XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 898
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
lo scopo di concedere agli ex atleti che hanno illustrato il
nostro Paese nel mondo con le loro attività sportive alcuni
benefici economici, tenuto conto delle loro precarie
condizioni economiche. Si tratta di riconoscere l'alto valore
sportivo di prestazioni che hanno contribuito a far conoscere
l'Italia nel mondo. Ciò ha contribuito ad accrescere il
prestigio italiano all'estero con tutte le conseguenze
positive che ne sono derivate per lo sport italiano e per i
cittadini italiani. Oggi è necessario garantire, a chi ha
contribuito ad accrescere il prestigio italiano, alcuni
benefici a fronte di situazioni precarie che si sono
verificate ed in cui si trovano alcuni ex atleti. E' un dovere
di solidarietà che la Costituzione riconosce e che è anche in
altri settori della storia italiana. L'atleta che ha raggiunto
un'età avanzata e che ha sacrificato la sua vita per lo sport
a livello internazionale, condizionato da una vita di
sacrifici, ha diritto a vedersi riconosciuta una garanzia
economica per tutto quello che ha fatto per il nostro Paese.
La presente proposta di legge istituisce un Fondo presso il
Ministero per i beni e le attività culturali, che è alimentato
dai contributi provenienti dagli associati alle federazioni
sportive affinché siano elargiti benefici economici agli ex
atleti che versino in grave stato di bisogno economico. La
concessione dei benefici è commisurata alle esigenze
dell'interessato, non può essere superiore a lire 70 milioni
annue e può essere revocata nel caso in cui vengano meno le
precarie condizioni economiche dell'ex atleta. Il Fondo è
alimentato dalle federazioni sportive riconosciute dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e può essere
destinatario di contribuzioni volontarie, donazioni e lasciti.
L'assegno straordinario vitalizio è concesso con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali. Il regolamento di
attuazione della legge definisce le procedure e le condizioni
specifiche per l'assegnazione delle provvidenze.