XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 887
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita l'idoneità a primario di medicina
d'urgenza e pronto soccorso.
2. L'idoneità di cui al comma 1 del presente articolo si
consegue mediante esami da espletare secondo le disposizioni
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della
sanità 16 maggio 1996, n. 413.
Art. 2.
1. L'idoneità in medicina d'urgenza e pronto soccorso è
compresa nell'area funzionale di medicina.
Art. 3.
1. L'idoneità di medicina d'urgenza e pronto soccorso è
titolo di ammissione al concorso per la posizione funzionale
di primario di medicina d'urgenza e pronto soccorso.
Art. 4.
1. L'ammissione ai concorsi per la posizione funzionale di
assistente e aiuto corresponsabile ospedaliero in medicina
d'urgenza e pronto soccorso è subordinata al possesso dei
titoli previsti, rispettivamente, dagli articoli 17 e 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761.
Art. 5.
1. Ai fini della formazione delle commissioni incaricate
degli esami di idoneità e dei concorsi ai posti di primario di
medicina d'urgenza e di pronto soccorso sono dichiarate
equipollenti a quella oggetto di esame le seguenti
discipline:
a) medicina d'urgenza;
b) medicina di pronto soccorso;
c) pronto soccorso;
d) pronto soccorso e terapia d'urgenza.
2. Sono considerate discipline affini a quelle oggetto di
esame:
a) clinica medica generale e terapia medica;
b) patologia speciale medica e metodologia
clinica;
c) semeiotica medica;
d) terapia medica sistematica;
e) medicina generale.
3. Il Ministro della sanità procede alla compilazione ed
all'aggiornamento degli elenchi delle discipline previste ai
commi 1 e 2.
Art. 6.
1. Negli ospedali di livello superiore a quello zonale
deve essere costituita almeno una divisione di pronto
soccorso.
2. Tutti i servizi ospedalieri collaborano, secondo il
metodo della dipartimentalità, con la divisione di pronto
soccorso costituita nel proprio ambito.
Art. 7.
1. Le idoneità in medicina generale, medicina d'urgenza,
chirurgia d'urgenza, chirurgia d'emergenza, conseguite ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1969, n. 130, e del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni, in concorsi
banditi prima della data di entrata in vigore della presente
legge, sono equivalenti all'idoneità di cui all'articolo 1
della legge medesima.