XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 902




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. - (Definizione della professione di psicologo). - 1. L'esercizio della professione di psicologo è riservato agli iscritti agli albi professionali degli psicologi ai sensi della presente legge. Tale esercizio si fonda sull'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione e di riabilitazione, di sostegno e di terapia in ambito psicologico, rivolti alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. La professione di psicologo integra, altresì, le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito".

        2. Alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: "consiglio regionale o provinciale dell'ordine", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "consiglio dell'ordine regionale o provinciale".


Art. 2.

        1. L'articolo 2 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "Art. 2. - (Requisiti per l'esercizio della professione di psicologo). - 1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario avere conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritti negli albi professionali istituiti a livello regionale e provinciale ai sensi dell'articolo 4.
            2. Le commissioni per l'esame di Stato di cui al comma 1 sono costituite in tutte le regioni o province in cui ha sede un ordine professionale regionale o provinciale degli psicologi. Ogni commissione è composta da sette membri, sei dei quali designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ordine professionale degli psicologi di ciascuna regione o provincia, ed uno designato in rappresentanza del Ministro stesso.
            3. L'esame di Stato consiste in una prova scritta su argomenti scientifici di psicologia, una prova pratica sugli strumenti di interesse professionale di cui all'articolo 1, ed una prova orale sui medesimi argomenti della prova scritta e pratica e su argomenti etico-giuridici attinenti la professione di psicologo.
            4. L'esame di Stato ha luogo in due sessioni annuali. Le due sessioni sono indette, per ciascun anno, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Lo svolgimento delle prove di esame è disciplinato da un apposito regolamento emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere obbligatorio e vincolante del consiglio della Federazione nazionale degli ordini degli psicologi.
            5. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che hanno effettuato il tirocinio pratico, della durata e secondo le modalità stabilite dall'ordine regionale degli psicologi della regione nella quale viene svolto il tirocinio.
            6. Per l'esercizio della professione in forma di lavoro autonomo gli psicologi che esercitano la professione all'interno della pubblica amministrazione con un rapporto di lavoro dipendente devono, altresì, presentare al consiglio dell'ordine regionale o provinciale il nulla osta dell'ente da cui dipendono".

        2. Il regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3.

        1. L'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è abrogato.

Art. 4.

        1. L'articolo 4 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "Art. 4. - (Istituzione degli albi). - 1. Sono istituiti gli albi professionali degli psicologi in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Ogni albo è suddiviso in due elenchi in cui sono, rispettivamente, iscritti:

                a) coloro che esercitano la professione di psicologo, o attività di insegnamento o ricerca in campo psicologico, in qualità di pubblici dipendenti;

                b) coloro che esercitano la professione di psicologo, o attività di insegnamento o ricerca in campo psicologico, nell'area privata.

            2. I pubblici dipendenti che esercitano attività di carattere psicologico o psicoterapeutico anche nell'area privata devono essere comunque iscritti nell'elenco dei pubblici dipendenti".


Art. 5.

        1. L'articolo 5 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "Art. 5. - (Istituzione degli ordini degli psicologi e della Federazione nazionale degli ordini degli psicologi). - 1. In ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano gli iscritti agli albi professionali degli psicologi costituiscono i rispettivi ordini.
            2. L'insieme degli ordini regionali e provinciali costituisce la Federazione nazionale degli ordini degli psicologi".


Art. 6.

        1. L'articolo 6 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "Art. 6. - (Istituzione di albi e ordini provinciali o interprovinciali). - 1. Qualora il numero degli iscritti all'albo professionale in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in una provincia o in più province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, possono essere istituiti un nuovo albo e un nuovo ordine provinciale o interprovinciale.
            2. L'istituzione di cui al comma 1 è disposta con decreto del Ministro della giustizia, previo parere vincolante del consiglio della Federazione nazionale degli ordini degli psicologi.
            3. Al consiglio dell'ordine provinciale o interprovinciale istituito ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli degli ordini regionali o provinciali".


Art. 7.

        1. L'articolo 8 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "Art. 8. - (Modalità di iscrizione all'albo). - 1. Per l'iscrizione all'albo professionale l'interessato inoltra domanda in carta da bollo al consiglio dell'ordine regionale o provinciale, allegando le attestazioni o certificazioni dei requisiti di cui all'articolo 2, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.
            2. Il consiglio dell'ordine regionale o provinciale iscrive l'interessato ad uno dei due elenchi di cui all'articolo 4 o delibera l'eventuale spostamento dell'assegnazione da un elenco all'altro per mutate condizioni lavorative".


