XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 890




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 277 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:

        "Art. 277-bis. - (Presentenza).- Il ventunesimo giorno successivo alla scadenza del termine fissato per il deposito delle memorie di replica o all'eventuale udienza di discussione, il giudice, deliberata la decisione, ne consegna al cancelliere la minuta del testo completo, collazionato e sottoscritto.
        I difensori delle parti hanno facoltà di estrarne copia in carta libera e senza oneri di sorta.
        Entro il termine di sette giorni dalla consegna della minuta, i difensori hanno facoltà di depositare una breve memoria per segnalarne eventuali inesattezze in fatto ed errori di diritto di indubbia ed obiettiva evidenza, oltre che di pronta ed agevole soluzione, e di chiedere la correzione della pronuncia.
        Il giudice, alla scadenza del quattordicesimo giorno successivo alla consegna della minuta, tenuto altresì conto delle eventuali segnalazioni di cui al terzo comma, dà lettura del dispositivo della sentenza in pubblica udienza e ne deposita in cancelleria il testo completo e definitivo.
        Se in questa udienza i difensori delle altre parti inseriscono a verbale controdeduzioni avverso la richiesta di correzione, è data facoltà al giudice di riservarsi la decisione con l'obbligo di depositare in cancelleria, entro il settimo giorno successivo, il testo definitivo della sentenza.
        Il giudice, in presenza di eccezionali motivi, può prorogare del doppio i termini rispettivamente previsti per la consegna del testo della minuta e per il deposito della sentenza.
        Dell'avvenuto espletamento di tali incombenti non è trasmessa dalla cancelleria alcuna comunicazione alle parti.
        Art. 277-ter.- (Comunicazioni al contumace). - Se i rilievi presentano aspetti di novità, il giudice può ordinare che sia dato immediato avviso dell'avvenuto deposito della memoria alle parti non costituite. L'incombente si intenderà assolto con la semplice richiesta da parte della cancelleria al competente ufficio della relativa notifica, da effettuare ai sensi degli articoli 138 e 139 e, in tale ultima ipotesi, nei luoghi rilevabili dai soli atti di causa.

        Art. 277-quater. - (Segreto).- I difensori sono vincolati al segreto anche verso i propri assistiti sul contenuto della presentenza.

        Art. 277-quinquies. - (Cauzione). - I difensori sono tenuti ad allegare alla memoria marche da bollo del valore di lire 300.000, con diritto alla restituzione nel caso in cui i rilievi non siano totalmente disattesi. Per la diversa ipotesi di mancata restituzione, il relativo importo non sarà ripetibile dal difensore nei confronti del cliente".


Art. 2.

        1. L'articolo 429 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 429. - (Udienza di discussione).- Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, si riserva la decisione.
        Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione.
        Il giudice, quando dispone la condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre agli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto".

Art. 3.

        1. Dopo l'articolo 429 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

        "Art. 429-bis. - (Norme applicabili).- Nelle cause di cui al presente titolo sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 277-bis, 277-ter, 277-quater e 277-quinquies ed i termini per la consegna del testo provvisorio della decisione e per il deposito della sentenza sono ridotti rispettivamente di due terzi e due quinti".



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