XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 890
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 277 del codice di procedura civile sono
inseriti i seguenti:
"Art. 277-bis. - (Presentenza).- Il ventunesimo
giorno successivo alla scadenza del termine fissato per il
deposito delle memorie di replica o all'eventuale udienza di
discussione, il giudice, deliberata la decisione, ne consegna
al cancelliere la minuta del testo completo, collazionato e
sottoscritto.
I difensori delle parti hanno facoltà di estrarne copia in
carta libera e senza oneri di sorta.
Entro il termine di sette giorni dalla consegna della
minuta, i difensori hanno facoltà di depositare una breve
memoria per segnalarne eventuali inesattezze in fatto ed
errori di diritto di indubbia ed obiettiva evidenza, oltre che
di pronta ed agevole soluzione, e di chiedere la correzione
della pronuncia.
Il giudice, alla scadenza del quattordicesimo giorno
successivo alla consegna della minuta, tenuto altresì conto
delle eventuali segnalazioni di cui al terzo comma, dà lettura
del dispositivo della sentenza in pubblica udienza e ne
deposita in cancelleria il testo completo e definitivo.
Se in questa udienza i difensori delle altre parti
inseriscono a verbale controdeduzioni avverso la richiesta di
correzione, è data facoltà al giudice di riservarsi la
decisione con l'obbligo di depositare in cancelleria, entro il
settimo giorno successivo, il testo definitivo della
sentenza.
Il giudice, in presenza di eccezionali motivi, può
prorogare del doppio i termini rispettivamente previsti per la
consegna del testo della minuta e per il deposito della
sentenza.
Dell'avvenuto espletamento di tali incombenti non è
trasmessa dalla cancelleria alcuna comunicazione alle
parti.
Art. 277-ter.- (Comunicazioni al contumace). -
Se i rilievi presentano aspetti di novità, il giudice può
ordinare che sia dato immediato avviso dell'avvenuto deposito
della memoria alle parti non costituite. L'incombente si
intenderà assolto con la semplice richiesta da parte della
cancelleria al competente ufficio della relativa notifica, da
effettuare ai sensi degli articoli 138 e 139 e, in tale ultima
ipotesi, nei luoghi rilevabili dai soli atti di causa.
Art. 277-quater. - (Segreto).- I difensori sono
vincolati al segreto anche verso i propri assistiti sul
contenuto della presentenza.
Art. 277-quinquies. - (Cauzione). - I difensori sono
tenuti ad allegare alla memoria marche da bollo del valore di
lire 300.000, con diritto alla restituzione nel caso in cui i
rilievi non siano totalmente disattesi. Per la diversa ipotesi
di mancata restituzione, il relativo importo non sarà
ripetibile dal difensore nei confronti del cliente".
Art. 2.
1. L'articolo 429 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 429. - (Udienza di discussione).-
Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite
le conclusioni delle parti, si riserva la decisione.
Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle
parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci
giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa
all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del
termine suddetto, per la discussione.
Il giudice, quando dispone la condanna al pagamento di
somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre
agli interessi nella misura legale, il maggior danno
eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di
valore del suo credito, condannando al pagamento della somma
relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del
diritto".
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 429 del codice di procedura civile è
inserito il seguente:
"Art. 429-bis. - (Norme applicabili).- Nelle cause
di cui al presente titolo sono applicabili le disposizioni di
cui agli articoli 277-bis, 277-ter,
277-quater e 277-quinquies ed i termini per la
consegna del testo provvisorio della decisione e per il
deposito della sentenza sono ridotti rispettivamente di due
terzi e due quinti".