XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 890




        Onorevoli Colleghi! - E' un dato di fatto incontestabile che nella stesura delle sentenze i giudici incorrano, per fortuna non frequentemente, in sviste ed inesattezze elementari non solo in punto di fatto, ma anche di stretto diritto.
        Orbene, quanto agli errori puntualmente materiali, è previsto il rimedio della "correzione", di non complessa esperibilità.
        Purtroppo si registrano errori che, essendo al "limite" di quelli considerati meramente materiali, possono essere corretti soltanto facendo ricorso ai normali mezzi di impugnazione, nonostante siano agevolmente eliminabili attraverso una semplice segnalazione da parte di chi ne abbia interesse.
        Come si può ben comprendere, il disagio che deriva a chi viene leso da una pronuncia viziata da siffatti errori è notevole, sia in termini di dispersione di tempo che di anticipazione di spese.
        Tali inconvenienti potrebbero essere superati attraverso l'introduzione nel codice di diritto processuale civile di una nuova serie di norme da aggiungere, nella collocazione codicistica, agli articoli 277 e 429 del codice di procedura civile.
        Il nuovo istituto processualistico potrebbe essere definito con il termine "presentenza" ed è l'oggetto della presente ed innovativa proposta.
        L'argomento riveste carattere di urgenza e di priorità rispetto al complessivo, ponderato e definitivo assetto della riforma processual-civilistica. Tanto più che la formulazione dei nuovi articoli si presenta semplice e di agevole applicazione e non richiede particolari approfondimenti che, se spinti al massimo, potrebbero snaturarne le finalità. Oltretutto, il problema che viene con tale proposta sollevato è quanto mai attuale, specie a seguito dell'avvento dei GOA, cioè di professionisti, chiamati a decidere vecchie cause ancora pendenti con l'intento di sfoltire, in tempi ragionevolmente brevi, tutto il contenzioso civile arretrato.
        Tra i casi per i quali l'applicazione dell'istituto sembrerebbe più opportuna vanno indicati quelli in cui la sentenza sia affetta da vizi di extrapetizione, ultrapetizione o di mancata pronuncia; applicazione di norme di diritto non pertinenti alla fattispecie o soppresse; errori di calcolo nel pronunciare una decadenza; ingiusto, decisivo rilievo attribuito ad aspetti solo marginali della controversia a detrimento di fondamentali contrari argomenti risolutivi, di indubbia fondatezza; erronea motivazione di un sia pur giusto dispositivo che complica le applicazioni anche alla parte vincitrice.
        Sotto l'aspetto organizzativo dell'apparato giudiziario, la riforma in oggetto determinerebbe un evidente vantaggio per gli uffici giudiziari a causa della prevedibile riduzione dei procedimenti di impugnazione. Si determinerebbe, infatti, un più agevole smaltimento sia dei giudizi in corso che di quelli da promuovere.
        L'introduzione del nuovo istituto nel nostro sistema processuale mira anche a rendere meno difficoltosa la professione degli avvocati, oltre che a fornire un utile servizio ai cittadini, specie meno abbienti, non in grado di affrontare onerosi giudizi di cassazione o un qualsiasi altro tipo di impugnazione.
        L'approvazione della riforma potrà essere oggetto di elaborazione ed estensione, sempre nell'ambito del diritto processuale civile (ed amministrativo), dando ingresso a nuovi istituti che, allo stato, però sembra prematuro prospettare.
        In concreto, venendo alle applicazioni politiche della riforma, si prevede che, i difensori delle parti vengano messi in grado di leggere il testo della minuta della sentenza prima della sua pubblicazione e di segnalare al giudice gli eventuali errori, agevolmente riconoscibili, per chiederne la correzione. Il giudice, infatti, in un termine prestabilito, deposita una "minuta" del provvedimento sulla quale i difensori possono operare le segnalazioni di eventuali errori. Così, successivamente, se il giudice ritiene di dover procedere ad una correzione, ad una rettifica o di colmare una lacuna, dà lettura del dispositivo della sentenza in pubblica udienza depositando in cancelleria il testo completo e definitivo. Naturalmente, il magistrato giudicante, laddove ritenesse infondate le censure mosse dai difensori o reputasse irrilevanti le correzioni suggerite, terrebbe fermo il provvedimento originario, in relazione al quale, le parti resterebbero legittimate a far valere i lamentati vizi con gli ordinari mezzi di impugnazione.




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