XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 883




        Onorevoli Colleghi! - L'istituzione delle case da gioco in Italia è avvenuta mediante una serie di provvedimenti legislativi che, recando deroga alle norme incriminatrici del codice penale, hanno, di volta in volta, riconosciuto a particolari organi amministrativi la facoltà di autorizzare l'apertura di case da gioco in singoli comuni.
        Un tentativo di introdurre un'organica regolamentazione legislativa fu compiuto con il regio decreto-legge 27 aprile 1924, n. 636, che non fu mai convertito in legge.
        Il dibattito che da tempo si svolge in Parlamento è volto a superare il sopramenzionato regime restrittivo, in virtù del quale sono solo quattro le case da gioco aperte in Italia: Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint-Vincent.
        A questo proposito è interessante segnalare la procedura adottata dalla Valle d'Aosta per l'istituzione della casa da gioco di Saint Vincent, alla quale si è provveduto con decreto del presidente del consiglio della regione, recante la data del 3 aprile 1946, adottato in esecuzione del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, con il quale alla Valle d'Aosta era stata data competenza amministrativa nelle iniziative in materia turistica, di vigilanza alberghiera, di tutela del paesaggio e di vigilanza sulla conservazione delle antichità e delle opere artistiche.
        L'adozione di tale procedimento aveva creato qualche perplessità circa la sua legittimità, poiché non esisteva una normativa di rango legislativo che autorizzasse l'istituzione della casa da gioco valdostana. Tali dubbi non sono stati del tutto fugati neanche in seguito alla costituzione della Valle d'Aosta in regione autonoma a statuto speciale, avvenuta con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
        Infatti, l'attribuzione agli organi regionali, da parte delle norme statutarie, di una competenza legislativa esclusiva in materia turistico-alberghiera, non può considerarsi comprensiva della facoltà di derogare alle norme del codice penale che vietano il gioco d'azzardo, essendo la materia penale riservata alla legge statale ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione.
        Le riserve espresse sull'argomento sono state risolte in senso negativo dalla giurisprudenza che ha rilevato come il potere legislativo statale sia più volte intervenuto con provvedimenti di non equivoca interpretazione, dai quali si deduce l'implicito riconoscimento della liceità dell'attività del casinò di Saint Vincent.
        Su questo punto va segnalata la sentenza n. 152 del 23 maggio 1985 della Corte costituzionale che sottolinea "la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l'intero settore, precisando tra l'altro i possibili modi di intervento delle regioni e degli altri enti locali nonché i tipi e criteri di gestione delle case da gioco autorizzate", realizzando altresì una "perequazione" dal punto di vista della distribuzione dei proventi.
        Se si procedesse ad un confronto con gli altri Paesi europei, risulterebbe evidente la disparità, sia nel numero, sia nella localizzazione su scala nazionale, facendo mancare al nostro Paese uno strumento promozionale così efficace.
        Riteniamo che, sulla scorta dell'esperienza europea che ha incentivato l'apertura di case da gioco in centri turistici medio-piccoli, ogni singola regione, ove esistano ragioni storiche o condizioni ambientali favorevoli per l'esercizio di una casa da gioco, debba concedere la relativa autorizzazione che consentirebbe tanto un riequilibro territoriale, quanto maggiori possibilità di controllo dal punto di vista dell'ordine pubblico rispetto ai centri turistici più congestionati.
        Sarebbe, anzi, auspicabile l'emanazione in tempi brevi di una legge organica che legittimi e stabilisca i limiti e le condizioni dell'esercizio del gioco d'azzardo.
        E' superfluo ricordare che il gioco d'azzardo clandestino è una delle principali attività della criminalità organizzata quale fonte di finanziamento e strumento di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, e che comporta gravi rischi per tutti coloro che lo praticano, senza avere alcuna garanzia.
        D'altronde, le remore morali che fino ad oggi hanno impedito una liberalizzazione del gioco d'azzardo sembrano dover cadere, poichè in tutti i modi oggi viene pubblicizzato dai mass-media l'accesso al "guadagno facile"; né deve scandalizzare che lo Stato o le istituzioni pubbliche possano ricavare benefici dal gioco dei cittadini, visto che, da sempre, sono consentiti lotto, lotterie, concorsi-pronostici, i cui proventi vengono in gran parte incassati dallo Stato e che tale tendenza ha, negli ultimi anni subìto un'accelerazione notevole, causando l'autorizzazione e il proliferare di nuove lotterie nazionali.
        La valenza turistica e le ricadute occupazionali che, di regola, caratterizzano l'istituzione di una casa da gioco, assumono un notevole rilievo per il comune di San Pellegrino Terme, il quale, sotto il profilo economico, a causa delle limitate prospettive di sviluppo industriale e della stessa attività artigianale, una volta colonna portante dell'economia locale, attraversa una fase critica.
        L'apertura di una casa da gioco a San Pellegrino Terme aprirebbe nuovi orizzonti anche sotto questo profilo, offrendo la possibilità di finanziare programmi nel settore alberghiero e in quello delle opere pubbliche.
        Dal punto di vista turistico, San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo, è una prestigiosa località termale, che è già stata sede, in passato, di una casa da gioco e che mantiene, oggi, tutti i titoli e le strutture per corrispondere alle necessità conseguenti all'esercizio di tale attività.
        Il casinò municipale di San Pellegrino Terme, pregevole opera in stile liberty dell'inizio del 1900, di proprietà del comune, è ancora oggi una struttura perfettamente funzionante per manifestazioni turistiche, artistiche e culturali.
        La stazione termale e turistica di San Pellegrino Terme si trova ad una distanza conveniente dal capoluogo regionale, con il quale è ben collegata, tramite autostrada e strada in collegamento veloce.
        Su tali premesse, nell'attesa di realizzare quel progetto federalista che oggi rappresenta l'elemento essenziale del dibattito politico, confidiamo in una sollecita disamina della presente proposta di legge e nella sua approvazione.




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