Art. 8.

        1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "1. Il consiglio dell'ordine regionale o provinciale emette il provvedimento di iscrizione all'albo e di assegnazione a uno dei due elenchi di cui all'articolo 4, entro due mesi dal ricevimento delle relative domande".


Art. 9.

        1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e indicazione dell'assegnazione ad uno dei due elenchi previsti dall'articolo 4".


Art. 10.

        1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "1. Il consiglio dell'ordine regionale o provinciale è composto da cinque membri nel caso in cui il numero degli iscritti sia inferiore a duecento, da sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti sia compreso fra duecentouno e quattrocento, da nove membri nel caso in cui il numero degli iscritti sia compreso fra quattrocentouno e seicento, da undici membri nel caso in cui il numero degli iscritti sia compreso tra seicentouno ed ottocento, da tredici membri nel caso in cui il numero degli iscritti sia compreso tra ottocentouno e mille, da quindici membri nel caso in cui il numero degli iscritti sia superiore a mille. I componenti il consiglio devono essere eletti fra gli iscritti ai due elenchi di cui all'articolo 4, in misura proprozionale alla composizione numerica degli elenchi stessi. All'interno del consiglio dell'ordine regionale o provinciale la proporzione numerica tra i consiglieri che al momento dell'elezione risultano assegnati ai diversi elenchi in cui è suddiviso l'albo deve comunque corrispondere alla proporzione numerica esistente fra tutti gli iscritti, così come sono assegnati agli elenchi stessi; è comunque garantita la presenza nel consiglio di almeno un rappresentante di ciascun elenco, nella persona di colui che ha ricevuto il più elevato numero di voti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data di proclamazione. Ciascuno dei consiglieri non può ricoprire la carica per più di due volte consecutive".


Art. 11.

        1. L'articolo 14 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "Art. 14. - (Riunioni del consiglio dell'ordine regionale o provinciale). - 1. Il consiglio dell'ordine regionale o provinciale è convocato dal presidente almeno una volta ogni tre mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'albo professionale; in tali ultimi due casi, la percentuale è calcolata approssimando per difetto.
            2. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi".


Art. 12.

        1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "1. Le decisioni del consiglio dell'ordine regionale o provinciale sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo, sono comunicate agli iscritti da parte del segretario con le modalità previste dall'articolo 136 del codice di procedura civile, ovvero notificate tramite ufficiale giudiziario; entro venti giorni ne viene data comunicazione al procuratore della Repubblica competente per territorio".


Art. 13.

        1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: "sentiti il pubblico ministero e l'interessato" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il consiglio dell'ordine, il pubblico ministero e le parti interessate".


Art. 14.

        1. Al comma 8 dell'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, dopo le parole: "ritira la scheda" sono inserite le seguenti: "relativa al suo elenco di appartenenza" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "relativa ai votanti dell'elenco stesso".


Art. 15.

        1. L'articolo 21 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "Art. 21. - (Composizione del seggio elettorale). - 1. Il seggio è composto da un presidente, da un vice presidente e da tre scrutatori; tali componenti sono scelti dal consiglio uscente dell'ordine regionale o provinciale o dal commissario di cui all'articolo 16, tra gli iscritti all'albo professionale che ne abbiano fatto domanda almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto".


Art. 16.

        1. I commi 3 e 4 dell'articolo 22 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono sostituiti dai seguenti:

            "3. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti, nel rispetto della proporzione fra il numero degli iscritti all'uno e all'altro dei due elenchi di cui è costituito l'albo, come disposto dall'articolo 12, comma 1.
            4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti da coloro che per minore numero di voti ricevuti seguono immediatamente nella graduatoria dei risultati della votazione; tale computo si effettua secondo il combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, 8, comma 2, e 12, comma 1".


Art. 17.

        1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

            "2. I risultati delle elezioni sono comunicati, inoltre, al consiglio della Federazione nazionale degli ordini degli psicologi, al Ministro della giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio dell'ordine regionale o provinciale".


Art. 18.

