XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 890
Onorevoli Colleghi! - E' un dato di fatto
incontestabile che nella stesura delle sentenze i giudici
incorrano, per fortuna non frequentemente, in sviste ed
inesattezze elementari non solo in punto di fatto, ma anche di
stretto diritto.
Orbene, quanto agli errori puntualmente materiali, è
previsto il rimedio della "correzione", di non complessa
esperibilità.
Purtroppo si registrano errori che, essendo al "limite" di
quelli considerati meramente materiali, possono essere
corretti soltanto facendo ricorso ai normali mezzi di
impugnazione, nonostante siano agevolmente eliminabili
attraverso una semplice segnalazione da parte di chi ne abbia
interesse.
Come si può ben comprendere, il disagio che deriva a chi
viene leso da una pronuncia viziata da siffatti errori è
notevole, sia in termini di dispersione di tempo che di
anticipazione di spese.
Tali inconvenienti potrebbero essere superati attraverso
l'introduzione nel codice di diritto processuale civile di una
nuova serie di norme da aggiungere, nella collocazione
codicistica, agli articoli 277 e 429 del codice di procedura
civile.
Il nuovo istituto processualistico potrebbe essere
definito con il termine "presentenza" ed è l'oggetto della
presente ed innovativa proposta.
L'argomento riveste carattere di urgenza e di priorità
rispetto al complessivo, ponderato e definitivo assetto della
riforma processual-civilistica. Tanto più che la formulazione
dei nuovi articoli si presenta semplice e di agevole
applicazione e non richiede particolari approfondimenti che,
se spinti al massimo, potrebbero snaturarne le finalità.
Oltretutto, il problema che viene con tale proposta sollevato
è quanto mai attuale, specie a seguito dell'avvento dei GOA,
cioè di professionisti, chiamati a decidere vecchie cause
ancora pendenti con l'intento di sfoltire, in tempi
ragionevolmente brevi, tutto il contenzioso civile
arretrato.
Tra i casi per i quali l'applicazione dell'istituto
sembrerebbe più opportuna vanno indicati quelli in cui la
sentenza sia affetta da vizi di extrapetizione, ultrapetizione
o di mancata pronuncia; applicazione di norme di diritto non
pertinenti alla fattispecie o soppresse; errori di calcolo nel
pronunciare una decadenza; ingiusto, decisivo rilievo
attribuito ad aspetti solo marginali della controversia a
detrimento di fondamentali contrari argomenti risolutivi, di
indubbia fondatezza; erronea motivazione di un sia pur giusto
dispositivo che complica le applicazioni anche alla parte
vincitrice.
Sotto l'aspetto organizzativo dell'apparato giudiziario,
la riforma in oggetto determinerebbe un evidente vantaggio per
gli uffici giudiziari a causa della prevedibile riduzione dei
procedimenti di impugnazione. Si determinerebbe, infatti, un
più agevole smaltimento sia dei giudizi in corso che di quelli
da promuovere.
L'introduzione del nuovo istituto nel nostro sistema
processuale mira anche a rendere meno difficoltosa la
professione degli avvocati, oltre che a fornire un utile
servizio ai cittadini, specie meno abbienti, non in grado di
affrontare onerosi giudizi di cassazione o un qualsiasi altro
tipo di impugnazione.
L'approvazione della riforma potrà essere oggetto di
elaborazione ed estensione, sempre nell'ambito del diritto
processuale civile (ed amministrativo), dando ingresso a nuovi
istituti che, allo stato, però sembra prematuro
prospettare.
In concreto, venendo alle applicazioni politiche della
riforma, si prevede che, i difensori delle parti vengano messi
in grado di leggere il testo della minuta della sentenza prima
della sua pubblicazione e di segnalare al giudice gli
eventuali errori, agevolmente riconoscibili, per chiederne la
correzione. Il giudice, infatti, in un termine prestabilito,
deposita una "minuta" del provvedimento sulla quale i
difensori possono operare le segnalazioni di eventuali errori.
Così, successivamente, se il giudice ritiene di dover
procedere ad una correzione, ad una rettifica o di colmare una
lacuna, dà lettura del dispositivo della sentenza in pubblica
udienza depositando in cancelleria il testo completo e
definitivo. Naturalmente, il magistrato giudicante, laddove
ritenesse infondate le censure mosse dai difensori o reputasse
irrilevanti le correzioni suggerite, terrebbe fermo il
provvedimento originario, in relazione al quale, le parti
resterebbero legittimate a far valere i lamentati vizi con gli
ordinari mezzi di impugnazione.