XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 887




        Onorevoli Colleghi! - Il servizio di pronto soccorso deve sussistere in ciascun impianto ospedaliero ai sensi di quanto disposto all'articolo 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'articolo 19 della legge 12 febbraio 1968, n. 132. Tale servizio deve essere costituito presso tutti gli ospedali classificati, gli istituti universitari e gli istituti di ricerca con compiti di ricovero e cura. Per le case di cura private si rimanda all'articolo 51 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ed all'articolo 21 del decreto del Ministro della sanità 5 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 31 agosto 1977.
        Il servizio di pronto soccorso è oggettivamente una forma di assistenza indispensabile in quanto preordinato al superamento delle ipotesi più disparate di emergenza sanitaria, nelle quali possono trovarsi i singoli, in numero spesso anche rilevante.
        Il bisogno di assistenza in funzione di pronto soccorso è identificabile su scala sempre crescente in rapporto all'insorgere di sintomatologie improvvise di natura la più diversa (cardio-vascolare, traumatica, respiratoria, eccetera), rispetto alla quale i singoli familiari e gli stessi sanitari operanti sul territorio non sono in condizioni di offrire tempestiva ed idonea assistenza. Rispetto a tale sintomatologia è indispensabile intervenire, secondo metodiche ed attrezzature scientificamente idonee, in modo tempestivo e mirato, tale da assicurare il superamento della situazione di emergenza.
        Il servizio di pronto soccorso assolve anche il compito di selezionare in modo certo tra i vari utenti quelli che hanno bisogno di assistenza in regime di ricovero e degenza e quelli che possono essere dimessi per aver superato l'emergenza o possono accedere all'assistenza ambulatoriale. In tal modo il servizio di pronto soccorso consente di evitare, sul presupposto di diagnosi metodologicamente corrette, accettazioni massive dalle quali potrebbero derivare ospedalizzazioni inutili e costose. Esso deve essere dotato di posti-letto per la degenza breve in numero stabilito dal piano sanitario regionale in rapporto al bacino di utenza, alla collocazione territoriale ed alle caratteristiche organizzative del complesso ospedaliero di appartenenza.
        Il servizio di pronto soccorso è riconducibile solo a quello di livello ospedaliero; sono prevedibili centri di pronto soccorso anche in ambito extra ospedaliero ma funzionalmente collegati con il pronto soccorso ospedaliero.
        Deve essere assicurato uno stretto coordinamento tra pronto soccorso ospedaliero e servizi d'urgenza extra ospedalieri, ai fini della continuità dell'intervento e della univocità dell'organizzazione. Per altro verso, è opportuno concentrare negli ospedali l'organizzazione stabile e qualificata dal punto di vista funzionale, mentre in ambito extra ospedaliero il servizio può essere affidato a sanitari di diverso livello funzionale, ausiliati dai sanitari del servizio di pronto soccorso ospedaliero cui sono affidati il coordinamento e la responsabilità giuridico-organizzativa per il territorio di competenza.
        L'assistenza preordinata al superamento di situazioni di emergenza presuppone una specifica preparazione al fine di permettere la diagnosi tempestiva e mirata in situazioni rispetto alle quali non è possibile procedere con il metodo diagnostico di tipo induttivo. La necessità di superare rapidamente tali situazioni di emergenza, suscettibili di evolversi anche in modo irreversibile, esclude l'utilizzabilità di metodi di verifica e di confronto che contraddicono, per la loro stessa natura, alle esigenze della tempestività sia nella diagnosi sia nella terapia.
        Il pronto soccorso, ove possibile, si integra nel modello dipartimentale di emergenza. La specificità del servizio garantisce la massima efficacia della prestazione, basata sul presupposto di una preparazione professionale idonea.
        Proprio per assicurare la formazione di quadri medici particolarmente preparati nel settore dell'assistenza in condizioni d'urgenza si propone l'introduzione dell'idoneità a primario in medicina d'urgenza e pronto soccorso (articolo 1). Tale idoneità, in base alle norme vigenti, è indispensabile per partecipare ai concorsi per l'assunzione alla posizione funzionale di primario in medicina d'urgenza e pronto soccorso nel Servizio sanitario nazionale (articolo 3).
        L'introduzione di tale idoneità postula l'acquisizione di una specifica preparazione secondo metodi didattici dottrinari corretti e permette la formazione di quadri medici professionalmente idonei ad un servizio specifico ed insostituibile, che può essere assolto efficacemente con preparazioni professionali valide per altre tipologie assistenziali. L'idoneità presuppone la identificazione delle discipline equipollenti od affini a quella oggetto della stessa idoneità e del concorso di assunzione nella posizione funzionale. Tale identificazione, prospettata nell'articolo 4 della presente proposta di legge, è necessaria sia per la formazione delle commissioni, tanto di idoneità quanto di concorso, sia per la valutazione dei titoli. E' opportuno prevedere la possibilità di integrare l'elenco delle discipline equipollenti od affini, mediante decreto ministeriale (articolo 5), evitando il ricorso necessario alla legge od alla fonte primaria.
        L'esigenza di affidare con carattere di generalità il servizio di pronto soccorso a personale selezionato col presupposto di una specifica preparazione, giustifica la istituzione delle divisioni di pronto soccorso negli impianti ospedalieri di livello superiore a quello zonale. L'istituzione dell'organico proprio di pronto soccorso era già prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
        La preparazione del medico di medicina d'urgenza e di pronto soccorso sotto il profilo diagnostico e terapeutico induce a ricondurre l'idoneità, della quale si propone l'introduzione, nell'area medica, secondo la classificazione fissata dal decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 2 aprile 1983.
        E' opportuno, inoltre, salvaguardare l'efficacia delle idoneità che in precedenza potevano permettere l'ammissione al concorso per primario di pronto soccorso (articolo 7).




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