XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 887




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita l'idoneità a primario di medicina d'urgenza e pronto soccorso.
        2. L'idoneità di cui al comma 1 del presente articolo si consegue mediante esami da espletare secondo le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 16 maggio 1996, n. 413.


Art. 2.

        1. L'idoneità in medicina d'urgenza e pronto soccorso è compresa nell'area funzionale di medicina.


Art. 3.

        1. L'idoneità di medicina d'urgenza e pronto soccorso è titolo di ammissione al concorso per la posizione funzionale di primario di medicina d'urgenza e pronto soccorso.


Art. 4.

        1. L'ammissione ai concorsi per la posizione funzionale di assistente e aiuto corresponsabile ospedaliero in medicina d'urgenza e pronto soccorso è subordinata al possesso dei titoli previsti, rispettivamente, dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.


Art. 5.

        1. Ai fini della formazione delle commissioni incaricate degli esami di idoneità e dei concorsi ai posti di primario di medicina d'urgenza e di pronto soccorso sono dichiarate equipollenti a quella oggetto di esame le seguenti discipline:

                a) medicina d'urgenza;

                b) medicina di pronto soccorso;

                c) pronto soccorso;

                d) pronto soccorso e terapia d'urgenza.

        2. Sono considerate discipline affini a quelle oggetto di esame:

                a) clinica medica generale e terapia medica;

                b) patologia speciale medica e metodologia clinica;

                c) semeiotica medica;

                d) terapia medica sistematica;

                e) medicina generale.

        3. Il Ministro della sanità procede alla compilazione ed all'aggiornamento degli elenchi delle discipline previste ai commi 1 e 2.


Art. 6.

        1. Negli ospedali di livello superiore a quello zonale deve essere costituita almeno una divisione di pronto soccorso.
        2. Tutti i servizi ospedalieri collaborano, secondo il metodo della dipartimentalità, con la divisione di pronto soccorso costituita nel proprio ambito.


Art. 7.

        1. Le idoneità in medicina generale, medicina d'urgenza, chirurgia d'urgenza, chirurgia d'emergenza, conseguite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni, in concorsi banditi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono equivalenti all'idoneità di cui all'articolo 1 della legge medesima.



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