XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 895




        Onorevoli Colleghe, Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge sul riconoscimento e la tutela delle minoranze rom, sinte e caminanti vuole essere anzitutto un doveroso atto di solidarietà verso quelle popolazioni zingare che, da tempo immemorabile, vivono con il loro patrimonio culturale e spirituale nel territorio della Repubblica e che oggi si trovano segregate nei cosiddetti "campi nomadi", spesso in condizioni totalmente disagiate.
        La società zingara è centrata sulla famiglia, coesa e solidale, dove ancora oggi si attua una trasmissione per "contagio psicologico" di valori e criteri di giudizio, dove l'oralità e l'apprendistato rappresentano ancora il sistema di comunicazione culturale e materiale dei modi di vita e delle tecniche lavorative. Tra gli zingari, i rom (il gruppo più numeroso) comunicano attraverso una lingua, il romanè, che ha molti punti di contatto con il sanscrito e si tramanda per via orale.
          Gli zingari sono in Europa da quasi mille anni e la loro cultura, la loro storia, la loro lingua fanno parte integrante della storia e della cultura dei Paesi europei. Non dimentichiamo che essi sono in Italia da seicento anni. Lungo i secoli in cui la società italiana ha mantenuto una organizzazione in parte rurale, le popolazioni nomadi hanno svolto un ruolo importante, pur mantenendosi separate e autoreferenti rispetto alla società italiana. L'attività dei calderai e dei fabbri, il commercio e l'addestramento di cavalli, la produzione di vasellame di rame, l'artigianato del cuoio e dei vimini, le attività itineranti dei circhi e delle giostre, la loro arte, la loro musica hanno apportato un contributo significativo all'economia e alla cultura del nostro Paese.
        Quando l'industrializzazione, l'urbanizzazione, la diffusione dei mezzi di comunicazione di massa, l'informatizzazione hanno permeato la società italiana le funzioni svolte dagli zingari sono diventate obsolete. La rapidità con cui il cambiamento si è verificato, aggravata dalle forme di emarginazione e di isolamento poste in atto nei confronti degli zingari, non ha consentito loro di percepire quanto andava accadendo. Spinti fuori dal processo produttivo, espulsi dagli spazi in cui sostare, dai processi di urbanizzazione e di trasformazione del territorio, estraniati dal processo di cambiamento, essi sono oggetto di pregiudizi sociali e atteggiamenti di esclusione, che talvolta si traducono in manifestazioni aggressive nei loro confronti.
        Per secoli queste popolazioni hanno subìto persecuzioni e sono state vittime dello sterminio nazista, ma, nessuno ne parla e ancora oggi, indesiderati e male sopportati, vengono emarginati, impediti di sostare, respinti e criminalizzati. In tale senso, più volte il Parlamento europeo ha esortato gli Stati membri ad attivarsi per la conservazione e la tutela del popolo e della cultura zingari.
        Oggi le popolazioni zingare presenti in Italia si aggirano sulle 100 mila persone, di cui quasi il 50 per cento ha meno di quindici anni di età e solo l'1 per cento supera i sessanta. Da stime approssimative si calcola che il 60 per cento degli zingari abbia scelto una vita sedentaria, il 30 per cento semisedentaria (con 10-30 spostamenti all'anno) e che il restante 10 per cento pratichi il nomadismo con spostamenti di 30-50 volte l'anno.
        Tra le discriminazioni di cui sono vittime, la più grave è quella dell'habitat. A decorrere dagli anni ottanta la tendenza alla sedentarizzazione comincia ad estendersi in modo considerevole, mettendo le amministrazioni locali di fronte ai bisogni primari di queste popolazioni, habitat, permessi di soggiorno, scolarizzazione, lavoro.
        Dodici leggi regionali, oltre la legge della provincia autonoma di Trento, sanciscono, almeno sulla carta, la tutela della diversità culturale dei rom, dei sinti e dei caminanti.
        Rispetto all'habitat, i comuni sono stati sollecitati ad adottare iniziative tese a favorire l'accesso alla casa alle famiglie zingare che hanno optato per la sedentarizzazione. In realtà, la politica attuata è quasi sempre quella dell'area di sosta attrezzata in modo precario e insufficiente, sia dal punto di vista dell'organizzazione interna, sia rispetto al fabbisogno di insediamenti. Così moltissimi rom e sinti sono costretti a vivere sul greto dei fiumi, vicino alle discariche, lontano dal tessuto urbano e in condizioni che aumentano le possibilità di infortuni (negli ultimi anni si contano più di quaranta bambini morti per la precarietà dell'habitat).