        1. L'articolo 24 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "Art. 24. - (Adunanza del consiglio dell'ordine regionale o provinciale - Cariche).- 1. Il presidente del consiglio dell'ordine regionale o provinciale uscente o il commissario di cui all'articolo 16, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio dell'ordine regionale o provinciale e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vicepresidente, del segretario e del tesoriere.
            2. Della elezione di cui al comma 1 è data comunicazione al consiglio della Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e al Ministero della giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25.
            3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine regionale o provinciale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente o il vice presidente sono impediti, ne fa le veci il consigliere più anziano per età.
            4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, includendo nel computo le astensioni.
            5. In caso di parità dei voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento; in tutte le altre materie prevale il voto del presidente, che ha facoltà di votare per ultimo".


Art. 19.

        1. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dai seguenti:

        "1. All'iscritto all'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione, o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità e al decoro della professione, a seconda della gravità del fatto può essere inflitta da parte del consiglio dell'ordine regionale o provinciale una delle seguenti sanzioni disciplinari:

                a) avvertimento;

                b) censura;

                c) sospensione dall'esercizio professionale, ovunque esso sia praticato, per un periodo non superiore a un anno;

                d) radiazione.

            1-bis. Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere inflitte dal consiglio dell'ordine regionale o provinciale anche quando la condotta contestata all'iscritto non sia esplicitamente contemplata nel codice deontologico di cui all'articolo 28, comma 6, lettera c)".


Art. 20.

        1. L'articolo 28 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "Art. 28. - (Consiglio della Federazione nazionale degli ordini degli psicologi). - 1. Il consiglio della Federazione nazionale degli ordini degli psicologi è composto dai consiglieri nazionali eletti dai consigli regionali e provinciali. Ogni consiglio regionale e provinciale, indipendentemente dal numero dei suoi iscritti, ha diritto ad eleggere almeno un consigliere nazionale. I consigli delle regioni e delle province con più di mille iscritti hanno diritto ad eleggere un consigliere nazionale ogni mille iscritti, con arrotondamento degli eventuali decimali alla cifra superiore. I consiglieri nazionali devono provenire dai due elenchi di cui all'articolo 4 in misura proporzionale agli iscritti agli elenchi stessi.
            2. L'elezione del consiglio è indetta per la prima volta dal Ministro della giustizia, entro il termine perentorio di tre mesi dal completamento delle procedure elettorali relative ai consigli degli ordini regionali e provinciali ai sensi della presente legge. Il consiglio, nella seduta di insediamento, elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione; ciascuno dei consiglieri non può ricoprire la carica per più di due volte consecutive.
            3. In sede di prima applicazione le operazioni di rinnovo delle cariche del consiglio sono curate dal presidente uscente, secondo quanto disposto per i consigli degli ordini regionali e provinciali dall'articolo 20, commi 1 e 2.
            4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.
            5. In caso di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente.
            6. Il consiglio della Federazione nazionale degli ordini degli psicologi esercita le seguenti attribuzioni:

                a) elabora le linee guida a cui gli ordini regionali e provinciali devono attenersi nella redazione dei propri regolamenti interni e nell'applicazione su base regionale e provinciale delle leggi e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

                b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Federazione, ne cura il patrimonio mobiliare e immobiliare, provvede alla redazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
                c) predispone e aggiorna il codice deontologico vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione, per referendum, agli stessi iscritti;

                d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione, relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

                e) designa, a richiesta, i rappresentanti della professione negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;

                f) cura la rappresentanza della professione presso gli organismi culturali e politici nazionali e sovranazionali;

                g) propone le tabelle delle tariffe professionali minime e massime e delle indennità, nonché i criteri per il rimborso delle spese, da approvare con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della sanità;

                h) determina i contributi annuali da corrispondere agli ordini da parte degli iscritti agli albi professionali, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione delle parcelle dei professionisti; determina, inoltre, la quota percentuale dei contributi annuali, dovuta dagli ordini per il funzionamento della Federazione. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione degli ordini, e la quota dovuta dagli ordini deve essere contenuta nei limiti necessari per ricoprire le spese per una regolare gestione della Federazione".


Art. 21.

        1. L'articolo 30 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "Art. 30. - (Equipollenza dei titoli). - 1. All'esame di Stato di cui all'articolo 2 possono partecipare coloro che sono in possesso del diploma di laurea o di titoli equivalenti o superiori in psicologia, conseguiti presso istituzioni universitarie straniere riconosciute con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se coloro che sono in possesso di tali titoli non hanno richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane".


