XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 895
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge tutela le minoranze rom, sinte e
caminanti residenti nel territorio della Repubblica,
salvaguardandone la cultura, l'identità storica e i processi
di evoluzione, al fine di garantire loro l'effettivo esercizio
dei diritti civili e politici, in conformità alle norme della
Costituzione.
2. La Repubblica riconosce ai rom, sinti e caminanti il
diritto al nomadismo e alla sedentarizzazione e assicura la
fruizione di tutti i servizi atti a garantirne l'autonomia
culturale e socio-economica, nonché la salute e il benessere
personale e sociale.
3. Le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, singoli
o associati, le province e le comunità montane sono tenuti a
operare nel pieno rispetto della specificità culturale dei
popoli rom, sinte e caminante.
Capo II
NORME PER LA TUTELA DEL DIRITTO AL NOMADISMO E ALLA
SEDENTARIZZAZIONE
Art. 2.
(Destinatari degli interventi).
1. Allo scopo di assicurare il diritto al nomadismo e alla
sedentarizzazione dei rom, sinti e caminanti nel territorio
della Repubblica sono erogati appositi finanziamenti
finalizzati alla istituzione, alla gestione, alla
organizzazione e alla pianificazione urbana di aree destinate
a tale scopo.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono trasferiti dalle
regioni ai comuni, ai loro consorzi e alle comunità
montane.
Art. 3.
(Diritto alla sedentarizzazione e a un'abitazione
stabile).
1. Al fine di agevolare il processo di sedentarizzazione
delle minoranze rom, sinte e caminanti che lo desiderino,
favorendo il radicamento nel territorio in cui risiedono e
l'aspirazione a condizioni di vita stabili, è riconosciuto
loro il diritto ad accedere ad una abitazione stabile.
2. Al fine di cui al comma 1, in conformità alla
legislazione nazionale vigente, nonchè agli interventi e alle
misure previsti dall'Unione europea, ed, in particolare, dal
Fondo sociale europeo, i comuni adottano le opportune
iniziative per favorire l'accesso all'abitazione delle
minoranze rom, sinte e caminanti, ai sensi di quanto stabilito
dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, e prevedendo
opportune forme di concertazione tra gli organi competenti e i
destinatari degli alloggi.
Art. 4.
(Norme per favorire l'accesso all'abitazione).
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
stabilisce, con proprio decreto, i criteri per l'accesso
all'abitazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, demandando
alle regioni la definizione delle procedure relative alla
presentazione delle domande di cui al comma 2 del presente
articolo.
2. Le domande per l'accesso all'abitazione di cui al comma
1 devono essere presentate, da parte degli interessati, alle
autorità competenti, individuate ai sensi del medesimo comma,
e secondo le modalità stabilite con decreto dei presidenti
delle regioni da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al citato comma 1.
3. Al fine di evitare la dispersione delle famiglie estese
che formano nuclei culturali e sociali coesi, sono realizzate,
compatibilmente ai piani urbanistici vigenti, forme
insediative atte a conservare l'identità culturale ed etnica
del gruppo.
Art. 5.
(Diritto al nomadismo: caratteristiche delle aree di
sosta).
1. Al fine di garantire il diritto al nomadismo delle
minoranze rom, sinte e caminanti, sono istituite apposite aree
di sosta. La realizzazione delle aree spetta alle province,
che provvedono alla loro progettazione, valutando sia
l'impatto urbanistico-territoriale sia la rispondenza ai
criteri di cui al presente articolo, e provvedono a stipulare
apposite convenzioni con i comuni interessati.
2. L'ampiezza delle aree di cui al comma 1 è stabilita
allo scopo di consentire insediamenti di piccole dimensioni.
Ogni nucleo familiare deve avere a disposizione uno spazio non
inferiore a 15 metri per 10 metri.
3. L'area di sosta è classificata, da parte del comune
territorialmente competente, come zona per attrezzature
speciali ad uso pubblico, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
4. Qualora un comune intenda adibire al fine di cui al
presente articolo un'area con classificazione diversa da
quella di cui al comma 3, la delibera del consiglio comunale
di approvazione della destinazione dell'area costituisce
variante al piano regolatore generale del comune stesso.
