XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 883
Onorevoli Colleghi! - L'istituzione delle case da gioco
in Italia è avvenuta mediante una serie di provvedimenti
legislativi che, recando deroga alle norme incriminatrici del
codice penale, hanno, di volta in volta, riconosciuto a
particolari organi amministrativi la facoltà di autorizzare
l'apertura di case da gioco in singoli comuni.
Un tentativo di introdurre un'organica regolamentazione
legislativa fu compiuto con il regio decreto-legge 27 aprile
1924, n. 636, che non fu mai convertito in legge.
Il dibattito che da tempo si svolge in Parlamento è volto
a superare il sopramenzionato regime restrittivo, in virtù del
quale sono solo quattro le case da gioco aperte in Italia:
Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint-Vincent.
A questo proposito è interessante segnalare la procedura
adottata dalla Valle d'Aosta per l'istituzione della casa da
gioco di Saint Vincent, alla quale si è provveduto con decreto
del presidente del consiglio della regione, recante la data
del 3 aprile 1946, adottato in esecuzione del decreto
legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, con il
quale alla Valle d'Aosta era stata data competenza
amministrativa nelle iniziative in materia turistica, di
vigilanza alberghiera, di tutela del paesaggio e di vigilanza
sulla conservazione delle antichità e delle opere
artistiche.
L'adozione di tale procedimento aveva creato qualche
perplessità circa la sua legittimità, poiché non esisteva una
normativa di rango legislativo che autorizzasse l'istituzione
della casa da gioco valdostana. Tali dubbi non sono stati del
tutto fugati neanche in seguito alla costituzione della Valle
d'Aosta in regione autonoma a statuto speciale, avvenuta con
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
Infatti, l'attribuzione agli organi regionali, da parte
delle norme statutarie, di una competenza legislativa
esclusiva in materia turistico-alberghiera, non può
considerarsi comprensiva della facoltà di derogare alle norme
del codice penale che vietano il gioco d'azzardo, essendo la
materia penale riservata alla legge statale ai sensi
dell'articolo 25 della Costituzione.
Le riserve espresse sull'argomento sono state risolte in
senso negativo dalla giurisprudenza che ha rilevato come il
potere legislativo statale sia più volte intervenuto con
provvedimenti di non equivoca interpretazione, dai quali si
deduce l'implicito riconoscimento della liceità dell'attività
del casinò di Saint Vincent.
Su questo punto va segnalata la sentenza n. 152 del 23
maggio 1985 della Corte costituzionale che sottolinea "la
necessità di una legislazione organica che razionalizzi
l'intero settore, precisando tra l'altro i possibili modi di
intervento delle regioni e degli altri enti locali nonché i
tipi e criteri di gestione delle case da gioco autorizzate",
realizzando altresì una "perequazione" dal punto di vista
della distribuzione dei proventi.
Se si procedesse ad un confronto con gli altri Paesi
europei, risulterebbe evidente la disparità, sia nel numero,
sia nella localizzazione su scala nazionale, facendo mancare
al nostro Paese uno strumento promozionale così efficace.
Riteniamo che, sulla scorta dell'esperienza europea che ha
incentivato l'apertura di case da gioco in centri turistici
medio-piccoli, ogni singola regione, ove esistano ragioni
storiche o condizioni ambientali favorevoli per l'esercizio di
una casa da gioco, debba concedere la relativa autorizzazione
che consentirebbe tanto un riequilibro territoriale, quanto
maggiori possibilità di controllo dal punto di vista
dell'ordine pubblico rispetto ai centri turistici più
congestionati.
Sarebbe, anzi, auspicabile l'emanazione in tempi brevi di
una legge organica che legittimi e stabilisca i limiti e le
condizioni dell'esercizio del gioco d'azzardo.
E' superfluo ricordare che il gioco d'azzardo clandestino
è una delle principali attività della criminalità organizzata
quale fonte di finanziamento e strumento di riciclaggio di
denaro proveniente da attività illecite, e che comporta gravi
rischi per tutti coloro che lo praticano, senza avere alcuna
garanzia.
D'altronde, le remore morali che fino ad oggi hanno
impedito una liberalizzazione del gioco d'azzardo sembrano
dover cadere, poichè in tutti i modi oggi viene pubblicizzato
dai mass-media l'accesso al "guadagno facile"; né deve
scandalizzare che lo Stato o le istituzioni pubbliche possano
ricavare benefici dal gioco dei cittadini, visto che, da
sempre, sono consentiti lotto, lotterie, concorsi-pronostici,
i cui proventi vengono in gran parte incassati dallo Stato e
che tale tendenza ha, negli ultimi anni subìto
un'accelerazione notevole, causando l'autorizzazione e il
proliferare di nuove lotterie nazionali.
La valenza turistica e le ricadute occupazionali che, di
regola, caratterizzano l'istituzione di una casa da gioco,
assumono un notevole rilievo per il comune di San Pellegrino
Terme, il quale, sotto il profilo economico, a causa delle
limitate prospettive di sviluppo industriale e della stessa
attività artigianale, una volta colonna portante dell'economia
locale, attraversa una fase critica.
L'apertura di una casa da gioco a San Pellegrino Terme
aprirebbe nuovi orizzonti anche sotto questo profilo, offrendo
la possibilità di finanziare programmi nel settore alberghiero
e in quello delle opere pubbliche.
Dal punto di vista turistico, San Pellegrino Terme, in
provincia di Bergamo, è una prestigiosa località termale, che
è già stata sede, in passato, di una casa da gioco e che
mantiene, oggi, tutti i titoli e le strutture per
corrispondere alle necessità conseguenti all'esercizio di tale
attività.
Il casinò municipale di San Pellegrino Terme, pregevole
opera in stile liberty dell'inizio del 1900, di
proprietà del comune, è ancora oggi una struttura
perfettamente funzionante per manifestazioni turistiche,
artistiche e culturali.
La stazione termale e turistica di San Pellegrino Terme si
trova ad una distanza conveniente dal capoluogo regionale, con
il quale è ben collegata, tramite autostrada e strada in
collegamento veloce.
Su tali premesse, nell'attesa di realizzare quel progetto
federalista che oggi rappresenta l'elemento essenziale del
dibattito politico, confidiamo in una sollecita disamina della
presente proposta di legge e nella sua approvazione.