Art. 22.

        1. Sono ritenute valide a tutti gli effetti le iscrizioni agli albi regionali e provinciali di cui all'articolo 4 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, confermate alla data di entrata in vigore della presente legge, salva l'assegnazione di ogni iscritto ad uno dei due elenchi di cui al medesimo articolo 4, che è deliberata ai sensi del comma 3 del presente articolo.
        2. Alla data di entrata in vigore della presente legge le nuove iscrizioni agli albi di cui all'articolo 4 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, sono sospese, in ciascuna regione o provincia, fino all'elezione del rispettivo consiglio dell'ordine.
        3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni consiglio regionale o provinciale in carica ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, provvede ad assegnare ciascun iscritto all'albo a uno dei due elenchi di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 56 del 1989, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, ed a convocare le elezioni del consiglio, che subentra secondo le modalità previste agli articoli 12, 20, 21 e 22 della citata legge n. 56 del 1989, come modificati dalla presente legge.
        4. In caso di decadenza del consiglio regionale o provinciale in carica ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come modificata dalla presente legge, ove le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo non siano state attuate, il presidente del tribunale del capoluogo della relativa regione o provincia autonoma nomina un commissario straordinario, il quale sostituisce il consiglio dell'ordine e ne assume i poteri, limitatamente alle funzioni necessarie all'insediamento del nuovo consiglio, ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 56 del 1989.


Art. 23.

        1. Alle prime due sessioni degli esami di Stato previste dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, sono ammessi anche:

                a) i laureati in psicologia da almeno cinque anni al momento dell'emanazione dell'ordinanza ministeriale con la quale la sessione è indetta anche non in possesso di attestazione di un tirocinio effettuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 239, che dichiarino e documentino di aver svolto per almeno due anni un'esperienza di lavoro e di studio in materia psicologica presso enti pubblici o privati, o presso studi professionali di medici psichiatri o di psicologi iscritti all'albo ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

                b) i laureati in materie diverse dalla psicologia al momento dell'emanazione dell'ordinanza ministeriale con la quale la sessione è indetta, che dichiarino e documentino di avere conseguito una formazione almeno quadriennale in un'area della psicologia presso enti privati o pubblici e che dichiarino e documentino, altresì, di avere svolto successivamente, per almeno tre anni, in modo preminente e continuativo, un'attività professionale corrispondente a tale formazione.

        2. E' compito degli ordini regionali e provinciali stabilire la validità e la congruenza dei percorsi formativi e delle esperienze di cui al comma 1 e della relativa documentazione, rilasciando agli interessati, in caso di esito positivo della valutazione, un nulla osta per l'ammissione agli esami di Stato.
        3. Il reclamo avverso il diniego di rilascio del nulla osta di cui al comma 2 deve essere presentato nei termini e nelle forme previsti dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come modificata dalla presente legge.


Art. 24.

        1. Coloro i quali, ancorché ammessi con qualunque riserva o sospensiva, abbiano effettivamente superato l'esame di Stato previsto dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, sono abilitati all'esercizio della professione di psicologo.


Art. 25.

        1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono autorizzati all'esercizio della psicoterapia gli iscritti agli albi degli psicologi e dei medici chirurghi che abbiano completato un corso quadriennale di formazione presso un istituto privato riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli effetti di tale riconoscimento cessano, per tali istituti, con il completamento dell'ultimo corso di formazione attivato alla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. L'esercizio della psicoterapia è, altresì, consentito agli psicologi ed ai medici chirurghi iscritti ai rispettivi albi regionali o provinciali, i quali dichiarino, sotto la propria responsabilità, di avere acquisito una specifica formazione professionale almeno biennale in psicoterapia, indicandone le sedi, i tempi e i contenuti scientifici e documentando un esercizio almeno biennale dell'attività psicoterapeutica.
        3. E' compito degli ordini professionali degli psicologi e dei medici chirurghi stabilire la validità e la congruenza dei percorsi formativi di cui al comma 2 e della relativa documentazione.
        4. I reclami avverso le decisioni di diniego derivanti dall'applicazione del presente articolo sono presentati nei termini e nelle forme previsti dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come modificata dalla presente legge.


Art. 26.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede a carico dei fondi a disposizione degli ordini regionali e provinciali degli psicologi, istituiti ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come modificata dalla presente legge.


Art. 27.

        1. Gli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono abrogati.



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