5. L'ubicazione dell'area di sosta deve essere stabilita
in modo da impedire qualsiasi forma di emarginazione dal
tessuto urbano e da facilitare l'accesso degli utenti ai
servizi pubblici e la loro partecipazione alla vita
sociale.
6. Le aree di sosta devono essere dotate delle seguenti
strutture:
a) servizi igienici;
b) linea telefonica all'interno delle
abitazioni;
c) fontane e lavatoi collegati alla rete fognaria
idrica;
d) impianto di illuminazione collegato alla rete
pubblica;
e) impianto per l'allacciamento dell'energia
elettrica ad uso privato all'interno delle abitazioni;
f) struttura coperta polivalente;
g) contenitori per rifiuti solidi urbani
all'interno e all'esterno dell'area, idonei all'asporto
operato dal servizio pubblico di raccolta;
h) cabina telefonica;
i) area giochi attrezzata.
7. Al fine di uniformare le caratteristiche delle aree di
sosta, la regione approva, sentita la consulta di cui al capo
V, il progetto tipo relativo ai criteri di costruzione e di
ubicazione delle aree medesime, ai sensi di quanto stabilito
dal presente articolo.
8. Le minoranze rom, sinte e caminanti possono chiedere ai
comuni territorialmente competenti la residenza anagrafica
presso le aree in cui sostano.
Art. 6.
(Servizi nelle aree di sosta).
1. I servizi nelle aree di sosta di cui all'articolo 5,
comma 6, sono assicurati, per le materie di competenza, dalle
circoscrizioni comunali territorialmente competenti o dai
comuni, e dai distretti socio-sanitari.
2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni e le aziende
sanitarie locali sono tenuti ad assicurare la disponibilità di
personale, rispettivamente operante nelle circoscrizioni e nei
distretti di cui al medesimo comma, garantendo comunque:
a) l'osservanza dei regolamenti concernenti l'uso,
l'organizzazione e la gestione delle aree di sosta;
b) il coordinamento con gli uffici comunali
competenti;
c) l'educazione sanitaria;
d) la prevenzione dei rischi in materia di
igiene;
e) il coordinamento con le scuole frequentate
dagli studenti rom, sinti e caminanti;
f) il coordinamento con il servizio sociale del
centro per la giustizia minorile competente per territorio, al
fine di assicurare tutela e assistenza a coloro che sono
soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
g) ogni informazione utile all'utenza.
3. Le aziende sanitarie locali sono tenute ad offrire alle
minoranze rom, sinte e caminanti le prestazioni sanitarie di
cui all'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni.
Art. 7.
(Gestione delle aree di sosta).
1. La gestione interna delle aree di sosta di cui
all'articolo 5 è affidata agli stessi utenti, in
collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni di
volontariato.
Art. 8.
(Disposizioni sul soggiorno
e sulla cittadinanza).
1. La Repubblica, riconoscendo il ruolo significativo
svolto dalle minoranze rom, sinte e caminanti nella storia e
nella cultura italiana ed europee, attribuisce alle stesse il
diritto all'ottenimento della carta di soggiorno di cui
all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, a condizione che il soggetto non sia sottoposto a
giudizio per i reati di cui al comma 3 del medesimo
articolo.
2. I minori rom, sinte e caminanti nati in Italia
acquistano automaticamente la cittadinanza italiana ai sensi
della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 1 della
legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotta dal comma 3 del
presente articolo.
3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunta la seguente:
"b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica
da genitori appartenenti alle minoranze rom, sinte e caminanti
e in possesso di carta di soggiorno".
4. Nel rispetto della legislazione italiana, in conformità
alle norme ed ai trattati internazionali in materia di
soggiorno e di libera circolazione di cittadini stranieri e
apolidi, le regioni promuovono, in collaborazione con le
autorità di pubblica sicurezza e, se necessario, con le
rappresentanze diplomatiche dei Paesi interessati, adeguate
iniziative al fine di favorire l'ingresso e la permanenza in
Italia delle minoranze rom, sinte e caminanti.