        Significative a questo proposito la sentenza del tribunale per i minorenni di Roma del 30 giugno 1992 (presidente Fadiga, pubblicata su "Il Diritto di famiglia e delle persone" anno 1994, pagina 251): "In presenza di un valido e comprovato rapporto affettivo e di una condotta parentale tesa a salvaguardare ed onorare le esigenze primarie della prole, non sussistono le condizioni per la decadenza della potestà sui figli dei genitori e per l'avvio della procedura di adottabilità nei confronti di un minore, appartenente ad una comunità di nomadi, non rilevando che gli insediamenti abitativi riservati a costoro, e nei quali il minore e la sua famiglia sono costretti a vivere, non assicurino, per mancanza dei requisiti igienici minimali e delle necessarie strutture, un livello di vita decente, poiché tali condizioni di disagio e di degrado non sono imputabili alla comunità dei nomadi, ma alle carenze ed ai ritardi dell'intervento pubblico, non potendosi, peraltro, discriminare sistemi di vita diversi per usanze e per valori culturali ed esistenziali quali sono quelli dei nomadi, ma dovendosi, invece, assicurare anche ai minori appartenenti alle comunità di nomadi il diritto di preservare la propria identità etnica, e, quindi, di conservare la propria vita culturale ed i propri usi".
        Già nel 1969, con la raccomandazione n. 563, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa esortava gli Stati membri a mettere a disposizione un numero sufficiente di terreni attrezzati e forniti di fabbricati, e ad offrire insediamenti stabili per chi lo desiderasse.
        Con la risoluzione del 1989 si raccomandava di prendere provvedimenti adeguati ricordando che "gli zingari e i girovaghi formano attualmente nella comunità una popolazione che supera il milione di persone, e che la loro cultura, la loro lingua fanno parte da più di 500 anni del patrimonio culturale e linguistico della comunità".
        La raccomandazione n. 1203 del 1993 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla tutela delle minoranze nomadi in Europa, partendo dal riconoscimento degli zingari come minoranza (pur se non inquadrabile nella definizione di minoranza nazionale, in quanto sprovvista di territorio) sottolinea il contributo delle popolazioni zingare alla diversità culturale europea, attraverso la lingua, la musica e le attività artigianali.
        Pertanto, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa raccomanda al Comitato dei ministri di sollecitare i governi nazionali e le autorità locali, ad assumere iniziative generali e nei settori della cultura, dell'educazione, dell'informazione, dell'uguaglianza dei diritti, della vita quotidiana.
        La presente proposta di legge intende ovviare all'assenteismo delle istituzioni nei loro confronti, avviando a soluzione i gravi e annosi problemi delle minoranze rom, sinte e caminanti, alle quali non possono essere disconosciuti gli indeclinabili diritti fondamentali della persona proclamati dagli articoli 2 e 6 della Costituzione. Circa la metà degli appartenenti a queste popolazioni sono cittadini italiani, cui deve essere riconosciuta pari dignità sociale e giuridica senza distinzione di razza, lingua, religione, condizioni personali e sociali, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono lo sviluppo della persona umana (articolo 3 della Costituizione), contribuendo anche a recuperare alla legalità atteggiamenti di devianza, spesso dovuti alle condizioni in cui gli zingari sono costretti a vivere. Nel capo I della proposta di legge si enunciano le finalità di tutela e di assistenza per la fruizione di tutti i servizi idonei a garantire l'autonomia culturale, nonché la salute e il benessere personale e sociale.
        Il capo II prevede interventi, anche di carattere finanziario, per assicurare sia il diritto alla sedentarizzazione e all'abitazione stabile, sia il diritto al nomadismo, con la costruzione di aree di insediamento attrezzate e dotate delle necessarie infrastrutture e di servizi per lo svolgimento di una vita civile, libera e dignitosa.
        Degne di particolare segnalazione sono le norme dettate dall'articolo 8, in tema di soggiorno e cittadinanza, nelle quali si tiene conto del fatto che la posizione giuridica delle popolazioni zingare, rom e sinte non può essere ricondotta ed accomunata a quella degli immigrati, poiché, a differenza di questi ultimi che provengono da una nazione che li esprime e li rappresenta, i rom e i sinti sono popoli senza territorio, senza Stato. Per tali ragioni, proponiamo che le norme in materia di soggiorno e di cittadinanza tengano conto della specificità delle minoranze rom, sinte e caminanti rispetto agli immigrati e agli altri stranieri, e, in particolare, che siano previste agevolazioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana per il minore nomade nato in Italia, rispetto alla disciplina vigente dettata in via generale per gli stranieri (nella cui nozione non rientrano i nomadi).
        Le disposizioni del capo III ribadiscono il diritto e l'obbligo di frequenza scolastica, in conformità alla legislazione vigente in materia, nonché il dovere delle competenti istituzioni di realizzare corsi annuali di preparazione professionale per attività di lavoro consone alle richieste delle utenze delle etnie zingare.
        I capi IV e V, rispettivamente, prevedono l'istituzione di un ente per il censimento delle presenze dei nomadi, per attivarne le varie forme espressive (capo IV) e l'istituzione di una consulta regionale (capo V).
        Infine, il capo VI è dedicato alla disciplina del commercio e dell'artigianato.
        La normativa proposta intende svolgere un efficace intervento per favorire l'inserimento dei rom, sinte e caminanti, nel pieno rispetto delle diversità culturali, e per scoraggiare comportamenti devianti peraltro attinenti in genere a reati di lieve entità.




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