XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 898




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per gli interventi in favore di ex atleti, di seguito denominato "Fondo", allo scopo di erogare assegni vitalizi e fornire prestazioni assistenziali a fronte delle precarie condizioni economiche dei soggetti destinatari.
        2. L'importo dell'assegno vitalizio di cui al comma 1 è commisurato alle esigenze dei soggetti beneficiari e non può, in ogni caso, essere superiore a lire 70 milioni annue.


Art. 2.

        1. Possono beneficiare delle prestazioni del Fondo gli atleti che hanno un'età minima di sessanta anni, che hanno cessato da almeno quindici anni l'attività agonistica e che nella loro attività siano stati iscritti alle federazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o da altre istituzioni di sorveglianza o di tutela dello sport ai sensi delle disposizioni vigenti. I soggetti destinatari dei finanziamenti del Fondo devono aver onorato lo sport italiano con prestazioni sportive svolte a livello internazionale.
        2. La concessione dei benefici previsti dall'articolo 1 può essere revocata nell'ipotesi di condanna penale del soggetto divenuta irrevocabile ed a cui consegua l'interdizione dai pubblici uffici.
        3. La concessione dei benefici di cui all'articolo 1, può, altresì, essere revocata quando venga meno lo stato di particolare necessità economica di cui al medesimo articolo 1, comma 1.


Art. 3.

        1. Le prestazioni del Fondo sono erogate con i limiti e le modalità previsti dalle disposizioni vigenti in materia di prestazioni assistenziali, erogazione di assegni vitalizi e contributi a fondo perduto.
        2. Il Fondo provvede, sulla base di convenzioni con enti e persone giuridiche pubbliche e private, alla copertura di spese assistenziali, mediche e sanitarie, anche per prestazioni non erogate dal Servizio sanitario nazionale.


Art. 4.

        1. L'attività del Fondo è finanziata dalle federazioni sportive consociate dal CONI e dalle altre istituzioni sportive sulle quali il CONI esercita il potere di vigilanza ai sensi delle disposizioni vigenti, tramite l'erogazione di una quota annuale di lire 300 devoluta al Fondo per ciascuna persona iscritta o affiliata alle federazioni ed alle istituzioni citate. La quota è soggetta a rivalutazione secondo l'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
        2. Il Fondo può essere destinatario di contribuzioni volontarie, donazioni e lasciti.
        3. L'attività del Fondo comprende altresì la gestione di complessi immobiliari da realizzare al fine di fornire un alloggio ai soggetti beneficiari del Fondo stesso.


Art. 5.

        1. L'assegno straordinario vitalizio a favore degli ex atleti di cui all'articolo 1 è assegnato, con proprio decreto, dal Ministro per i beni e le attività culturali.


Art. 6.

        1. Il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui sono, altresì, stabiliti i requisiti oggettivi per accedere ai benefici di cui alla presente legge.



Frontespizio Relazione