5. Le iniziative di cui al comma 4 devono essere
finalizzate, in particolare, ad assicurare la regolarizzazione
della posizione dei soggetti rom, sinti e caminanti presenti
nel territorio italiano e non in possesso dei prescritti
permessi o carte di soggiorno, garantendo il rispetto dei loro
diritti e il loro inserimento nel tessuto sociale nonché
facilitando i ricongiungimenti familiari.
Capo III
NORME SULL'INSERIMENTO NELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE E SULLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 9.
(Inserimento nella scuola materna e dell'obbligo ed
attività di sostegno).
1. In conformità alla legislazione in materia di
istruzione scolastica, i minori rom, sinte e caminanti hanno
il diritto di frequentare la scuola materna e sono tenuti a
frequentare la scuola dell'obbligo. Al fine di agevolare
l'inserimento anche salvaguardando la loro cultura, il Governo
eroga finanziamenti ai comuni per la realizzazione di progetti
finalizzati a garantire un uguale livello di istruzione nel
rispetto della identità culturale delle minoranze, nonché per
l'istituzione nelle scuole di mediatori culturali per la
tutela delle lingue rom e sinte.
Art. 10.
(Corsi di formazione professionale ed iniziative per
favorire la scolarizzazione).
1. Il Governo, avvalendosi dei comuni, ovvero, se
istituiti, dei loro consorzi e delle comunità montane, degli
enti gestori dei programmi di formazione professionale, nonché
delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative,
sentite le consulte di cui al capo V, promuove la
realizzazione di corsi di formazione professionale annuali
finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro delle
minoranze rom, sinte e caminanti. Nella predisposizione dei
programmi dei corsi di cui al presente comma si deve tenere
conto, altresì, delle specificità culturali e delle tradizioni
professionali delle citate minoranze.
2. Gli enti di cui al comma 1, al fine di favorire il
processo di scolarizzazione degli adulti appartenenti alle
minoranze rom, sinte e caminanti, promuovono la realizzazione
di corsi di istruzione, in accordo con i competenti uffici
periferici del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, garantendo, comunque, il rispetto della
specificità culturale degli utenti.
Capo IV
ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLE POPOLAZIONI E
DELLE CULTURE ROM, SINTE E CAMINANTI
Art. 11.
(Indagini e ricerche).
1. Il Governo, per il tramite degli enti locali
competenti, eroga finanziamenti alle università degli studi,
agli istituti di ricerca e alle organizzazioni di volontariato
al fine di promuovere attività di studio e di ricerca relative
alla conoscenza ed alla diffusione delle lingue e della
cultura delle minoranze rom, sinte e caminanti e destina
stanziamenti per la realizzazione di ricerche in materia, che
sono affidate, in ciascuna regione interessata dalla presenza
delle citate minoranze, ad un istituto di ricerca, pubblico o
privato, vincitore di un bando di concorso pubblico. Il bando
di concorso deve essere emanato dalle regioni interessate
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. L'istituto incaricato deve censire la presenza dei rom,
sinti e caminanti nel territorio regionale, avendo cura
particolare nel rilevare:
a) la consistenza della presenza numerica nel
territorio regionale, definendo le caratteristiche dei
raggruppamenti di tipo stanziale;
b) le caratteristiche qualitative e quantitative
della popolazione che aspira al trasferimento in abitazioni
stabili;
c) la consistenza dei gruppi nomadi che transitano
abitualmente attraverso il territorio regionale.
2. La ricerca di cui al comma 1 deve essere conclusa entro
e non oltre nove mesi dalla data di emanazione del bando e,
comunque, non oltre nove mesi dalla data di affidamento della
ricerca stessa.
Art. 12.
(Iniziative culturali).
