XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 898
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito, presso il Ministero per i beni e le
attività culturali, il Fondo per gli interventi in favore di
ex atleti, di seguito denominato "Fondo", allo scopo di
erogare assegni vitalizi e fornire prestazioni assistenziali a
fronte delle precarie condizioni economiche dei soggetti
destinatari.
2. L'importo dell'assegno vitalizio di cui al comma 1 è
commisurato alle esigenze dei soggetti beneficiari e non può,
in ogni caso, essere superiore a lire 70 milioni annue.
Art. 2.
1. Possono beneficiare delle prestazioni del Fondo gli
atleti che hanno un'età minima di sessanta anni, che hanno
cessato da almeno quindici anni l'attività agonistica e che
nella loro attività siano stati iscritti alle federazioni
sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) o da altre istituzioni di sorveglianza o di tutela
dello sport ai sensi delle disposizioni vigenti. I soggetti
destinatari dei finanziamenti del Fondo devono aver onorato lo
sport italiano con prestazioni sportive svolte a livello
internazionale.
2. La concessione dei benefici previsti dall'articolo 1
può essere revocata nell'ipotesi di condanna penale del
soggetto divenuta irrevocabile ed a cui consegua
l'interdizione dai pubblici uffici.
3. La concessione dei benefici di cui all'articolo 1, può,
altresì, essere revocata quando venga meno lo stato di
particolare necessità economica di cui al medesimo articolo 1,
comma 1.
Art. 3.
1. Le prestazioni del Fondo sono erogate con i limiti e le
modalità previsti dalle disposizioni vigenti in materia di
prestazioni assistenziali, erogazione di assegni vitalizi e
contributi a fondo perduto.
2. Il Fondo provvede, sulla base di convenzioni con enti e
persone giuridiche pubbliche e private, alla copertura di
spese assistenziali, mediche e sanitarie, anche per
prestazioni non erogate dal Servizio sanitario nazionale.
Art. 4.
1. L'attività del Fondo è finanziata dalle federazioni
sportive consociate dal CONI e dalle altre istituzioni
sportive sulle quali il CONI esercita il potere di vigilanza
ai sensi delle disposizioni vigenti, tramite l'erogazione di
una quota annuale di lire 300 devoluta al Fondo per ciascuna
persona iscritta o affiliata alle federazioni ed alle
istituzioni citate. La quota è soggetta a rivalutazione
secondo l'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT).
2. Il Fondo può essere destinatario di contribuzioni
volontarie, donazioni e lasciti.
3. L'attività del Fondo comprende altresì la gestione di
complessi immobiliari da realizzare al fine di fornire un
alloggio ai soggetti beneficiari del Fondo stesso.
Art. 5.
1. L'assegno straordinario vitalizio a favore degli ex
atleti di cui all'articolo 1 è assegnato, con proprio decreto,
dal Ministro per i beni e le attività culturali.
Art. 6.
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali adotta,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il relativo regolamento di attuazione, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
in cui sono, altresì, stabiliti i requisiti oggettivi per
accedere ai benefici di cui alla presente legge.