XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 887
Onorevoli Colleghi! - Il servizio di pronto soccorso
deve sussistere in ciascun impianto ospedaliero ai sensi di
quanto disposto all'articolo 17 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e all'articolo 19 della legge 12 febbraio 1968, n.
132. Tale servizio deve essere costituito presso tutti gli
ospedali classificati, gli istituti universitari e gli
istituti di ricerca con compiti di ricovero e cura. Per le
case di cura private si rimanda all'articolo 51 della legge 12
febbraio 1968, n. 132, ed all'articolo 21 del decreto del
Ministro della sanità 5 agosto 1977, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 236 del 31 agosto 1977.
Il servizio di pronto soccorso è oggettivamente una forma
di assistenza indispensabile in quanto preordinato al
superamento delle ipotesi più disparate di emergenza
sanitaria, nelle quali possono trovarsi i singoli, in numero
spesso anche rilevante.
Il bisogno di assistenza in funzione di pronto soccorso è
identificabile su scala sempre crescente in rapporto
all'insorgere di sintomatologie improvvise di natura la più
diversa (cardio-vascolare, traumatica, respiratoria,
eccetera), rispetto alla quale i singoli familiari e gli
stessi sanitari operanti sul territorio non sono in condizioni
di offrire tempestiva ed idonea assistenza. Rispetto a tale
sintomatologia è indispensabile intervenire, secondo metodiche
ed attrezzature scientificamente idonee, in modo tempestivo e
mirato, tale da assicurare il superamento della situazione di
emergenza.
Il servizio di pronto soccorso assolve anche il compito di
selezionare in modo certo tra i vari utenti quelli che hanno
bisogno di assistenza in regime di ricovero e degenza e quelli
che possono essere dimessi per aver superato l'emergenza o
possono accedere all'assistenza ambulatoriale. In tal modo il
servizio di pronto soccorso consente di evitare, sul
presupposto di diagnosi metodologicamente corrette,
accettazioni massive dalle quali potrebbero derivare
ospedalizzazioni inutili e costose. Esso deve essere dotato di
posti-letto per la degenza breve in numero stabilito dal piano
sanitario regionale in rapporto al bacino di utenza, alla
collocazione territoriale ed alle caratteristiche
organizzative del complesso ospedaliero di appartenenza.
Il servizio di pronto soccorso è riconducibile solo a
quello di livello ospedaliero; sono prevedibili centri di
pronto soccorso anche in ambito extra ospedaliero ma
funzionalmente collegati con il pronto soccorso
ospedaliero.
Deve essere assicurato uno stretto coordinamento tra
pronto soccorso ospedaliero e servizi d'urgenza extra
ospedalieri, ai fini della continuità dell'intervento e della
univocità dell'organizzazione. Per altro verso, è opportuno
concentrare negli ospedali l'organizzazione stabile e
qualificata dal punto di vista funzionale, mentre in ambito
extra ospedaliero il servizio può essere affidato a sanitari
di diverso livello funzionale, ausiliati dai sanitari del
servizio di pronto soccorso ospedaliero cui sono affidati il
coordinamento e la responsabilità giuridico-organizzativa per
il territorio di competenza.
L'assistenza preordinata al superamento di situazioni di
emergenza presuppone una specifica preparazione al fine di
permettere la diagnosi tempestiva e mirata in situazioni
rispetto alle quali non è possibile procedere con il metodo
diagnostico di tipo induttivo. La necessità di superare
rapidamente tali situazioni di emergenza, suscettibili di
evolversi anche in modo irreversibile, esclude
l'utilizzabilità di metodi di verifica e di confronto che
contraddicono, per la loro stessa natura, alle esigenze della
tempestività sia nella diagnosi sia nella terapia.
Il pronto soccorso, ove possibile, si integra nel modello
dipartimentale di emergenza. La specificità del servizio
garantisce la massima efficacia della prestazione, basata sul
presupposto di una preparazione professionale idonea.
Proprio per assicurare la formazione di quadri medici
particolarmente preparati nel settore dell'assistenza in
condizioni d'urgenza si propone l'introduzione dell'idoneità a
primario in medicina d'urgenza e pronto soccorso (articolo 1).
Tale idoneità, in base alle norme vigenti, è indispensabile
per partecipare ai concorsi per l'assunzione alla posizione
funzionale di primario in medicina d'urgenza e pronto soccorso
nel Servizio sanitario nazionale (articolo 3).
L'introduzione di tale idoneità postula l'acquisizione di
una specifica preparazione secondo metodi didattici dottrinari
corretti e permette la formazione di quadri medici
professionalmente idonei ad un servizio specifico ed
insostituibile, che può essere assolto efficacemente con
preparazioni professionali valide per altre tipologie
assistenziali. L'idoneità presuppone la identificazione delle
discipline equipollenti od affini a quella oggetto della
stessa idoneità e del concorso di assunzione nella posizione
funzionale. Tale identificazione, prospettata nell'articolo 4
della presente proposta di legge, è necessaria sia per la
formazione delle commissioni, tanto di idoneità quanto di
concorso, sia per la valutazione dei titoli. E' opportuno
prevedere la possibilità di integrare l'elenco delle
discipline equipollenti od affini, mediante decreto
ministeriale (articolo 5), evitando il ricorso necessario alla
legge od alla fonte primaria.
L'esigenza di affidare con carattere di generalità il
servizio di pronto soccorso a personale selezionato col
presupposto di una specifica preparazione, giustifica la
istituzione delle divisioni di pronto soccorso negli impianti
ospedalieri di livello superiore a quello zonale.
L'istituzione dell'organico proprio di pronto soccorso era già
prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
La preparazione del medico di medicina d'urgenza e di
pronto soccorso sotto il profilo diagnostico e terapeutico
induce a ricondurre l'idoneità, della quale si propone
l'introduzione, nell'area medica, secondo la classificazione
fissata dal decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1983,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 2 aprile
1983.
E' opportuno, inoltre, salvaguardare l'efficacia delle
idoneità che in precedenza potevano permettere l'ammissione al
concorso per primario di pronto soccorso (articolo 7).