1. Gli enti locali si impegnano a promuovere e a sostenere
iniziative culturali finalizzate ad attivare le potenzialità
delle comunità rom, sinte e caminanti nella musica, nella
danza, nelle tradizioni, anche enogastronomiche, e nella
produzione artigianale. Tali iniziative sono dirette a:
a) creare modalità di interscambio con la
popolazione italiana;
b) prevenire e contrastare i comportamenti di
isolamento sociale e favorire la scomparsa dei pregiudizi
razziali;
c) creare opportunità di lavoro autogestite.
2. Il Governo promuove e sostiene, altresì, le iniziative
di studio e di ricerca, avanzate dalle minoranze rom, sinte e
caminanti, sulla storia e sulla cultura dei rispettivi popoli,
erogando borse di studio destinate a tale scopo.
Art. 13.
(Tutela e divieti).
1. Il Governo si impegna a rispettare e a tutelare gli
usi, i costumi e la cultura delle minoranze rom, sinte e
caminanti, a condizione che essi non siano lesivi
dell'integrità fisica e psichica della persona.
2. E' fatto assoluto divieto:
a) di praticare forme discriminatorie basate su
criteri razziali e sessuali nell'accesso alla scolarizzazione
e all'avviamento al lavoro;
b) di contrarre matrimoni non fondati sulla libera
scelta degli sposi o comunque contratti prima del
raggiungimento del sedicesimo anno di età.
Capo V
CONSULTA REGIONALE PER LA TUTELA DELLE MINORANZE ROM, SINTE E
CAMINANTI E DELLA LORO CULTURA
Art. 14.
(Istituzione).
1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla
presente legge è istituita presso ogni regione una consulta
regionale per la tutela delle minoranze rom, sinte e caminanti
e della loro cultura, di seguito denominata "consulta".
2. La consulta è istituita con decreto del presidente
della giunta regionale da emanare entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 15.
(Composizione).
1. La consulta è composta da:
a) rappresentanti della regione, della provincia e
del comune competenti in materia di politiche sociali, lavoro,
scuola, cultura e sanità;
b) rappresentanti delle organizzazioni di
volontariato e degli enti, pubblici e privati, operanti nel
settore della tutela delle minoranze;
c) rappresentanti delle minoranze rom, sinte e
caminanti residenti nel territorio della regione, scelti dalle
stesse comunità.
Art. 16.
(Compiti).
1. Alla consulta spettano i seguenti compiti:
a) diffondere la conoscenza delle indagini, delle
ricerche e delle iniziative di cui agli articoli 11 e 12;
b) esprimere pareri agli organi regionali sulle
proposte di legge regionale che riguardino, direttamente o
indirettamente, le minoranze rom, sinte e caminanti;
c) verificare l'attuazione delle leggi emanate in
materia;
d) formulare proposte per la realizzazione di
ulteriori indagini, ricerche ed iniziative ai sensi degli
articoli 11 e 12;
e) formulare proposte ed esprimere pareri agli
organi ed alle amministrazioni competenti in merito
all'attuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle
norme nazionali e comunitarie che garantiscano l'effettivo
esercizio di tutti i diritti delle minoranze rom, sinte e
caminanti presenti nel territorio della regione.
2. Spetta altresì alla consulta segnalare agli organismi
competenti le eventuali violazioni alle norme di legge operate
dalle Forze dell'ordine nel corso dei controlli effettuati
sulle minoranze rom, sinte e caminanti con particolare
riguardo alle norme sulla tutela dei diritti dei minori e
sulla salute fisica e mentale.
3. La consulta interviene, altresì, nelle materie indicate
agli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 17.
Capo VI
ATTIVITA' LAVORATIVE
Art. 17.
(Disposizioni in materia di lavoro).
1. Presso ciascuna camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura è istituito uno speciale ufficio
incaricato di fornire ogni informazione utile in materia di
inserimento nel mondo del lavoro delle minoranze rom, sinte e
caminanti e in particolare, di offrire le opportune consulenze
a coloro che intendono esercitare l'attività del commercio
all'ingrosso o al minuto ovvero del commercio al dettaglio su
aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, o l'attività di mediatore ai sensi della legge 21
marzo 1958, n. 253.