
che è deliberata ai sensi del comma 3 del presente
articolo.
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge le
nuove iscrizioni agli albi di cui all'articolo 4 della legge
18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dall'articolo 4 della
presente legge, sono sospese, in ciascuna regione o provincia,
fino all'elezione del rispettivo consiglio dell'ordine.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ogni consiglio regionale o provinciale in
carica ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, provvede
ad assegnare ciascun iscritto all'albo a uno dei due elenchi
di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 56 del 1989,
come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, ed a
convocare le elezioni del consiglio, che subentra secondo le
modalità previste agli articoli 12, 20, 21 e 22 della citata
legge n. 56 del 1989, come modificati dalla presente legge.
4. In caso di decadenza del consiglio regionale o
provinciale in carica ai sensi della legge 18 febbraio 1989,
n. 56, come modificata dalla presente legge, ove le
disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo non siano
state attuate, il presidente del tribunale del capoluogo della
relativa regione o provincia autonoma nomina un commissario
straordinario, il quale sostituisce il consiglio dell'ordine e
ne assume i poteri, limitatamente alle funzioni necessarie
all'insediamento del nuovo consiglio, ai sensi dell'articolo
16 della citata legge n. 56 del 1989.
Art. 23.
1. Alle prime due sessioni degli esami di Stato previste
dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come
sostituito dall'articolo 2 della presente legge, sono ammessi
anche:
a) i laureati in psicologia da almeno cinque anni
al momento dell'emanazione dell'ordinanza ministeriale con la
quale la sessione è indetta anche non in possesso di
attestazione di un tirocinio effettuato ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n.
239, che dichiarino e documentino di aver svolto per almeno
due anni un'esperienza di lavoro e di studio in materia
psicologica presso enti pubblici o privati, o presso studi
professionali di medici psichiatri o di psicologi iscritti
all'albo ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56;
b) i laureati in materie diverse dalla psicologia
al momento dell'emanazione dell'ordinanza ministeriale con la
quale la sessione è indetta, che dichiarino e documentino di
avere conseguito una formazione almeno quadriennale in un'area
della psicologia presso enti privati o pubblici e che
dichiarino e documentino, altresì, di avere svolto
successivamente, per almeno tre anni, in modo preminente e
continuativo, un'attività professionale corrispondente a tale
formazione.
2. E' compito degli ordini regionali e provinciali
stabilire la validità e la congruenza dei percorsi formativi e
delle esperienze di cui al comma 1 e della relativa
documentazione, rilasciando agli interessati, in caso di esito
positivo della valutazione, un nulla osta per l'ammissione
agli esami di Stato.
3. Il reclamo avverso il diniego di rilascio del nulla
osta di cui al comma 2 deve essere presentato nei termini e
nelle forme previsti dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 18
febbraio 1989, n. 56, come modificata dalla presente legge.
Art. 24.
1. Coloro i quali, ancorché ammessi con qualunque riserva
o sospensiva, abbiano effettivamente superato l'esame di Stato
previsto dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1989, n. 56,
come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, sono
abilitati all'esercizio della professione di psicologo.
Art. 25.
1. In sede di prima applicazione della presente legge,
sono autorizzati all'esercizio della psicoterapia gli iscritti
agli albi degli psicologi e dei medici chirurghi che abbiano
completato un corso quadriennale di formazione presso un
istituto privato riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 della
legge 18 febbraio 1989, n. 56, nel testo vigente anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli
effetti di tale riconoscimento cessano, per tali istituti, con
il completamento dell'ultimo corso di formazione attivato alla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'esercizio della psicoterapia è, altresì, consentito
agli psicologi ed ai medici chirurghi iscritti ai rispettivi
albi regionali o provinciali, i quali dichiarino, sotto la
propria responsabilità, di avere acquisito una specifica
formazione professionale almeno biennale in psicoterapia,
indicandone le sedi, i tempi e i contenuti scientifici e
documentando un esercizio almeno biennale dell'attività
psicoterapeutica.
3. E' compito degli ordini professionali degli psicologi e
dei medici chirurghi stabilire la validità e la congruenza dei
percorsi formativi di cui al comma 2 e della relativa
documentazione.
4. I reclami avverso le decisioni di diniego derivanti
dall'applicazione del presente articolo sono presentati nei
termini e nelle forme previsti dagli articoli 17, 18 e 19
della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come modificata dalla
presente legge.
Art. 26.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, si provvede a carico dei fondi a disposizione degli
ordini regionali e provinciali degli psicologi, istituiti ai
sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come modificata
dalla presente legge.
Art. 27.
1. Gli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 della legge 18
febbraio 1989, n. 56, sono abrogati.